Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1368 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1368 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso 455-2017 proposto da:
NLARUZZI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCO
PASCUCCI, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente contro
NIINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persoRa del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FERRARA, depositata il
30/11/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO

Ric. 2017 n. 00455 sez. M2 – ud. 23-11-2017
-2-

FATTO E DIRITTO
L’avv. Claudio Maruzzi propone ricorso per cassazione, illustrato
da memoria, contro il Ministero della Giustizia, che resiste con
controricorso, avverso la ordinanza ex art. 720 bis cpc del

19.10.2015 dello stesso Tribunale, che aveva revocato
l’ammissione del proprio assistito al gratuito patrocinio con
riferimento a causa civile per aver agito con colpa grave.
L’ordinanza, rispetto alla censura secondo la quale le motivazioni
addotte per la revoca del patrocinio non fossero corrette, ha
precisato che doveva valutarsi la eventuale manifesta illogicità e
contraddittorietà della motivazione, esclusa valorizzando la
circostanza che prima della introduzione della causa per pretese
risarcitorie per fatti/omissioni addebitabili ai sanitari, lo Scaranaro
aveva perpetrato il matricidio con coscienza e volontà, il che
interrompeva il nesso di causalità tra evento morte e
fatto/omissione addebitato ai sanitari, per cui la decisione di
procedere contro gli stessi era avventata e temeraria.
Il ricorrente denunzia 1) motivazione perplessa ed incomprensibile
sulla colpa grave; 2) motivazione perplessa ed incomprensibile sul
nesso di causalità.

Tribunale di Ferrara, che ha respinto il ricorso avverso il decreto

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso proposto
dal difensore con sostanziale richiesta di riesame del merito.
Osserva il Collegio, pur condividendo la proposta del relatore,
dato che si invocano generici vizi di motivazione, non conformi al

esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, né un’anomalia motivazionale che si
tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che il
ricorso è inammissibile non ricavandosi l’oggetto del giudizio.
Stante il principio di specificità, quanto meno dal contesto
dell’atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dallo
svolgimento dei motivi, “id est” dalla sola lettura di esso, escluso
l’esame di ogni altro documento e dello stesso provvedimento
impugnato, deve necessariamente essere desumibile una precisa
cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello
svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, delle
decisioni adottate e delle ragioni di esse, in modo da consentire al
giudice di legittimità una adeguata comprensione del significato e
della portata delle critiche mosse alla pronunzia (“ex plurimis”
Cass. 16 settembre 2004 n.18648, 29 luglio 2004 n. 14474, 21
luglio 2004 n. 13550, 19 aprile 2004 n. 7392, 19 luglio 2001 n.
9777 etc.)
Nella specie, pur ove non si voglia considerare determinante
l’assoluta carenza della premessa in fatto, neppure dall’esposizione

nuovo testo dell’art. 360 n. 5 cpc, non ravvisedosi né l’omesso

dei motivi risulta possibile una chiara e completa visione
dell’oggetto del giudizio, limitandosi il ricorso a generici riferimenti
alla ctu, senza alcuna possibilità di ricostruire l'”iter” processuale,
le ragioni della decisione e di valutare le censure mosse.

indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente le
originarie prospettazioni delle parti, con domande ed eccezioni, e
le decisioni su ciascuna di esse adottate.
Nella specie, in difetto di un’adeguata prospettazione delle
ragioni della originaria domanda, delle posizioni assunte dalle parti
e dei motivi della decisione, il ricorso va dichiarato inammissibile,
non senza rilevare che il provvedimento impugnato è conforme alla
giurisprudenza di questa Corte che esclude il gratuito patrocinio
per chi ha agito o resistito in mala fede ( Cass. 31.7.2014 n.
17461).
Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente
alle spese liquidate in euro 1500, oltre quelle prenotate a debito,
dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il
versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Roma 23 novembre 2017.
il P

e

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
li Funzionario Giugig0

Roma,

ft 9 GEN. 2018

Onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito, è

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