Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13679 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13679

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17098/2020 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio n.

33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

02/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso proposto da N.B., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

A supporto della decisione negativa in ordine alla richiesta di rimessione in termini, motivata sull’assunto circa la nullità della notifica del provvedimento per omessa traduzione della relata nella lingua conosciuta dal ricorrente e per la mancanza di un interprete alla consegna materiale, il tribunale ha rilevato che la relata di notifica del provvedimento, al pari del provvedimento stesso, erano stati tradotti nella lingua francese indicata dal ricorrente, in ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10; e che la dedotta difficoltà di comprensione della relata di notifica in lingua francese non era in concreto ravvisabile, tenuto conto che la audizione si era svolta in lingua francese come richiesto dal ricorrente e che la relata documenta unicamente la consegna materiale della copia tradotta dell’atto.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 perchè, non essendo stato il provvedimento tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente (il cui scarso livello di istruzione non gli consentirebbe di leggere il francese) egli non avrebbe compreso il contenuto sfavorevole del provvedimento della Commissione territoriale e soprattutto l’esistenza di un termine per l’impugnazione; (ii) sotto un secondo profilo, per omessa pronuncia sulla domanda di protezione internazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per la mancata citazione delle fonti; (iv) sotto un quarto profilo, per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il primo motivo è infondato. Rettamente il tribunale: i) ha ritenuto tardivo il ricorso avverso il provvedimento amministrativo – che era stato notificato al ricorrente il 21.2.19 -, in quanto depositato a termini spirati vale a dire il 27 marzo 2019; ii) ha ritenuto priva di valida giustificazione la richiesta del ricorrente di rimessione in termini. Al riguardo, non risulta contestato che il provvedimento – al pari della relata di notifica – era stato tradotto in francese, che è la lingua ufficiale della (OMISSIS) (paese di provenienza del richiedente), cosi come aveva richiesto il ricorrente, il quale del resto non ha specificamente dedotto di avere indicato in sede amministrativa un’altra lingua da lui comprensibile.

Gli altri profili di doglianza restano assorbiti.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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