Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13678 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13678 Anno 2013
Presidente: PLENTEDA DONATO
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 24509-2011 proposto da:
FILANNINO GIUSEPPE (FLNGPP63L09A669 elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio
dell’avvocato COVIELLO PIETRO M., che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di
competenza;
– ricorrente contro
BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA (già Locafit SpA), ICCREA
BANCA IMPRESA SPA già BANCA AGRILEASING SPA in
persona dei rispettivi procuratori, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato DE
CRESCENZO ENRICO, che le rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 30/05/2013

MAV

all’avvocato CAMPI GIUSEPPE, giusta delega a margine della
memoria difensiva;

– resistenti nonchè contro

FILANNINO IMMACOLATA,
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA GRUPPO BNP
PARIBAS;

– intimati avverso la sentenza n. 82/2011 del TRIBUNALE di TRANI – Sezione
Distaccata di BARLETTA, depositata il 06/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per la conformità alla requisitoria.

In fatto e in diritto
Rilevato che con sentenza depositata il 6 aprile 2011 il Tribunale di
Trani, sezione distaccata di Barletta, ha dichiarato la propria
incompetenza per territorio sulle domande proposte da Giuseppe e
Immacolata Filannino nei confronti di B.N.L. s.p.a., B.N.P. Paribas
Lease Group s.p.a. e Banca Agrileasing s.p.a., indicando come
competenti, in base alle clausole di deroga convenzionale contenute nei
diversi contratti sottoscritti dalle parti, il Tribunale di Milano e/o il
Tribunale di Roma;
che avverso la sentenza Giuseppe Filannino ha proposto regolamento
necessario di competenza, cui resistono BNP Paribas Group s.p.a. e
Ric. 2011 n. 24509 sez. MI – ud. 25-10-2012
-2-

CURATELA DEL FALLIMENTO NIRS SRL,

Banca Agrileasing (ora ICCREA Banca Impresa) s.p.a. con memoria
difensiva ex art.47 ultimo comma cod.proc.civ., nella quale chiedono
rigettarsi il ricorso;
che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo
il rigetto del ricorso;

sale and lease back conclusi dalla N.I.R.S. s.r.l. (poi fallita) con
Agrileasing, nonché i contratti di fideiussione e di costituzione in
pegno in favore di B.N.P. Paribas; b)i contratti di fideiussione e
costituzione in pegno in favore di Agrileasing; che i contratti sub a)
individuano quale foro convenzionale il Tribunale di Milano, quelli sub
b) il Tribunale di Roma;
che il ricorrente deduce, da un lato, che tali clausole, da ritenersi
vessatorie, sarebbero nulle per difetto di specifica sottoscrizione,
dall’altro che esse per la loro formulazione non escludessero gli altri
fori alternativi previsti dalla legge;
ritenuto che, sotto il primo profilo, la constatazione espressa nella
sentenza impugnata —che cioè tutte le clausole di deroga contenute nei
contratti suddetti risultano specificamente approvate con sottoscrizioni
distinte e separate- trova conferma nell’esame degli atti, consentito
dalla natura processuale del vizio dedotto;
che, sotto il secondo profilo, tutte le clausole contenute nei vari
contratti specificano che il Foro convenzionale in esse indicato deve
intendersi “esclusivo” (talune contengono l’avverbio
“esclusivamente”), espressioni senz’altro idonee a manifestare
inequivocamente la concorde volontà delle parti volta ad escludere la
competenza degli altri fori previsti dalla legge (cfr.ex multis Sez.3
n.17449/07);

Ric. 2011 n. 24509 sez. M1 – ud. 25-10-2012
-3-

rilevato che il giudizio in questione ha ad oggetto: a)i contratti c.d. di

che pertanto il rigetto del ricorso si impone, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo
procedimento, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto di
quanto stabilito dal D.M. 20 luglio 2012 in attuazione dell’art.9 comma
2 D.L. n.1/2012 conv. in Legge n.271/2012 (cfr.S.U.n.17406/12)

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di questo procedimento, in € 3.100,00 —di cui €
100 per spese- oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6^-1 sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2012

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

P.Q.M.

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