Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13678 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 20/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI STIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, in forza di Delib. G.C. 28 gennaio 2009, n. 4 e per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Carnuccio Francesco,

presso lo studio del quale in Roma, via Ottaviano n. 32, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

R.C.V.;

– Intimato –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Locri, Sezione

distaccata di Siderno n. 463 del 2008, depositata in data 9 ottobre

2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza n. 463 del 2008, depositata in data 9 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Locri – Sezione staccata di Siderno ha rigettato l’appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo depositata il 12 ottobre 2006, che aveva accolto l’opposizione proposta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 da R. C.V. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione del Comando della Polizia municipale di Stignano in data 17 ottobre 2005, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8;

che, a fondamento della opposizione, l’opponente aveva dedotto la mancata dimostrazione della corretta funzionalità, della corretta taratura e dell’omologazione del dispositivo elettronico; la nullità del verbale di accertamento in quanto non conforme al modello legislativo; la carenza di potere degli agenti accertatori;

che il Tribunale, dopo aver rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo autovelox e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l’appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un’arbitraria facoltà per l’amministrazione di precostituirsi un’ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità;

che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui è stata accertata l’esistenza di obiettive circostanze che legittimano l’impiego di apparecchiature a distanza;

che il Tribunale, pur dando atto che l’apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, ha rilevato altresì che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicchè questo non poteva ritenersi una valida fonte di prova della violazione dell’art. 142;

che il Tribunale ha rigettato quindi il motivo di opposizione concernente la conformità del verbale al modello legale, mentre ha affermato l’incompetenza della Polizia municipale in quanto enti proprietari della strada sulla quale era avvenuto l’accertamento erano la Provincia di Reggio Calabria e l’ANAS;

che il Comune di Stignano propone cinque motivi di ricorso;

che, con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 nonchè violazione degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., affermando che la disposizione dell’art. 4 del citato D.L. non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell’elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 384 reg. esec. C.d.S.;

evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie;

che, con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 121 del 2002, art. 4 e degli artt. 142, 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 384 reg. esec. Att. C.d.S., sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l’art. 201 C.d.S. e l’art. 384 del regolamento devono trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 121, art. 4 per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l’ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell’art. 4, comma 2, del citato D.L.;

che, con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S. e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 reg. esec. C.d.S. nonchè del D.M. lavori pubblici 27 novembre 1989, n. 2971. Ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione della velocità e la contestazione dell’infrazione, osserva il ricorrente, ciò che rileva è che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata;

che, con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell’apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell’attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell’intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata;

che, con il quinto motivo, il Comune deduce violazione dell’art. 12 C.d.S., comma 1, lett. e), della L. n. 65 del 1986, art. 5 e della L. n. 689 del 1981, art. 13 osservando che, essendo l’accertamento della violazione avvenuto nel tratto della SS. n. (OMISSIS) ricadente nel territorio del Comune di Stignano, sussisteva la competenza della Polizia municipale;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato una proposta di decisione nel senso dell’accoglimento del primo, secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, con assorbimento del quarto;

che il Collegio ritiene non sussistenti le ragioni di evidenza decisoria con specifico riferimento alla questione dedotta con il quinto motivo di ricorso;

che si rende quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendosi la trattazione in pubblica udienza presso la struttura.

PQM

LA CORTE rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza presso la struttura.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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