Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13678 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. I, 19/05/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 19/05/2021), n.13678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17079/2020 proposto da:

A.W., elettivamente domiciliato in Isernia, via XXIV Maggio

n. 33, presso lo studio dell’avv. P. Sassi, che lo rappresenta e

difende, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

07/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il ricorso (giudicato anche manifestamente infondato ai soli fini della disposta revoca della ammissione al patrocinio a carico dello Stato) proposto da A.W. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale sia come “rifugiato” che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2 perchè il tribunale non aveva riconosciuto la tempestività del ricorso in primo grado; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) e artt. 8, 9,14 e art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 perchè il tribunale non aveva richiamato alcuna fonte informativa internazionale in relazione alla condizione degli omosessuali; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in (OMISSIS).

Il primo motivo è inammissibile. Il tribunale ha accertato che il provvedimento amministrativo di diniego della protezione era stato notificato al ricorrente il 19.6.2019, ed ha dunque rettamente giudicato tardivo il ricorso depositato il 22 luglio 2019. In questa sede il ricorrente deduce che la notifica del provvedimento amministrativo non sarebbe avvenuta il 19.6.2019 – come peraltro da lui stesso indicato per errore materiale nella epigrafe del ricorso al tribunale – ma il 21.6.2019, sì che il deposito del ricorso sarebbe avvenuto entro il termine di legge, cadendo il 21.7.2019 di domenica. Tale deduzione si rivela inammissibile, sotto più profili. Da un lato, il ricorrente fonda la sua critica nei riguardi dell’accertamento compiuto dal giudice di merito su un documento, denominato “ricevuta tratta dal sito di Poste Italiane”, del tutto genericamente indicato e privo di localizzazione negli atti di causa, dunque in chiara violazione del disposto degli artt. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4. D’altro lato, l’errore in tal modo dedotto -ove pure risultasse provato – sarebbe comunque sussumibile nella previsione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e come tale avrebbe dovuto essere posto a base del diverso rimedio della revocazione, da chiedere al giudice che ha pronunciato il provvedimento (art. 398 c.p.c.).

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto,

da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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