Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13678 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21241-2012 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI

(OMISSIS)

C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo

studio dell’avvocato UGO PATRONI GRIFFI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO DELLE DONNE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE DI CARLO, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

CANDALICE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 932/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2012 R.G.N. 10110/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– La Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha parzialmente accolto la domanda proposta da B. P. nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di (OMISSIS) ed ha condannato la appellata al pagamento della somma di Euro 635,33, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione del servizio mensa, o di adeguate modalità sostitutive, dalla data di istituzione della Azienda fino al 1 maggio 2001.

2 – La Corte territoriale ha rilevato che:

a) non poteva essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Azienda appellata, poichè quest’ultima avrebbe dovuto proporre appello incidentale;

b) erroneamente il Tribunale aveva ritenuto valida ed efficace la rinuncia sottoscritta dal B. il 4 maggio 2007, atteso che la stessa era stata tempestivamente impugnata il 7 aprile 2009, con atto notificato alla Azienda convenuta;

c) il termine di decadenza di cui all’art. 2113 c.c., comma 2, decorre solo dalla data di cessazione del rapporto e, quindi, non poteva essere invocato nella fattispecie;

d) il lavoratore può liberarsi dai vincoli derivanti dall’atto di rinunzia sulla base di una semplice manifestazione di volontà, alla quale si collega direttamente l’effetto di privare di efficacia l’atto dimissorio, non essendo necessaria la richiesta di annullamento dell’atto;

e) l’appellante aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla mancata fruizione della mensa, sicchè non era maturata la prescrizione per nessuno dei periodi ai quali la richiesta si riferiva, essendo il termine decennale e non quinquennale;

f) il D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 riconosce il diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro ed obbliga gli enti alla istituzione del relativo servizio o a garantire modalità sostitutive;

g) con l’accordo del 29.3.2001 l’Azienda aveva individuato le fasce orarie in relazione alle quali doveva essere garantito il diritto del dipendente a fruire il pasto sul luogo di lavoro e detta individuazione ben poteva essere assunta a riferimento, “in via parametrica ed equitativa” anche per il periodo antecedente;

h) in assenza di specifica contestazione potevano essere recepiti, per il periodo 1999/2001, i conteggi sviluppati dal consulente di parte, il quale aveva quantificato la somma spettante tenendo conto dei criteri indicati nell’accordo del 29.3.2001, delle giornate di presenza, delle fasce orarie risultanti dai prospetti mensili;

i) per il periodo antecedente al 1999 nulla poteva essere riconosciuto non essendo stata data la prova degli orari di lavoro osservati.

3 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di (OMISSIS) sulla base di sei motivi. B.P. ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso l’Azienda lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33 e dell’art. 37 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 4. Si duole della ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in una materia nella quale non può essere configurato un diritto soggettivo, bensì solo un interesse legittimo, a che la amministrazione provveda ad adeguare la propria organizzazione.

Evidenzia al riguardo che l’introduzione del servizio mensa rientra nell’ambito dei poteri organizzativi del datore di lavoro pubblico e ciò anche a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro.

Deduce, infine, che il difetto di giurisdizione, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado di giudizio, può essere eccepito in appello dalla parte vittoriosa nel merito in primo grado, senza che sia necessaria l’impugnazione incidentale.

Con il secondo motivo, rubricato “difetto di giurisdizione del giudice ordinario; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69 e dell’art. 37 c.p.c.”, la ricorrente rileva che i fatti posti a base della domanda risalgono prevalentemente al 1995 e quindi ad epoca anteriore al 30/6/1998, il che inibisce al giudice ordinario di conoscere il merito della controversia.

2- Entrambi i motivi sono inammissibili.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con orientamento ormai consolidato, hanno affermato che “allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, là propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;

diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione ” (Cass. S.U. 28.1.2011 n. 2067 e negli stessi termini Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5704 e Cass. S.U. 9.11.2012 n. 19388 pronunciata in fattispecie analoga a quella oggetto di causa).

Correttamente, pertanto, la Corte di Appello di Bari ha ritenuto “non meritevole di considerazione l’eccepito difetto di giurisdizione attesa la mancanza di appello incidentale sul punto..”.

3 – Con il terzo motivo l’Azienda lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Denuncia la erronea interpretazione del citato art. 33, che non riconosce sic et simpliciter il diritto alla mensa per il solo fatto di espletare la propria attività lavorativa ma attribuisce lo stesso solo se vi sia stata una “particolare” articolazione dell’orario di lavoro. Si duole, altresì, dell’avvenuto riconoscimento del diritto in contestazione senza che il dipendente avesse fornito la prova della ricorrenza dei relativi presupposti, con particolare riferimento all’articolazione dell’orario di lavoro prestato.

3.1 – Il motivo è infondato per le ragioni già evidenziate da questa Corte nella decisione a Sezioni Unite del 9 novembre 2012, n. 19388, nonchè nelle ordinanze n. 4312 e 4313 del 24 febbraio 2014, rese in analoga vicenda. Nelle richiamate pronunce, condivise dal Collegio, si è osservato che la Corte territoriale, a mezzo del richiamo all’accordo sindacale del 29/3/2001 ed alle fasce orarie ivi specificate, ha circoscritto il diritto alle sole ipotesi di particolare articolazione dell’orario di lavoro. Inoltre nella sentenza impugnata si fa riferimento al contenuto dei prospetti mensili prodotti in sede di giudizio di appello (a fronte di una iniziale inottemperanza da parte della datrice di lavoro di fornire la suddetta documentazione al lavoratore deducente in tempo utile a consentirne il deposito in uno con il ricorso introduttivo del giudizio) ed alla verifica, sulla base degli stessi, delle articolazioni orarie di cui al citato accordo sindacale.

La doglianza, sul punto, si risolve nella richiesta di un nuovo sindacato in fatto, inammissibile in questa sede. Infatti, a fronte dell’articolata motivazione, in base alla quale il giudice a quo ha dato conto della ricorrenza delle condizioni del diritto controverso (ricostruendo la posizione giuridica soggettiva sulla base di una puntuale lettura della disposizione di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33) e della prova dei relativi presupposti (anche in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro) con il motivo di ricorso, l’Azienda, pur apparentemente prospettando violazioni di legge e carenze di motivazione, tende, in realtà, a rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del giudice di merito, che, in quanto basato sull’analitica disamina degli elementi di valutazione disponibili ed espresso con motivazione immune da lacune o vizi logici, si sottrae al giudizio di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

4 – Con il quarto motivo l’Azienda lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. perchè la Corte territoriale avrebbe omesso dl rilevare la non consentita mutatio libelli effettuata dal B. con l’atto di appello, che aveva ampliato il thema decidendum ed il petitum.

4.1 – Il motivo è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

La ricorrente, infatti, non riproduce il contenuto del ricorso di primo grado, dell’atto di appello, delle memorie difensive depositate dalla azienda appellata, impedendo a questa Corte la valutazione sulla fondatezza del rilievo che, come è noto, deve essere svolta sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

5 – Con il quinto motivo l’Azienda lamenta, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2113 e 1362 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (validità della rinuncia e della transazione).

5.1. – Anche detto motivo è infondato per le ragioni espresse da questa Corte nelle richiamate ordinanze nn. 4312 e 4313, alle quali il Collegio intende dare continuità.

La Corte territoriale, infatti, ha compiutamente illustrato gli argomenti che inducevano a ritenere caducato l’atto di rinuncia per effetto della impugnazione stragiudiziale del 7.4.2009 e della notifica del ricorso interruttivo del giudizio, atti intervenuti in costanza del rapporto di lavoro e, quindi, nella irrilevanza del termine decadenziale di cui all’art. 2113 c.c., comma 2.

Ciò ha fatto considerando correttamente ricompreso nella tutela di cui a tale norma il diritto in questione, in quanto derivante, come ivi previsto, “dalla legge o dal contratto collettivo”.

Invero diritti di natura retributiva o risarcitoria indisponibili da parte del lavoratore non devono ritenersi soltanto quelli correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, atteso che la ratio dell’art. 2113 c.c. consiste nella tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria (così Cass. 12 febbraio 2004, n. 2734).

In modo egualmente corretto i giudici di appello hanno applicato il principio espresso da questa Corte secondo cui ai fini dell’impugnativa di cui all’art. 2113 c.c., non è necessaria la richiesta di annullamento dell’atto di rinunzia o di transazione, ma al lavoratore viene concesso di liberarsi dai vincoli derivanti dall’atto compiuto sulla base di una semplice manifestazione di volontà, alla quale si collega direttamente l’effetto di privare di efficacia l’atto dismissorio, attraverso una pronuncia giudiziale di mero accertamento (così Cass. 14 ottobre 1999, n. 11616).

6 – Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè insufficiente motivazione circa altro punto decisivo della controversia. Si duole dell’avvenuta condanna del Policlinico al pagamento di una somma a titolo risarcitorio senza che il lavoratore avesse fornito la prova della “particolare articolazione dell’orario” di lavoro effettivamente svolto. Anche detto motivo è infondato per le medesime ragioni indicate al punto 3.1.

7 – Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 1.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv. Fabio Candalice, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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