Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13678 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4203/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5112/01/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 17/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 12/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva proceduto, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, alla revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà di R.P., con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado in quanto notificato presso lo studio del difensore e non presso il domicilio eletto dalla contribuente.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 330 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto considerare regolare la notifica dell’atto di appello effettuata presso lo studio del difensore che aveva rappresentato la contribuente nel giudizio di primo grado pur in mancanza di elezione di domicilio presso lo studio del medesimo.

2. Il motivo è infondato.

3. Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, prima parte, prevede che “Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salvo la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”. La chiara formulazione della disposizione in esame non ingenera alcun dubbio sul fatto che, se la parte non elegge domicilio presso il proprio procuratore, le comunicazioni e le notificazioni le vanno fatte presso la residenza o altro luogo dichiarato nell’atto.

4. E’ fondato, invece, il secondo motivo con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 350 c.p.c., sostiene che, anche in ipotesi di irritualità della notifica dell’appello, la CTR avrebbe dovuto considerarla nulla e non inesistente e, quindi, disporne la rinnovazione.

4.1. Al riguardo questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 14549 del 06/06/2018, Rv. 649010 – 01) ha precisato che “In tema di notificazione degli atti di impugnazione nel processo tributario, per il ricorso per cassazione trova applicazione la regola generale enunciata dall’art. 330 c.p.c., mentre per l’appello opera la disciplina speciale dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1”, sicchè, per il carattere di specialità della citata disposizione, la notifica dell’appello va effettuata nel domicilio eletto dalla parte e, solo in assenza di questa, “nella residenza dichiarata dal contribuente, sicchè è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario. Tale nullità, ove non sanata dalla costituzione del convenuto e rilevata solo in sede di legittimità, comporta la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l’impugnazione pervenuta a conoscenza dell’appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c.” (Cass., Sez. 5, sentenza n. 4233 del 17/02/2017, Rv. 643210 – 01; v. anche Cass., Sez. 5, sentenza n. 2142 del 25/01/2019, Rv. 652269 – 01, secondo cui “In tema processo tributario, ove il giudizio di appello sia proseguito nonostante l’invalidità della notifica dell’atto introduttivo, la Corte di cassazione, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità ed annullare con rinvio la sentenza, dal momento che detta nullità, la quale, a differenza della inesistenza, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, può essere sanata con effetto retroattivo mediante la rinnovazione della notifica del gravame”).

5. Da quanto detto consegue che va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, perchè provveda nei sensi sopra indicata e, all’esito del nuovo giudizio, anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA