Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13677 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 19/05/2021), n.13677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11716/2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE,

5637, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ASCANIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato EDOARDO FELICE LAMICELA;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO BOTTARI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE MADDALENA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

MA.MA., e MA.AN.GI., elettivamente domiciliati

in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO CALVO;

– controricorrenti-

nonchè

V.M., P.P., RAS ASSICURAZIONI S.P.A, MILANO

ASSICURAZIONI S.P.A., LA FONDIARIA S.P.A., FONDIARIA ASSICURAZIONI

S.P.A., A.I.;

– intimati-

avverso la sentenza n. 671/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza resa in data 22/3/2018, la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto da D.P.A., e in riforma della decisione di primo grado, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato l'(OMISSIS), al risarcimento, in favore della D.P., dei gravi danni alla salute dalla stessa subiti in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi professionali di cura assunti dai sanitari della struttura convenuta nei confronti della paziente.

2. Con la stessa decisione, la Corte d’appello di Catania ha condannato M.L., in solido con V.M., a tenere indenne l'(OMISSIS) dalle conseguenze dell’accoglimento delle pretese risarcitorie della D.P..

3. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, fossero emersi gravi elementi di colpa riscontrabili nel comportamento dei sanitari della struttura convenuta, oltre alla relativa connessione causale con i danni denunciati dalla paziente, sottolineando, di seguito, come la responsabilità del M., in relazione alla provocazione di detti danni, giustificasse il conseguente riconoscimento della fondatezza della domanda di rivalsa spiegata dalla struttura sanitaria nei relativi confronti.

4. Avverso la sentenza d’appello, M.L. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.

5. L'(OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione.

6. Ma.Ma. e Ma.An.Gi., entrambi quali eredi di D.P.A., resistono con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di successiva memoria.

7. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.

8. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, instando per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, nonchè per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, il M. censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176,1218,2043,2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la prova del nesso di causalità tra il comportamento professionale colposo allo stesso ascritto e i danni alla persona denunciati dalla D.P..

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, il M. censura la sentenza impugnata per violazione del R.D. n. 1214 del 1934, art. 52, dell’art. 103 Cost. e dell’art. 37 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la stessa alla Corte dei conti, sulla domanda di rivalsa spiegata dall'(OMISSIS) nei relativi confronti.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto, l'(OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1176,1218,2043,2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente attestato la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento contrattuale della struttura sanitaria convenuta e i danni alla salute denunciati dall’originaria attrice.

4. Dev’essere preliminarmente rilevata l’infondatezza del secondo motivo del ricorso principale.

5. Osserva il Collegio come debba trovare applicazione, nella specie, il principio stabilito da Cass. SS.UU., sentenza del 12 ottobre 2020 n. 21992 (qui integralmente condiviso e riproposto al fine di assicurarne continuità), ai sensi del quale la reciproca indipendenza dell’azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della p.a. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria; la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice.

Di qui, conseguentemente, il rilievo per cui le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal p.g. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei conti “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (Corte Cost., sentenze n. 355/2010, n. 46/2008 e n. 641/1987).

Nè può interferire, sulla questione di giurisdizione in esame, la L. n. 24 del 2017, art. 9, comma 5, – quale che sia la portata, in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei conti, di detta disposizione che intesta al pubblico ministero contabile l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato contro la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica di cui il sanitario stesso sia legato da rapporto di servizio – giacchè si tratta di norma intervenuta successivamente alla proposizione della domanda, cui l’art. 5 c.p.c. impedisce di dare rilievo.

Ne consegue, pertanto, che correttamente la corte di appello ha omesso di rilevare il difetto di giurisdizione ordinaria in favore di quella contabile.

6. Il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sono fondati.

7. Rileva sul punto il Collegio come la corte d’appello si sia totalmente sottratta al dovere di esplicitare, in termini analitici, il ragionamento probatorio indispensabile ai fini della corroborazione, sul piano probabilistico, dell’affermazione consistita nel rilievo della preponderanza dell’evidenza del nesso di causa tra il comportamento contrattuale dei convenuti rispetto alle conseguenze dannose dedotte dal paziente.

8. Varrà sul punto richiamare quanto di recente stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01), la dove ha affermato come, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno, sicchè, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

9. Nel caso di specie, la corte territoriale, nel rilevare la connessione causale tra le omissioni colpose ascritte ai sanitari della struttura convenuta, ha del tutto omesso di precisare, anche sul piano del ragionamento probatorio, in quale misura probabilistica l’eventuale corretta esecuzione del comportamento sanitario avrebbe determinato un evento significativamente diverso da quello effettivamente occorso (o ne avrebbe comunque ritardato la verificazione), venendo così meno al dovere di attestare, sul piano probatorio, l’effettivo assolvimento, da parte dell’attrice, dell’onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla dimostrazione del dedotto nesso di casualità.

10. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del primo motivo del ricorso principale (disatteso il secondo) e del ricorso incidentale, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale; rigetta il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

 

 

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