Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13677 del 07/06/2010
Cassazione civile sez. I, 07/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13677
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ZARONE FABRIZIO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL
CHISONE 35, presso l’avvocato FORTE VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SCIAUDONE MICHELE, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3849/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 15/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;
lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: il ricorso
possa essere fissato per l’esame in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che C.A., con ricorso notificato a B.C. il 16 marzo 2007, ha impugnato dinanzi a questa Corte la sentenza n. 3849 del 2006 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 15 dicembre 2006, avente ad oggetto una pronuncia di divorzio, formulando due motivi;
che la B. resiste con controricorso notificato il 18 aprile 2007.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che i motivi proposti non risultano accompagnati dai quesiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., a pena d’inammissibilità;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione che liquida nella misura di Euro duemiladuecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010