Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13677 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 13/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9786-2011 proposto da:

F.L.P. COORDINAMENTO TERRITORIALE PER ROMA E PROVINCIA, C.F.

(OMISSIS), in persona del coordinatore territoriale e legale

rappresentante S.R., nonchè F.L.P. in persona del

suo segretario generale e legale rappresentante C.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO VITI,

MICHELE MIRENGHI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA GRASSI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

C.I.S.L., F.P.S., C.G.I.L., F.P., U.I.L. P.A., S.A.L.F.I.

C.O.N.F.S.A.L.;

– intimati ù

avverso la sentenza n. 1311/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2010 R.G.N. 8373/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato LIOI MICHELE ROSARIO LUCA;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 28 Stat. Lav. l’o.s. F.L.P. – Coordinamento territoriale per Roma e provincia-aveva lamentato il carattere antisindacale del comportamento tenuto dall’Agenzia del Demanio, che non l’aveva convocata ai fini della stipulazione del contratto collettivo di lavoro del 2 agosto 2004. In particolare, il Sindacato aveva rilevato di essere firmatario del contratto di comparto vigente al momento della privatizzazione dell’Agenzia del Demanio, disposta con D.Lgs. n. 173 del 2003.

La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 17 maggio 2010, confermando la pronuncia di primo grado, di rigetto della domanda, osservava:

– che per effetto della la trasformazione in ente pubblico economico, l’Agenzia del Demanio, nell’esercizio della libertà costituzionalmente garantita dall’art. 39 Cost., aveva la facoltà di selezionare i propri interlocutori sindacali, non vigendo alcun principio di parità di trattamento tra le varie sigle sindacali nelle trattative, salvo il divieto di costituire sindacati di comodo (art. 17 Stat. lav.) e dell’assoluta arbitrarietà del rifiuto di negoziare;

– che la legittimazione acquisita mediante la stipulazione del contratto di compatto avrebbe potuto giovare alla F.L.P. per il rinnovo del contratto in corso, ma non per la stipulazione di uno nuovo, di tipo puramente privatistico, ontologicamente diverso dal precedente;

– che elementi favorevoli alla tesi dell’appellante non potevano derivare dalla norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5, secondo cui le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 71 riguardanti il rapporto di lavoro del personale dipendente avrebbero continuato ad applicarsi fino alla stipulazione del contratto collettivo, da riferire ad uno specifico settore individuato dallo Statuto dell’Agenzia del Demanio; si trattava infatti di una norma diretta ad assicurare all’intero personale dipendente la conservazione dei trattamenti derivanti dalla contrattazione collettiva conclusa secondo il regime delle amministrazioni pubbliche sino all’approvazione dello Statuto che avrebbe individuato il nuovo settore cui riferire la disciplina sindacale successiva, anche in considerazione del fatto che per una parte dei lavoratori in servizio la normativa previgente sarebbe rimasta la stessa anche a livello di fonte (arg. D.Lgs. n. 173 del 2003, ex art. 3); la disposizione transitoria dunque serviva a garantire al personale i trattamenti contrattuali in corso, per quello optante per la permanenza nel settore pubblico, in ragione di evidenti esigenze di continuità normativa; per quello non optante, in ragione di altrettanto evidenti esigenze di copertura contrattuale, in attesa della nuova disciplina promanante dal contratto collettivo identificato dallo Statuto;

– che lo Statuto dell’Agenzia, deliberato il 19.12.2003 ed approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28.1.2004, aveva stabilito, all’art. 9, comma 1, che “il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento al settore delle aziende operanti nel campo della gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni immobiliari” e, al secondo comma, che “l’Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente”; il riferimento alla “maggiore rappresentatività” contenuto nell’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia non poteva afferire alla disciplina di cui all’art. 19 Stat. lav..

– che, nel testo risultante a seguito del noto referendum abrogativo, fa riferimento alle 00.55. firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva -, poichè tale previsione riguarda la costituzione delle r.s.a. e non attiene al diritto a trattare per la stipula di nuovi e diversi contratti collettivi;

– che, ragionevolmente, l’Agenzia del Demanio aveva misurato la maggiore rappresentatività con riferimento al personale rimasto alle sue dipendenze (circa 360 dipendenti su 1700) e di questo n. 34 lavoratori risultavano iscritti alla CISL, n. 28 alla SALFI, n. 24 alla UIL, n. 23 alla CGIL, e n. 1 iscritto “misto” (per un totale di 110 dipendenti iscritti); inoltre, non era stato contestato che all’O.S. appellante fossero rimasti iscritti solo 18 dipendenti tra quelli (1674 su 1700 unità) che avevano optato per la permanenza nel comparto delle Agenzie Fiscali o per il passaggio ad altra amministrazione; nei confronti di questi ultimi non poteva comunque trovare applicazione il CCNL del 2 agosto 2004, continuando ad applicarsi fino al momento del passaggio il CCNL comparto Agenzie Fiscali;

– che, dunque, non era contrario a buona fede che l’Ente appellato avesse escluso dalle trattative il Sindacato appellante, che non risultava in alcun modo rappresentativo del personale il cui rapporto sarebbe stato regolato dal contratto collettivo individuato dallo Statuto dell’Agenzia;

– che, infine, le trattative per il nuovo contratto non avrebbero potuto essere intavolate prima dell’approvazione (28.1.2004) dello Statuto, e dunque esse si collocavano in epoca ben successiva alla scadenza del periodo fissato per l’esercizio dell’opzione, da parte del personale dell’Agenzia, per la permanenza nel settore pubblico.

Per la cassazione di tale sentenza la F.L.P. – Coordinamento territoriale per Roma e provincia;

– ricorre con 6 motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia del Demanio. La ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’o.s. F.L.P. denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, art. 19 Stat. lav., art. 39 Cost..

Assume che, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 71 e 74, alla normativa che regola il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, avrebbe dovuto essere riconosciuta ultrattività di tale disciplina fino alla stipula del contratto collettivo di ente, di talchè l’individuazione delle oo.ss.

maggiormente rappresentative sarebbe dovuta avvenire alla stregua della disciplina in vigore e segnatamente del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 (rappresentatività non inferiore al 5% considerando la media tra il dato associativo e il dato elettorale), requisito pacificamente posseduto dalla ricorrente che proprio su tale presupposto risultava tra i firmatari del CCNL Agenzie Fiscali.

Con il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime disposizioni di legge, in quanto, anche ove si ritenesse di fare riferimento al criterio di rappresentatività sostanziale al fine di selezionare le oo.ss. maggiormente rappresentative cui riconoscere determinate prerogative, come stabilito dallo Statuto dell’Agenzia, non potrebbe che assumersi a parametro l’art. 19 Stat. lav. ed allora rileverebbe proprio la circostanza che il sindacato ricorrente aveva firmato ben due contratti collettivi, quello dei dipendenti dei Ministeri e quello dei dipendenti delle Agenzie Fiscali ed in tal senso esso era senz’altro rappresentativo L. n. 300 del 1970, ex art. 19.

Con il terzo motivo si duole della violazione dell’art. 9, comma 2, e art. 12 Statuto Agenzia del Demanio, dell’art. 6 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61, comma 2, e art. 66, nonchè della violazione del CCNL Ministeri 2002/2005 e CCNL Agenzie Fiscali 2002/2005.

Assume, in sintesi, che il contratto Agenzie Fiscali era destinato a disciplinare il rapporto dei dipendenti dell’Agenzia del Demanio fino alla stipula del nuovo contratto collettivo di ente e l’intervenuta trasformazione dell’Ente non avrebbe potuto legittimare l’esclusione dalle trattative di essa ricorrente, firmataria del contratto collettivo in vigore nel medesimo ente, fintantochè non si fosse proceduto alla stipula del nuovo contratto collettivo.

Col quarto motivo, in via subordinata rispetto ai precedenti, si censura la sentenza per vizio di motivazione sul fatto decisivo consistente nell’accertare se l’art. 9 dello Statuto, secondo cui “l’Agenzia stipula con le oo.ss. maggiormente rappresentative il contratto collettivo del personale dipendente”, ponga a carico dell’Agenzia l’obbligo di trattare con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

La Corte di appello aveva errato nel confermare la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto meramente “programmatico” l’art. 9, comma 2, dello Statuto, anzichè individuare in tale disposizione il suo contenuto precettivo, vincolante per l’Agenzia, essendo lo Statuto una fonte normativa secondaria rispetto alla legge. In tal modo non era stata ricercata quale fosse la “maggiore rappresentatività” cui rinviava l’art. 9 dello Statuto.

Il quinto motivo, connesso al precedente, censura la sentenza per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.). La pronuncia impugnata aveva pure errato nel ritenere che l’art. 9 dello Statuto, richiamando il concetto di maggiore rappresentatività, non valesse a regolare le relazioni sindacali dell’Agenzia, ma fosse da intendere come riferibile alla sola legittimazione a costituire r.s.a..

I sesto motivo denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 60, commi 1 e 2, art. 61, comma 3, violazione dello Statuto, art. 1, comma 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 5, comma 1, e art. 6, comma 2, art. 8, commi 1-2, violazione del Regolamento dell’Agenzia, art. 2, comma3, art. 18.

Deduce la F.L.P. l’erroneità di avere ritenuto che l’Agenzia, quale ente pubblico economico per effetto della trasformazione operata dal D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 1, comma 1, lett. f), fosse stata autorizzata ad operare come un imprenditore privato. Al contrario, l’Agenzia del Demanio, seppure privatizzata nella forma, esiste ed agisce nella sostanza con prerogative di natura pubblicistica, alla stregua della funzioni che è chiamata ad assolvere.

Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

L’Agenzia del Demanio, quale Agenzia fiscale che svolge attività tecnico operative prima di competenza del Ministero delle Finanze, è dotata di personalità giuridica. Infatti, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 65, espressamente prevede che all’Agenzia del Demanio è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio. In seguito, il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 (pubblicato in G.U. del 14.3.2003) di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, ha trasformato l’Agenzia in Ente pubblico economico. La scelta legislativa operata attraverso il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 è stata motivata dall’intento di rafforzare le finalità squisitamente pubblicistiche perseguite dall’Agenzia del Demanio, come successivamente meglio enunciate e specificate nell’art. 2 dello Statuto, in cui è chiarito che l’Agenzia, svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge relativamente ai beni immobili dello Stato, e provvede, tra l’altro, a definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l’integrità e la corretta utilizzazione, assicurando il soddisfacimento delle esigenze statali, anche attraverso le occorrenti acquisizioni, dismissioni e sdemanializzazioni; assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche; garantire i più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli enti locali, gli interventi finalizzati alla loro valorizzazione; coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi nonchè degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione; svolgere tutte le attività connesse e strumentali rispetto a quelle di cui alle precedenti lettere. Inoltre, come previsto dal secondo comma dell’art. 2, l’Agenzia provvede a gestire i beni mobili e immobili e le aziende confiscati alla criminalità organizzata, nonchè i veicoli sequestrati e confiscati.

A seguito del Decreto Legislativo 3.7.2003, n. 173, che ha trasformato l’Agenzia in Ente Pubblico Economico (e.p.e.), l’Agenzia del Demanio è un soggetto giuridico autonomo che opera nell’ambito della Pubblica Amministrazione e che, per raggiungere i propri obiettivi, fa ricorso a modalità organizzative e strumenti operativi di tipo privatistico; esso persegue il soddisfacimento dell’interesse pubblico adottando criteri di economicità e di creazione di valore economico e sociale nella gestione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il legislatore ha dunque valutato, nella sua discrezionalità, di potere perseguire meglio e realizzare compiutamente tali precipue finalità, esclusivamente pubblicistiche, mediante la trasformazione della natura dell’ente e ridisegnandone organizzazione e funzionamento, fermi restando i controlli e la vigilanza cui l’ente deve comunque soggiacere (art. 1 Statuto).

Tanto premesso e venendo alla specifica fattispecie, va osservato che il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 71, comma 1 aveva previsto che “Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privata, in conformità delle norme del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del compatto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello”. La disciplina del rapporto di lavoro era dunque, anche per l’Agenzia del demanio, quella dettata dalla legge e dalla contrattazione collettiva del c.d. impiego pubblico privatizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5, ha previsto che “Le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 71, comma 1, si applicano al personale dell’Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l’Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel compatto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.” Dunque, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 71 avrebbero continuato ad applicarsi al personale dell’Agenzia del demanio fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello Statuto, e che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. n. 173 del 2003, il personale in servizio presso l’Agenzia del demanio avrebbe potuto optare per la permanenza nel comparto delle Agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che avesse esercitato tale opzione era assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.

La tesi sostenuta in via principale dall’odierna ricorrente è che se la disciplina pubblicistica continuava a trovare applicazione fino alla stipula del nuovo contratto collettivo, anche le relazioni sindacali dovevano essere regolate alla stregua della rappresentatività di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43, i cui requisiti erano posseduti dalla medesima ricorrente, che aveva sottoscritto i contratti collettivi applicati al personale in servizio presso l’ente.

Tale argomento non è condivisibile, poichè implica un’estensione interpretativa non giustificata dal tenore del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5. Il richiamo operato al D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 71 e il rinvio ivi contenuto alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e succ. mod. e integr. è da intendere riferito – e limitato – alla disciplina del “rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali”, con il precipuo fine di assicurare la conservazione del trattamento derivante dalla contrattazione collettiva conclusa secondo il regime della amministrazioni pubbliche e in attesa dell’approvazione dello Statuto dell’e.p.e. che avrebbe individuato il settore cui riferire il nuovo contratto collettivo.

Questo sarebbe stato stipulato per regolare trattamento normativo ed economico del personale rimasto alle dipendenze dell’Agenzia nel nuovo regime privatistico, ossia il personale non optante per il passaggio ad altra Agenzia fiscale o ad altra Amministrazione pubblica.

Nulla è direttamente desumibile dalla norma che valga ad attribuire ultrattività all’intero regime dettato dal D.Lgs. n. 165 del 2001 –

e, per quanto qui interessa, alle regole di selezione cui all’art. 43 D.Lgs. cit., tanto più che il nuovo contratto (sottoscritto il 2.8.2004) avrebbe avuto, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, natura ontologicamente diversa dal precedente.

Invero, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 detta le regole di ammissione alla contrattazione collettiva nazionale per la stipulazione dei contratti collettivi di compatto o area, stabilendo la regola della rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando le media tra il dato associativo e il dato elettorale.

Tali regole, dettate specificamente per la contrattazione collettiva nel c.d. pubblico impiego privatizzato, non sono in alcun modo estensibili al di fuori dell’alveo di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001 e quindi non possono valere a regolare la contrattazione collettiva di un ente pubblico economico, quale era divenuta l’Agenzia del demanio, proprio ad a opera del D.Lgs. n. 173 del 2003.

Quindi, deve ritenersi esatta l’interpretazione seguita nella sentenza impugnata, basata sul chiaro dettato letterale del D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3 comma 5, che circoscrive la relativa disciplina solo al rapporto di lavoro, al fine di assicurare garanzie di trattamento al personale nella fase transitoria.

Il D.Lgs. n. 173 del 2003 ha invece demandato all’emanando Statuto dell’Agenzia il compito di individuare il settore della contrattazione (di diritto privato). Tale Statuto, deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19.12.2003 ed approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 28.01.2004 (pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004) ha previsto, all’art. 9. (Personale e relazioni sindacali) che “1. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dalle norme di diritto privato e dal contratto collettivo nazionale di lavoro con riferimento al settore delle aziende operanti nel campo della gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni immobiliari. 2. L’Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente”.

La Corte di appello non ha ritenuto tale norma meramente programmatica; non risulta infatti che la sentenza abbia recepito e confermato sul punto la pronuncia del Tribunale. Ha invece espressamente escluso che la rappresentatività sindacale di cui all’art. 9 dello Statuto potesse essere ricercata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 ed ha altresì ritenuto che non potesse neppure trovare applicazione l’art. 19 Stat. Lav., dettato ai fini della costituzione delle r.s.a., ma non direttamente utilizzabile per l’identificazione delle oo.ss. ammesse alle trattative per la stipulazione dei CCNL. Ha quindi ribadito che, nel regime di libertà sindacale sancito dall’art. 39 Cost. e in assenza di specifiche norme di legge atte a regolare la materia, non sussiste un principio di parità di trattamento tra le varie sigle riguardo alla legittimazione a partecipare alle trattative per la stipulazione un contratto collettivo di diritto privato e che, correlativamente, non è configurabile alcun obbligo della parte datoriale di addivenire a trattative con i sindacati dei lavoratori che lo richiedano.

In proposito, deve osservarsi che effettivamente l’accesso alla trattativa, nell’ambito della negoziazione dei contratti collettivi di diritto privato, dipende esclusivamente dalla capacità del sindacato, in virtù della forza acquisita e della sua effettiva rappresentatività, di indurre la controparte ad iniziare o proseguire la negoziazione. Tali principi, pur richiamabili in via generale, non esauriscono tuttavia la questione, atteso che lo Statuto dell’Agenzia del 4 Demanio, fonte normativa secondaria rispetto alla legge, ha espressamente dettato una regola autonoma, quella del diritto a partecipare alle trattative dei sindacati “maggiormente rappresentativi”, cui corrisponde l’obbligo della parte datoriale di ammettere alle trattative tali sindacati. La previsione è chiara: essa dispone che “l’Agenzia stipula”, ossia ha l’obbligo (e non la facoltà) di stipulare “con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative” il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente.

Anche il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia, approvato il 7 aprile 2004, conferma per altro verso la regola secondo cui le relazioni sindacali sono intrattenute tra l’Agenzia e le “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”, ossia quelle chiamate a stipulare il nuovo contratto collettivo, e per tale ragione legittimate a definire con l’Agenzia le regole di 2o telazioni sindacali per le materie previste nel regolamento che hanno riflessi sul rapporto di lavoro.

Nel regime dettato dal D.Lgs. n. 173 del 2003 era stato demandato all’emanando Statuto dell’Agenzia il compito di individuare il settore cui riferire la disciplina del rapporto di lavoro del personale – ormai privatizzato – rimasto alle sue dipendente, in quanto non optante per il passaggio ad altra Agenzia fiscale o ad altra Amministrazione pubblica. Lo Statuto ha individuato (art. 9) tale settore in quello delle “aziende operanti nel campo della gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni immobiliari”. Al contempo, ha introdotto la regola di cui si è detto mediante la quale la stessa Agenzia si vincolava a stipulare il primo contratto collettivo di lavoro (di diritto privato) per il personale dipendente con le “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”, così delimitando il potere di scelta dei soggetti sindacali con cui intavolare le trattative.

Orbene, venendo alla individuazione di quale dovesse essere il parametro normativo della “maggiore rappresentatività” cui fa riferimento lo Statuto dell’Agenzia con disposizione di carattere precettivo, si è già detto che questo non potrebbe essere rinvenuto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 43 che detta un principio valevole solo per la stipulazione dei contrati collettivi di compatto o area del pubblico impiego, all’evidenza non riferibile alla fattispecie.

Tuttavia, poichè il riferimento statutario al requisito della rappresentatività del sindacato non può che rimandare a parametri esistenti nell’ordinamento positivo e segnatamente a quelli che regolano le relazioni sindacali per il rapporto di lavoro di diritto privato, la locuzione dello Statuto evoca il L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 19.

Nel settore privato, a seguito del referendum abrogativo relativo alla L. n. 300 del 1970, art. 19, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza dell’indice che fa riferimento “alle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti di lavoro applicabili nell’unità produttiva” (al riguardo, però, v. pure Corte Costituzionale, sentenza n. 231 del 2013) venendosi in tal modo a valorizzare l’effettività dell’azione sindacale – desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva – quale presunzione di detta maggiore rappresentatività (cfr. Cass. n. 12584 del 2002 n. 15296 del 2005 ed altre successive).

L’espresso riconoscimento del criterio dell’effettività dell’azione sindacale attesta una sottolineatura del valore, da parte del legislatore, della capacità negoziale del sindacato e della sua rilevanza in termini di regolamentazione dei rapporti lavorativi (cfr. Cass. n. 212/2008). Nel settore pubblico vi è l’obbligo di contrarre della P.A. e la rappresentatività deve, invece, essere accettata prima della sottoscrizione del contratto collettivo.

Nella fase transitoria che qui interessa, elemento di raccordo del sistema, va rinvenuto nell’essere il sindacato sottoscrittore del CCNL delle Agenzie Fiscali, contratto che ha continuato a regolare il rapporto di lavoro (anche) del personale rimasto alle dipendenze dell’e.p.e. fino al momento dell’entrata in vigore del nuovo, emanando contratto di diritto privato.

La maggiore rappresentatività del sindacato di cui all’art. 9 dello Statuto rimanda, dunque, alla rappresentatività così come già espressa con la sottoscrizione del contratto del compatto. Non rileva, dunque, il dato numerico degli iscritti al sindacato nel momento di avvio delle trattative, nè l’assenza di iscritti al Sindacato tra i lavoratori rimasti alle dipendenze dell’e.p.e.

Agenzia del Demanio, occorrendo invece avere riguardo alla rappresentatività di cui all’art. 19 Stat. lav. e questa è posseduta dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicabile nel periodo transitorio, ossia del CCNL delle Agenzie Fiscali cui rimanda la D.Lgs. n. 173 del 2003, art. 3, comma 5.

Per tali motivi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per il riesame del merito alla stregua del seguente principio di diritto: “A seguito della trasformazione dell’Agenzia del Demanio in ente pubblico economico, operata dal D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, e del rinvio, contenuto nell’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia, approvato il 28 gennaio 2004, al criterio della maggiore rappresentatività, ivi adottato per la selezione delle sigle sindacali ammesse alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro di diritto privato, l’individuazione delle controparti negoziali in base a tale criterio ha carattere cogente per l’Agenzia, con la conseguenza che, nella fase di avvio delle trattative per il nuovo contratto collettivo di lavoro, tale requisito è posseduto dalle associazioni sindacali firmatarie del CCNL delle Agenzie Fiscali, applicabile in via transitoria D.Lgs. n. 173 del 2003, ex art. 3, comma 5, al personale rimasto alle dipendenze dell’ente pubblico economico con rapporto di lavoro di diritto privato”.

Si designa, quale giudice di rinvio, la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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