Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13677 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2679/13/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 12/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte dirette versate da V.V. per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che al contribuente spettasse il chiesto rimborso.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre con tre motivi l’Agenzia delle entrate, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell’istanza di rimborso del quantum richiesto, è inammissibile perchè nuovo, non risultando che la questione – che diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, non è rilevabile d’ufficio – sia stata posta nei gradi di merito, e per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto di quell’istanza, che neppure ha allegato, così impedendo a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del motivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, sostenendo che la CTR aveva rigettato la richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dall’Agenzia delle entrate appellante, sull’erroneo presupposto della mancata costituzione in giudizio della controparte.

3. Il motivo è infondato, sia perchè la CTR non ha rigettato la richiesta di pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata costituzione dell’appellato, bensì per la sua mancata “comparsa” all’udienza di trattazione della causa, sia perchè nella specie tale pronuncia non poteva essere emessa avendo l’Agenzia delle entrate riconosciuto il diritto al rimborso in favore del contribuente ma con la riduzione del 50 per cento di quanto da questi richiesto.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, per avere la CTR omesso di applicare alla fattispecie lo ius superveniens di cui alle disposizioni censurate.

4. Il motivo è infondato e va rigettato.

5. Al riguardo, premesso che nel caso di specie non è contestato il diritto del contribuente ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni d’imposta sopra indicati, nella misura del novanta per cento di quanto versato, quello che viene in discussione è se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, che ha operato una riduzione al 50 per cento del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, sia applicabile alla fattispecie.

5.1. Al riguardo pare opportuno precisare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (tra le tante, Cass., Sez. 5, sentenza 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.

5.2. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso concretamente erogabile al contribuente non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.

6. Da quanto detto consegue il rigetto del ricorso, senza necessità di provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto difese.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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