Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13676 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13630/2016 proposto da:

R.E.L., L.P.G., R.P., R.N.,

R.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 72, presso lo studio dell’avvocato MARIO BRANCADORO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SALVATORE MUSOTTO;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1788/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/11/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

R.N. (in proprio e quale amministratore di sostegno di R.F.), L.P.G., R.P. ed E.L. ricorrono a questa Corte, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza (n. 1788 del 30/11/2015) con cui la corte di appello di Palermo ha, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettato le domande da loro proposte nei confronti dell’impresa designata dal F.G.V.S. – all’epoca, la Fondiaria SAI, oggi UnipoISAI ass.ni spa – per il risarcimento dei danni per le gravissime lesioni patite dal congiunto F. per un sinistro stradale da loro ascritto alla condotta di guida di un veicolo rimasto sconosciuto;

non espleta attività difensiva l’intimata;

è stata formulata proposta – di declaratoria di inammissibilità del ricorso – di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

i due motivi (il primo, rubricato “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli art. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 2043 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 19, lett. A oggi D.Lgs. n. 209 del 2005”; il secondo, rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”) contestano alla gravata sentenza, fin dalla loro intestazione, di “non avere… tenuto conto del quadro probatorio emerso al termine del giudizio di primo grado” e di non avere ritenuto conseguentemente raggiunta la prova del fatto storico, come pure di avere “omesso (l’)esame delle risultanze del Rapporto dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro,… dello schizzo planimetrico allegato utile ad effettuare una ricostruzione cinematica dello stesso sinistro”, nonchè infine di non avere disposto una consulenza tecnica di ufficio per ricostruire la dinamica del sinistro;

è allora evidente che i due motivi involgono a vario titolo anche nella suggestiva solo in parte diversa prospettazione operata nella memoria suddetta – la ricostruzione del fatto operata dalla corte di merito: ciò che invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);

a maggior ragione, in presenza di un ragionamento lineare che ha portato alla svalutazione degli elementi invece valorizzati dal giudice di primo grado, correttamente è stata dalla corte di merito esclusa anche la necessità di una consulenza, sulla quale non vi è certo neppure alcun obbligo di specifica motivazione;

mentre l’omesso esame di un fatto è chiaramente non configurabile nella diversa rilevanza attribuita ad uno piuttosto che ad altro degli elementi probatori, quand’anche tanto sia avvenuto per implicito, in tal modo comunque essi essendo stati presi, anche indirettamente, in adeguata considerazione ai fini della formulazione del giudizio di fatto, istituzionalmente riservato – per quanto detto – al giudice del merito ed il controllo, da parte di questa Corte di legittimità, sul ragionamento del quale è ormai ridotto al minimo costituzionale;

ne discende quindi la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pur non essendovi luogo a provvedere sulle spese, per non avere qui svolto l’intimata alcuna attività difensiva;

infine, va pure dato atto – senza la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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