Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13676 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 07/06/2010), n.13676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.N., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO

32, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANTILLO GUGLIELMO,

CESCHINI VITO, giusta delega a margine del ricorso e da ultimo

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

NEPHROCARE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio

dell’avvocato MERILLI EMANUELE, rappresentata e difesa dall’avvocato

TURRA’ SERGIO, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 908/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/06/2006 R.G.N. 852/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l’Avvocato CANTILLO ORESTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’avvocato B.N. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Salerno, pubblicata il 27 giugno 2006, che ha respinto il suo appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la sua impugnativa di licenziamento nei confronti della Nephrocare spa, sul presupposto della mancanza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorso consta di due motivi.

La società intimata si difende con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2099 e 2697 c.c., nonchè dell’art. 244 c.p.c.. Il relativo quesito di diritto è il seguente: a) se la sentenza impugnata, nell’indagine diretta ad accertare il rapporto di lavoro subordinato, abbia correttamente applicato i criteri elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte; b) se sia conforme a diritto l’assunto secondo cui il vincolo della subordinazione non può direttamente risultare dalla prova testimoniale; c) se possa considerasi correttamente invocato nella specie il principio per cui la qualità di amministratore unico è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato”.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2099 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il quesito di diritto è così formulato: “se, ai fini dell’accertamento del rapporto di subordinazione, l’assenza di un preciso orario di lavoro e di un posto fisso siano o non siano compatibili con il vincolo della subordinazione e se l’eterodeterminazione, cioè la soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, possa o non possa ravvisarsi quando, per la natura ed il carattere ripetitivo delle mansioni espletate, tali direttive non debbano essere reiterate e siano insite, invece, nell’inserimento del dipendente nell’organizzazione dell’impresa”.

Con riferimento ai vizi di motivazione ”afferenti il fatto principale controverso, cioè l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato”, si deduce “l’omesso esame degli elementi fattuali sub 2.2 e 2.3, degli elementi sub 2.4, nonchè l’insufficiente valutazione dell’intero materiale probatorio quanto all’inserimento del B. nell’organizzazione aziendale, omissioni ed insufficienze decisive ai fini del giudizio”.

Il ricorso non può essere accolto.

Chi sostiene di aver svolto alle dipendenze di un altro soggetto un rapporto di lavoro di natura subordinata deve indicare e provare di essersi obbligato, “mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” (art. 2094 c.c.).

La sussistenza di tale rapporto di dipendenza e di soggezione alla direzione dell’imprenditore si desume da una serie di elementi, di varia natura, che il giudice deve valutare nel loro complesso e nella loro interazione.

Tale metodo è stato seguito e correttamente applicato dalla Corte d’Appello di Salerno.

Le critiche mosse dal ricorso dell’avvocato B. si risolvono tutte in una richiesta di diversa valutazione del quadro probatorio e di diversa valutazione degli elementi indiziari. Quindi in una diversa valutazione del merito della decisione.

I quesiti comprovano tale giudizio perchè non pongono questioni di diritto, ma censure sulla valutazione delle prove e degli elementi indiziari della subordinazione emersi nel giudizio. Emblematico a tal fine è il primo, con il quale si chiede, con formula peraltro generica, di valutare se il giudice abbia correttamente applicato i criteri formulati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Una questione di diritto pone il secondo quesito del primo motivo, ma la soluzione della Corte è pienamente condivisibile: ai testi non si può direttamente chiedere di dichiarare se sussiste o meno il vincolo di subordinazione, ma si possono solo formulare domande per accertare una serie di fatti in base ai quali poi il giudice dovrà valutare la sussistenza o meno della subordinazione (soggezione al vincolo di orario, sottoposizione a direttive e prescrizioni, ecc..).

Gli altri quesiti relativi alle censure per violazioni di legge incorrono tutte nel medesimo vizio, perchè pongono questioni di diritto che non sono tali, ma sono questioni di fatto o questioni in ordine al modo in cui la Corte ha valutato i vari elementi indiziari della subordinazione offerti al suo giudizio. E’ pacifico in giurisprudenza, ad esempio, che la mancanza di un preciso orario di lavoro, di norma indicativa dell’autonomia del rapporto, può essere in alcuni casi compatibile con un rapporto di natura subordinata, ma tale eventuale compatibilità deve essere valutata dal giudice all’interno di un giudizio globale su tutti gli elementi indiziari considerati in sè e nella loro interazione. Giudizio che, se motivato adeguatamente e senza incoerenze logiche, non può essere riformulato in sede di legittimità, con una terza valutazione del merito.

Quanto al vizio di motivazione, il fatto controverso non è la subordinazione, che è una qualificazione giuridica, ma possono esserlo le modalità concrete del rapporto, che permettono poi di stabilire se è di natura subordinata o autonoma. Rispetto all’accertamento di tali fatti, nel ricorso non vengono indicate specifiche insufficienze o contraddizioni nella motivazione. Anche in questo caso si propone come vizio di motivazione quella che è in realtà una diversa valutazione del quadro probatorio e specificamente del quadro degli elementi indiziari rilevanti ai fini della qualificazione del rapporto.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con le conseguenze previste dall’art. 91 c.p.c., in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 15,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari di avvocato, oltre IVA, CAP e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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