Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13676 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2505/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

INDUSTRIA MECCANICA MASSAFRA s.r.l., in liquidazione, in persona del

liquidatore, B.V., rappresentata e difesa, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof. CIPOLLA Giuseppe

Maria e dall’avv. VERNA Filippo, presso il cui studio legale sito in

Roma, al viale Giuseppe Mazzini, n. 134, è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1804/28/2018 della Commissione tributaria

regionale della PUGLIA, Sezione staccata di TARANTO, depositata il

05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un estratto di ruolo di cui la società contribuente sosteneva essere venuta casualmente a conoscenza in data 01/08/2016, stante la inesistente e, comunque, invalida notificazione della cartella di pagamento emessa sulla base di quel ruolo, la CTR con la sentenza impugnata accoglieva l’appello proposto dalla predetta società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo irregolare la notifica effettuata alla società “presso una sede societaria non più in essere”, per di più con il solo deposito dell’atto presso la casa comunale, dovendo in tali casi procedersi alla notifica al suo legale rappresentante, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 3, e ritenendo, altresì, irregolare anche la notifica effettuata a quest’ultimo in mancanza della prova dell’invio della raccomandata informativa;

– avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate – Riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale censura la statuizione impugnata per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è ammissibile – in quanto le modalità di notificazione, una volta introdotta la questione in giudizio (nella specie dalla stessa contribuente con il ricorso di primo grado), vanno verificate alla stregua della normativa vigente in materia a prescindere dalla deduzione di specifiche violazioni di legge – ed è fondato e va accolto.

2. Invero, quella della notificazione al legale rappresentante della società commerciale destinataria di un atto tributario è criterio sussidiario rispetto alla notificazione a quest’ultima, da effettuarsi secondo le modalità previste dall’art. 145 c.p.c., e può essere adottato soltanto alla duplice condizione che il predetto legale rappresentante sia espressamente indicato nell’atto e risieda nel comune di domicilio fiscale della società.

2.1. In tal senso si è più volte espressa questa Corte.

2.1.1. Nella sentenza n. 6325 del 10/03/2008 (Rv. 602222 01) ha affermato che “In caso di impossibilità di eseguire la notificazione dell’avviso di accertamento presso la sede di una società commerciale, l’applicazione del criterio sussidiario della notificazione al legale rappresentante, previsto dall’art. 145 c.p.c., comma 3, non può sottrarsi alla regola generale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, ed è, pertanto, condizionata al fatto che tale persona fisica risieda nel comune di domicilio fiscale dell’ente”.

2.1.2. Nella sentenza n. 3618 del 20/02/2006 (Rv. 587326 01) ha affermato che “La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev’essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 c.p.c. comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58”.

3. Trattasi di orientamento assolutamente consolidato a cui bisogna dare continuità.

4. Dai suesposti principi, ai quali la CTR non si è attenuta, discende che nel caso di specie l’agente della riscossione non era affatto tenuta alla notifica della cartella di pagamento al legale rappresentante della società contribuente, posto che è pacifico in causa che quest’ultimo non aveva residenza nel comune di domicilio fiscale della società dal medesimo rappresentata e che, pertanto, la regolarità o meno della notifica pure al medesimo effettuata è nella specie del tutto priva di rilevanza.

5. Quello che, invece, va verificata è la regolarità della notifica della cartella effettuata nei confronti della società contribuente.

6. Sul punto la statuizione della CTR è manifestamente errata.

7. Al riguardo, pare opportuno ricordare che con sentenza n. 15856 del 07/07/2009 (Rv. 609028 – 01) questa Corte ha affermato il principio secondo cui “Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145 c.p.c., comma 1. Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo art. 145 c.p.c., comma 3, e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138,139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l’ente. In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 c.p.c., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune”, ovvero il giorno successivo in ipotesi di notifica di cartella di pagamento effettuata ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973l, art. 26, come previsto dal comma 3 di tale disposizione.

8. Orbene, nel caso di specie, pacifica la circostanza che la società contribuente era assolutamente irreperibile al domicilio fiscale, per incontestato accertamento di fatto compiuto dai giudici di appello (secondo i quali il primo tentativo di notifica era stato effettuato “presso una sede societaria non più in essere”), la notifica della cartella di pagamento è stata regolarmente effettuata con le modalità di cui al combinato disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26, comma 3, e art. 60, comma 1, lett. e) del, ovvero mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione all’albo pretorio dell’avviso prescritto dall’art. 140 c.p.c. (nella specie effettuata in data 09/05/2014), perfezionandosi la notifica il giorno successivo al compimento di tale ultima formalità (10/05/2014).

9. Pare opportuno ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, (corrispondente all’attualmente vigente comma 4), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “nei casi previsti dall’art. 140 c.p.c. (…) si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60”, anzichè “nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario … si esegue con le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea e lett. e)”. Come correttamente evidenziato in Cass. n. 25079 del 2014, la Consulta con la citata pronuncia ha “ritenuto necessario “restringere” la sfera di applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea e lett. e), “alla sola ipotesi di notificazione di cartelle di pagamento a destinatario “assolutamente” irreperibile”, che è l’ipotesi in esame.

10. Ciò precisato in diritto, in punto di fatto va rilevato che nella specie l’agente della riscossione ha regolarmente effettuato tutti gli adempimenti previsti dalle citate disposizioni avendone dato espressamente atto la stessa CTR nella sentenza impugnata, comunque risultando anche dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle entrate e da questa fotoriprodotta nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza.

11. Pertanto, come si è sopra anticipato, poichè l’affissione all’albo pretorio è stata effettuata in data 09/05/2014, la procedura notificatoria si è perfezionata il successivo 10/05/2014. Non avendo la società contribuente provveduto ad impugnare la cartella di pagamento, così regolarmente notificata, nei successivi sessanta giorni, la stessa è divenuta definitiva con la conseguenza che la CTR avrebbe dovuto ritenere preclusa l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

12. Da quanto detto consegue l’accoglimento del motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto da compiere, di inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono regolate come da dispositivo, mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in considerazione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA