Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13675 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35750-2019 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini,

112, presso l’avv. ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 199/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente D.P. è cittadino (OMISSIS) e racconta di essere fuggito dal (OMISSIS) perchè il negozio in cui lavoravano i suoi genitori era stato attaccato dai ribelli che, nell’occasione, avevano ucciso la madre e rapito lui e il padre. Riuscito a fuggire, raggiungeva prima il Mali poi la Libia.

Il Tribunale non ha creduto alla versione da lui fornita ed, allo stesso modo, la corte di appello, la quale peraltro, ai fini della protezione sussidiaria, ha escluso l’esistenza di uno stato di generalizzato conflitto armato ed ha altresì escluso ragioni per la protezione umanitari: in particolare che lo stato di salute possa costituire elemento ostativo al rimpatrio.

Ricorre D. con un motivo. Non v’è costituzione tempestiva del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p..- L’unico motivo verte sulla protezione umanitaria e denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe dato alcun peso alla eventualità che un rimpatrio possa negativamente influire sulla condizione di salute già compromessa del ricorrente, non essendovi in patria strutture e mezzi sufficienti ad una cura adeguata.

Dunque, omessa valutazione delle condizioni del paese di origine.

Il motivo è infondato.

Vero è che ai fini della protezione umanitaria va valutata adeguatamente la situazione del paese di origine, in relazione soprattutto a quanto dedotto dal ricorrente, ossia alla sua specifica situazione, e dunque alla eventualità che, in ragione della condizione soggettiva, il rimpatrio possa essere di pregiudizio, cosi come va effettuata una valutazione, in generale, della situazione del paese di origine, per escludere violazioni sistematiche di diritti umani.

E tuttavia, la corte (p. 8) considera adeguatamente la patologia del ricorrente, ossia la sua condizione soggettiva, proprio alla luce della documentazione dallo stesso ricorrente offerta, e, rilevando che si tratta di un deficit lieve di tipo cognitivo e deambulatorio, esclude che il rimpatrio possa essere di pregiudizio, trattandosi di un handicap non grave.

La corte svolge pure una indagine sulla situazione complessiva del paese quanto al rispetto dei diritti umani (p. 7 in fondo) escludendo che si possa prospettare una situazione di diffusa violazione.

In sostanza, l’indagine della corte rispetta i parametri legislativi, che impongono, come detto, una indagine sulla situazione del paese di origine, altro essendo il merito, ossia l’accertamento ed il giudizio in fatto, che qui non può essere censurato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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