Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13675 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 07/06/2010), n.13675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26082/2006 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 82, presso lo studio dell’avvocato CAPPARELLI RICCARDO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PERNA FIORELLA, PERUGINI

PIETRO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/06/2006 R.G.N. 427/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi depositati il 23-3-2004, l’ANAS s.p.a. (già Ente Nazionale per le Strade), proponeva appello avverso le sentenze del giudice del lavoro del Tribunale di Cosenza, del 28-1-2004 e del 13-2-2004, con le quali era stata condannata al pagamento, rispettivamente delle somme indicate, in favore dell’ing. C.A. e dell’ing. Ca.An., oltre accessoria a titolo di rimborso spese legali D.P.R. n. 335 del 1990, ex art. 20.

In entrambi i ricorsi l’ANAS deduceva che le sentenze andavano censurate relativamente: 1) alla ritenuta irrilevanza della procedura prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 44, per l’accesso al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato territorialmente competente, atteso che la trasformazione dell’Ente era avvenuta con il D.Lgs. n. 143 del 1994, successivamente all’avvio del procedimento penale nei confronti degli appellati; 2) alla ritenuta mancanza di onere di comunicazione dell’avvio del procedimento di responsabilità a carico degli appellati ai fini dell’accesso al beneficio di cui al D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20, comunicazione, di contro, necessaria; 3) alla sussistenza, non adeguatamente valutata dal giudice di primo grado, di un conflitto di interesse tra i dipendenti e l’ente, emergente essenzialmente, per il C., dalla sospensione dal servizio; 4) all’entità della somma richiesta e rimborsata, in assenza del visto di congruità del Consiglio dell’Ordine ed in applicazione di criteri diversi da quelli cui deve attenersi l’ente per la liquidazione delle spese.

L’ANAS s.p.a. concludeva pertanto per la integrale riforma delle sentenze ed il rigetto delle domande di primo grado.

Il C. e il Ca. si costituivano nei rispettivi giudizi resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 14-6-2006, in accoglimento dell’appello rigettava le domande avanzate dal C. e dal Ca. e compensava le spese di entrambi i gradi del giudizio.

in sintesi la Corte territoriale affermava che “la corretta interpretazione del D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20, conduce a ritenere che, per poter beneficiare della nomina di legale ovvero per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il legale di fiducia, il dipendente coinvolto in procedimento di responsabilità è tenuto, in adempimento di preciso onere, alla presentazione di apposita comunicazione al proprio ente di appartenenza, con richiesta e/o sollecitazione alla nomina di un difensore che possa assistere il dipendente nel medesimo procedimento”. Ciò in quanto “la verifica, riservata in via esclusiva all’ente, della mancanza di conflitto di interesse non potrebbe essere effettuata senza la preventiva richiesta proveniente dal dipendente”, mentre “la valutazione, da parte dell’ente, della sussistenza di un conflitto di interessi deve essere operata necessariamente ex ante”.

Inoltre, nella specie, secondo la Corte d’Appello, l’ente in particolare con la sospensione dal servizio, per il C. (e con la messa in mora per il Ca.), aveva già paventato la configurabilità di un conflitto di interesse tale da escludere, in radice, la possibilità di provvedere alla nomina di un legale ovvero a sostenere le spese per il legale di fiducia dei dipendenti”, per cui, nonostante la successiva sentenza assolutoria definitiva, il C. ed il Ca. non avevano diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione al procedimento che li aveva visti coinvolti.

Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto ricorso con cinque motivi, corredati con i relativi quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis.

L’ANAS s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20, in sostanza deduce che tale norma “non contiene in alcuna sua parte la prescrizione del presunto “preciso onere” del dipendente di notiziare l’ente della pendenza del procedimento penale e di richiedere la nomina di un legale” e sostiene che, invece “la dizione della norma secondo la quale “l’azienda o l’amministrazione … ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità … assume a proprio carico … ogni onere di difesa” riconnette l’attività prescritta al mero verificarsi dell’apertura del procedimento di responsabilità, prescindendo da ogni comunicazione e richiesta del dipendente e ponendo così a carico dell’ente di appartenenza, e solo di questo, un facere specifico, individuato nella predisposizione dell’attività descritta, di valuta/ione del conflitto di interessi e nella conseguente eventuale nomina di un legale”.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione della stessa norma e vizio di motivazione, in sostanza deduce che “la sentenza gravata, nel ritenere necessaria la comunicazione e la richiesta di un difensore quale unico viatico alla valutazione del conflitto di interesse, ha avuto a sua unica considerazione il caso delineato dal citato art. 20, comma 1, in cui, per l’appunto, la detta valutazione è da compiersi necessariamente ex ante mentre ha omesso ogni considerazione … del successivo comma 3, in cui l’erogazione del rimborso è differita al momento della definitività della sentenza assolutoria che esclude la sussistenza di qualsiasi potenziale conflitto di interesse, con ciò anche ponendosi in aperto conflitto con il principio fondamentale infra menzionato e secondo cui il dipendente deve andare indenne dalle spese legali sostenute per fatti ingiustamente imputatigli in occasione dello svolgimento del suo ufficio”. Inoltre, secondo il ricorrente, soltanto con l’intervento del ccnl del 1995 era stato previsto l’onere della comunicazione e richiesta di nomina di un legale, in tal modo confermandosi che in precedenza tale onere era inesistente.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamenta omessa motivazione su un punto decisivo con riferimento a quanto previsto dalla circolare ANAS n. 3 del 26-4-1995 avendo egli agito in condizioni di estrema urgenza ed indifferibilità.

Con il quarto motivo il ricorrente in sostanza denuncia comunque la violazione del principio generale “secondo il quale il dipendente, od anche l’amministratore, devono andare esenti dalle spese legali sostenute per l’espletamento dei compiti loro assegnati quando siano assolti con formula piena escludente il conflitto di interessi”.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, rileva che “assolutamente pleonastico, illogico e contraddittorio è l’argomento ultimo utilizzato dalla Corte e secondo il quale la sospensione dal servizio disposta nei confronti del C., all’indomani della adozione della misura carceraria, equivarrebbe a positiva valuta/ione del conflitto di interessi e condurrebbe alla radicale esclusione della possibilità di procedere alla nomina di un legale ex art. 20, comma 1”.

I primi quattro motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati, mentre il quinto risulta inammissibile.

Il D.P.R. n. 335 de 1990, art. 20, prescrive testualmente:

“1. L’azienda o l’amministrazione autonoma, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2. L’azienda o l’amministrazione autonoma deve esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

3. Ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità, dinanzi al giudice ordinario o amministrativo, nei confronti del dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell’amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia, l’amministrazione è tenuta al rimborso delle spese di giudizio e di onorario sostenute e documentate nei limiti delle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal momento in cui la responsabilità del dipendente risulti esclusa da provvedimento giudiziario non riformabile”.

Osserva il Collegio che la norma fissa chiaramente il presupposto del diritto del dipendente (oltre che nella diretta connessione all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio dei fatti o atti oggetto del giudizio di responsabilità) nella mancanza di un conflitto di interesse, stabilendo necessariamente (al comma 1) una valutazione ex ante da parte dell’azienda o dell’amministrazione ai fini dell’assunzione a proprio carico di ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e (al comma 3) una verifica successiva, all’esito definitivo del giudizio circa la esclusione della responsabilità del dipendente, ai fini dell’obbligo di rimborso delle spese sostenute e documentate, espressamente previsto “nel caso in cui il dipendente non abbia accettato il legale di nomina dell’amministrazione ed abbia nominato uno di propria fiducia”. Il comma 2, disciplina, invece, il diritto di rivalsa della azienda o amministrazione, in caso di condanna del dipendente.

Le relative valutazioni di fatto in ordine alla applicazione di tale norma sono rimesse al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivate.

Orbene ritiene il Collegio che, in base all’elemento letterale e sistematico, deve affermarsi che “la previsione del comma 3, circa la mancata accettazione del legale di nomina dell’amministrazione, collega l’ipotesi del diritto al rimborso ivi contemplata alla nomina del legale stesso effettuata dall’azienda o amministrazione in base alla valutazione ex ante, di cui al comma 1”.

In mancanza di tutto ciò (ed in mancanza, peraltro, di qualsiasi comunicazione o sollecitazione da parte del dipendente – come nella fattispecie -) deve ritenersi che legittimamente venga escluso che ricorra l’ipotesi di cui al comma 3 citato.

Del resto, come questa Corte ha recentemente precisato (cfr. Cass. 13-3-2009 n. 6227) l’intervento delle amministrazioni a copertura degli oneri di assistenza legale, in conseguenza di fatti connessi con l’espletamento de servizio e con l’adempimento di obblighi di ufficio “non costituisce un principio generale dell’ordinamento nel settore del lavoro pubblico, in ragione della diversità e specificità delle regole dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio”.

Pertanto infondati risultano i primi due motivi, non ricorrendo comunque l’ipotesi prevista dalla norma invocata (a prescindere dalla assoluzione del dipendente e da ogni conseguente verifica della mancanza di un conflitto di interesse). Peraltro anche l’argomento della previsione soltanto con il ccnl del 1995 dell’onere per il dipendente della comunicazione e richiesta di nomina di un legale non può assumere rilavo decisivo, in considerazione del carattere anfibologico dell’argomento stesso.

Parimenti infondati, poi, sono il terzo motivo, circa la mancata considerazione della circolare ANAS n. 3/1995, la quale (così come il ccnl) è successiva alla fattispecie concreta, ed il quarto, considerata la insussistenza, come si è detto, di un principio generale nel senso invocato dal ricorrente.

Infine il quinto motivo risulta inammissibile, giacchè è rivolto contro una argomentazione svolta ad abundantiam dalla Corte d’Appello (“D’altro canto, la prefigurazione di un conflitto di interesse emergeva già….”) (v. Cass. 23-11 -2005 n. 24591, Cass. 28-3-2006 n. 7074).

Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente, in ragione della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese in favore della resistente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’ANAS s.p.a. delle spese, liquidate in Euro 12,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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