Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13675 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7817-2019 proposto da:

FONDAZIONE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI N. 13,

presso lo studio dell’avvocato GEMMA ANDREA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5438/11/2018 della COMMISSIONE “FRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’01/08/2018; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. La Fondazione Roma proponeva con procedura catastale Docfa l’attribuzione all’unità immobiliare di (OMISSIS), censita in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) sub (OMISSIS) cat D/5, una rendita catastale pari ad Euro 885.156.

2 L’Amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento, notificato in data 10.7.2014, attribuiva all’immobile la maggiore rendita di Euro 1.041.308.

3 La Fondazione impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale e la CTP rigettava il ricorso ritenendo congrua la stima dell’immobile determinata dall’Ufficio.

4. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello osservando: a) che non era necessario il sopralluogo essendo sufficiente la stima diretta; b) che l’avviso di accertamento risultava sufficientemente motivato non dovendosi procedere al confronto con altri immobili della zona avuto riguardo al particolare valore storico e artistico del fabbricato per cui è causa.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la Fondazione affidandosi a due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 per aver reso la CTR una sentenza con motivazione apparente non avendo indicato le fonti del proprio convincimento.

1.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 non essendosi la CTR pronunciata sull’eccezione di falsa applicazione del D.P.R. n. 1142/1999, art. 28 per erronea determinazione del costo di costruzione ed omessa applicazione del coefficiente di deprezzamento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.2 Nella fattispecie la CTR, sia pur con motivazione scarna, ha dato conto delle ragioni poste a base della sua decisione affermando che ” in primo luogo si rileva che l’avviso di accertamento risulta particolarmente puntuale, giacchè sono state indicate la consistenza in mq ed il valore unitario attribuito agli archivi, al cortile, agli impianti, ai terrazzi-balconi ed agli uffici. Il valore finale è stato in dicato in Euro 52.065,40 che applicando il saggio di interesse dello 0.02 conduce alla rendita rettificata di Euro 1.041,308. Irrilevante sembra il confronto con altri immobili della zona, considerando il particolare valore storico artistico dell’immobile per cui è causa”.

2.3 I giudici di secondo grado hanno anche spiegato i motivi per si poteva fare a meno del sopralluogo ferma la necessità della stima diretta che era stata effettuata dall’Ufficio.

3 D secondo motivo è in primo luogo inammissibile in quanto, pur essendo formulato come violazione dell’art. 112 c.p.c., mira ad una diversa rivalutazione dei criteri di stima dell’immobile non consentita in sede di legittimità.

3.1 Va inoltre rilevato che secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi ” ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia “(Cass. 20311/2011, 24155/2017). 3.2 Nella fattispecie la CTR nell’affermare che la stima diretta è stata operata dall’Ufficio ha implicitamente rigettato argomentazioni difensive sull’applicazione della normativa richiamata.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

5.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 6.000 per compensi oltre ad Euro 200 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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