Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13674 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17090/2015 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZACCHERINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO RIZZO, ALDO DE

CARIDI;

– ricorrente –

contro

COMUNE GUALTIERI SICAMINO’, BANCA NUOVA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 306/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

M.G. ricorre – affidandosi ad un motivo – a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 306 del 19/05/2015 della corte di appello di Messina, con cui è stata dichiarata la nullità della sentenza di primo grado resa, nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo vertente tra lui ed il Comune di Gualtieri Sicaminò e la Banca Nuova spa, dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e sono state rimesse le parti dinanzi a quest’ultimo ai sensi dell’art. 354 c.p.c., la nullità processuale consistente in un vizio nella comunicazione di un’ordinanza resa fuori udienza in quel grado di giudizio;

il ricorrente, all’esito dell’ordinanza interlocutoria n. 21971 di questa Corte, dep. il 28/10/2016, ha provveduto a rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, come con quella disposto, alla Banca Nuova presso la sua sede sociale in data 11/11/2016, spedendo a mezzo posta, per il relativo deposito nella cancelleria, le relative prove il 16/11/2016 e quindi nel rispetto dei termini previsti a pena di improcedibilità anche per l’ipotesi di rinnovazione della notifica;

gli intimati non notificano controricorso;

è stata formulata proposta – di accoglimento del ricorso – di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

il ricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il motivo è fondato, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. 22/07/2002, n. 10666; Cass. 16/01/2009, n. 1073; Cass. 14/11/2013, n. 25628), in forza della quale “l’irregolare comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, dell’ordinanza istruttoria emessa fuori udienza non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli artt. 353 e 354 c.p.c., ma rende operante il potere-dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell’attività istruttoria impedita in prime cure dall’anzidetta irregolarità”: apparendo incongruo ed inconferente il precedente richiamato dalla corte territoriale, effettivamente (secondo quanto rimarcato dall’odierno ricorrente) relativo a ben altro tipo di nullità verificatasi nel primo grado di giudizio;

pertanto, la gravata sentenza, che ha rinviato al primo giudice dopo avere pur correttamente rilevato la nullità processuale denunciata, è errata e va cassata, con rinvio al medesimo giudice di appello, affinchè decida nel merito il gravame e non sussistendo i presupposti – quali la non necessità di ulteriori accertamenti in fatto – per la decisione nel merito direttamente da parte di questa Corte, pure sollecitata dal ricorrente: occorrendo appunto ed infine procedere all’espletamento dell’attività processuale mancata per il vizio fatto – vittoriosamente – valere proprio dall’odierno ricorrente;

la fondatezza del gravame esclude sussistano i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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