Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13674 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.M. (C.F.: (OMISSIS)) e S.C.

A. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Agnusdei

Giuseppe ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Carlo Sebastiano Foti, in Roma, piazzale Flaiminio, n. 9;

– ricorrenti –

contro

A.D. (C.F.: (OMISSIS)) e G.

G. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in

virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Preziuso Raffele ed elettivamente domiciliati in Roma, v. Belsiana, n

. 71, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Dell’Erba;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n.

530/2009, depositata il 20 maggio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con la sentenza n. 530 del 2009 (depositata il 20 maggio 2009), la Corte di appello di Bari accoglieva l’appello proposto da A. D. e G.G. avverso la sentenza n. 245 del 2006 del Tribunale di Lucera e, pertanto, in riforma di detta sentenza, riteneva fondata la domanda formulata in primo grado dagli appellanti, con la conseguente condanna degli appellati S. M. e S.C.M. ad arretrare il muro residuato a metri tre dalla linea di confine della proprietà dei coniugi A. – G., oltre alla rifusione delle spese del doppio grado. Avverso la suddetta sentenza intervenuta in sede di appello hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 2 luglio 2010 e depositato il 19 luglio 2010) S.M. e S.C. M. basato su due motivi.

Con il primo risulta dedotta la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, chiedendosi alla S.C. due distinte pronunce, ovvero invocando: – la statuizione secondo cui non possano spiegare effetti sfavorevoli nella sfera giuridica sostanziale e processuale di colui che le rende, le dichiarazioni offerte da persona che sia parte in un giudizio ove sia obbligatoria l’assistenza, la rappresentanza e la difesa di un procuratore difensore, ma ne sia sfornita, e che siano rese non nell’ambito di un tipico mezzo istruttorio configurato dal codice processuale (interrogatorio formale, libero, giuramento decisorio), ed inoltre non possano mai spiegare effetti sfavorevoli nella sfera giuridica sostanziale e processuale di consorti di lite;

– la statuizione secondo cui le caratteristiche precipue da attribuire al muro di cinta, affinchè in relazione ad esso non debbano computarsi le distanze di cui all’art. 873 c.c., debbano essere esclusivamente quelle della delimitazione della proprietà di colui che lo realizza, purchè la sua altezza sia inferiore a metri tre.

Con il secondo motivo risulta prospettato il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Gli intimati si sono costituiti con controricorso, mediante il quale hanno insistito, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in linea subordinata, per il suo rigetto.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il primo motivo di ricorso si prospetta inammissibile perchè, pur risultando sufficientemente assistito dall’esposizione delle indicazioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2) e 3), oltre che dall’assolvimento del requisito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.. (“ratione temporis” applicabile nella specie) con riferimento alla seconda e alla terza delle doglianze prospettate, non è supportato da un’idonea rappresentazione del requisito imposto dal n. 4) della stessa disposizione normativa. Il requisito riportato nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, relativo all’indicazione dei motivi di ricorso in uno alle norme di diritto sulle quali è fondato, è l’elemento contenutistico più rilevante del ricorso per cassazione, in quale – come è risaputo -individua un mezzo di impugnazione privo di effetto devolutivo ed a critica vincolata, il cui oggetto di giudizio è delimitato dalle censure giuridiche e logiche specificamente dedotte con i distinti motivi, riferibili alle questioni che abbiano già formato oggetto del giudizio di appello e comunque di merito (C. 24.8.2006, n. 18420; C. 29.1.2003, n. 1273; C. 28.7.2000, n. 9936), tranne quelle rilevabili d’ufficio e i nuovi profili di questioni trattate direttamente in sede di legittimità (C. 21.6.2002, n. 9097). Conseguentemente, in virtù dell’inquadramento del ricorso di legittimità in tale ottica, l’indicazione dei motivi assolve anche (e soprattutto) “una funzione determinativa e limitativa dell’oggetto del giudizio della S.C.”;

pertanto, al fine dell’idoneo assolvimento dell’indicazione di detto complessivo elemento qualificante, il ricorso per cassazione deve contenere la prospettazione di motivi che siano caratterizzati dai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata o al diverso provvedimento oggetto del gravame, in modo da assicurare che il ricorso consenta, senza necessità di attingere ad altre fonti (che, ai sensi del nuovo n. 6 dell’articolo in questione, devono essere, quantomeno sinteticamente, comunque direttamente riportate nel testo del ricorso, che deve strutturarsi, perciò, come effettivamente rispondente al c.d. principio dell’autosufficienza), l’immediata individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni fondanti la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato (C. 17.7.2007, n. 15952; C. 20.2.2006, n. 3654; C. 4.4.2003, n. 5333; C. 20.3.1999, n. 2607). Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo con la necessaria indicazione delle norme che si assumono violate e l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, oltre all’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (C. 19.8.2009, n. 18421). In termini sintetici, dunque, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; quindi, il singolo motivo – ancor di più dopo la riforma attuata con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, ragion per cui i requisiti della tassatività e della specificità del motivo di censura esigono una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (C. 3.7.2008, n. 18202). Da ciò deriva che, nel ricorso per cassazione, il requisito di riferibilità alla sentenza oggetto di ricorso impone l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le violazioni di norme o principi di diritto (da indicare espressamente e univocamente), ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (C. 20.11.2009, n. 24540; C. 25.9.2009, n. 20652; C. 3.8.2007, n. 17125; C. 7.11.2005, n. 21490).

Ciò posto, nella fattispecie, i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, alcune contestazioni relative alla sentenza impugnata prospettando, in modo generico, la violazione di norme di diritto (ponendo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), senza, però, minimamente indicarle nè in rubrica nè nello svolgimento del motivo stesso con riferimento alle due distinte censure, così impedendo a questa Corte di poter verificare quali norme sostanziali o processuali siano state specificamente oggetto di doglianza, non essendo univocamente evincibili nemmeno dallo sviluppo dello stesso complessivo motivo.

Peraltro, con riguardo al supposto vizio di ultrapetizione (dedotto come prima doglianza ricollegabile al primo motivo), anch’esso inglobato nel vizio di violazione di legge, se ne ravvisa ugualmente l’inammissibilità sia perchè – per giurisprudenza concorde di questa Corte (v. Cass. n. 12952/2007 e Cass. n. 26598/2009) – avrebbe dovuto essere ricondotto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sia perchè difetta, in assoluto, della indicazione del necessario quesito di diritto.

Con riferimento al secondo motivo del ricorso rileva il relatore che i ricorrenti non hanno osservato il requisito di ammissibilità previsto dall’art. 366 bis c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e “ratione temporis” applicabile nella fattispecie, vertendosi nell’ipotesi di ricorso avverso sentenza ricadente nell’ambito di applicabilità dell’indicato D.Lgs.).

Sul piano generale si osserva (cfr, ad es., tra le più recenti, Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo (come nel / caso in esame) il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, elemento che – nella fattispecie – risulta complessivamente omesso (o, in ogni caso, non adeguatamente circoscritto e sintetizzato). Nell’ipotesi dedotta con il secondo motivo del ricorso (peraltro assolutamente generico) non si desume alcun adempimento idoneo a quest’ultimo scopo.

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., potendosi ravvisare l’inammissibilità del proposto ricorso”.

Letta la memoria depositata nell’interesse dei ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del collegio, non sussistono le condizioni di evidenza decisoria che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio e che, pertanto, occorre rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, ili 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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