Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13674 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35722-2019 proposto da:

H.S.A., elettivamente domiciliato in Bologna, via Farini,

37, presso l’avv. ELISA SFORZA;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1635/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente H.S.A. è cittadino (OMISSIS).

Si apprende dalla sentenza impugnata (p. 3-4) che è fuggito dal suo paese per via del fatto di avere denunciato un gruppo di fondamentalisti sunniti, che avevano costituito una moschea dedita a propaganda anti sciita. La denuncia aveva sortito effetto con la chiusura della moschea, ma aveva anche procurato minacce nei suoi confronti, tanto da indurlo a fuggire in auto con l’aiuto di un autista che però era rimasto vittima di un attentato da parte dei complici dei soggetti denunciati. Gli autori dell’omicidio erano stati poi catturati, ma egli dovette comunque, per il clima che si era creato, fuggire dal (OMISSIS). Ha precisato di essere rimasto alcuni anni prima in Turchia e poi in Grecia.

Nè il Tribunale, nè la Corte di appello hanno creduto al suo racconto ed hanno dunque rigettato la domanda di protezione. In particolare, la corte di appello ha escluso anche l’esistenza in (OMISSIS) di un conflitto generalizzato ed ha escluso motivi di protezione umanitaria, in ragione non solo della inverosimiglianza del racconto, ma altresì della possibilità di mantenere in patria un dignitoso livello di vita.

Ricorre H. con due motivi. Non v’è costituzione tempestiva del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso manca della esposizione del fatto. Solo a pagina 3, nel corso della esposizione del secondo motivo, il ricorrente accenna alla sua vicenda in questi termini: “egli ha esposto per iscritto e al Giudice in udienza la propria travagliata storia che lo vede fuggire dal suo paese nel 2012 a seguito di minacce e ritorsioni subite a causa della denuncia da costui presentata contro un’organizzazione fondamentalista religiosa e che ne aveva condotto responsabili innanzi ad un tribunale”.

Il che è insufficiente a ritenere integrato l’onere di esposizione del fatto che deve invece riferire la vicenda in modo sufficiente da poter verificare la fondatezza dei motivi.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti. in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019″.

Ad ogni modo.

Il primo motivo viola manifestamente anche l’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che neanche dice quali fossero le singole argomentazioni del primo motivo di appello, che pretende non esaminate dalla corte territoriale.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la corte ha detto in primo luogo che il motivo era generico e, dunque, ha espresso una valutazione di inammissibilità. Solo dopo ha svolto le considerazioni di merito, che nemmeno erano impugnabili giusta Cass., Sez. Un., n. 3840 del 2007.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

 

 

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