Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13674 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6392-2019 proposto da:

B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 154/3 DE, presso lo studio dell’avvocato GRANARA

DANIELE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS) (OMISSIS), AGENZI DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1593/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. B.U. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova undici intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle di pagamento

2. La CTP rigettava il ricorso

3 Sull’impugnazione proposta dal contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l’appello rilevando che la notifica delle cartelle di pagamento era stata regolarmente effettuata e la prescrizione delle cartelle di pagamento indicate dal contribuente era stata interrotta.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi due motivi. Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con i motivi di impugnazione vengono denunciati violazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito in L. n. 225 del 2016, artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 e 4 c.p.c.; si sostiene che, nelle more del procedimento di secondo grado, il contribuente si era avvalso della procedura della definizione agevolata dei carichi pendenti provvedendo al pagamento delle rate negli importi fissati dall’agente di riscossione ed aveva depositato istanza per cessazione della materia del contendere.

2. I due motivi da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione sono fondati.

2.1 La Corte di merito, incorrendo nel denunciato vizio di cui all’art. 112 c.p.c., ha completamente omesso di esaminare la questione di rito dell’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere correlata alla procedura di definizione agevolata prevista dalla normativa sulla cosidetta “rottamazione delle cartelle” della quale si era avvalso il contribuente.

2.2. Si tratta di un thema decidendum del quale la Corte era stata debitamente resa edotta come dimostrato dal deposito dell’istanza presso la CTR Liguria di cessazione della materia del contendere e dall’ordinanza con la quale il giudice di appello concedeva al contribuente differimento di udienza precedentemente fissata in data 16.5.2018 alla data 23.10.2018 per consentire al B. di documentare i pagamenti delle ultime due rate scadenti in data 30.4.2018 e 30.9.2018.

3. Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria in diversa composizione che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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