Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13673 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13673 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del le gale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge
Ricorrente
Contro
Landolfo Adele
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 361/46/10 depositata il 9/11/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;

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Data pubblicazione: 30/05/2013

Svolgimento del processo
La controversia promossa da Landolfo Adele contro l’Agenzia del Territorio è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto
dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Napoli n. 544/3/2008 che aveva

Il ricorso proposto si articola in cinque motivi. Nessuna attività ha svolto l’intimata.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con primo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3
comma 58 della L. 662/96, nonché dell’art. 1 comma 335-336-337 della L. 311/2004
in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) la ricorrente assume che la CTR avrebbe
erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l’art. 1 cit. anziché l’art. 3
comma 58 cit.
Con secondo motivo ( con cui deduce violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 3 del r.d.l. 652/1939 e art. 1 del d.m. 19/4/1994 in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.) la ricorrente la ricorrente lamenta che la CTR abbia ritenuto obbligatoria l’attività di sopralluogo.
Con terzoo motivo ( con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6
comma 5 e 10 della L. 212/2000, nonché dell’art. 3 comma 58 L. 662/96 in relazione
all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessario un preventivo contraddittorio con la parte.
Con quarto motivo (con cui deduce: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 61 del
dpr 1142/1949, 11 comma 1 del d.l. 78/11 e 7 della L. 212/2000 in relazione all’art.
360, I comma n. 3 c.p.c) la ricorrente assume che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell’atto, essendo a tal fine sufficiente la specifica
indicazione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita.
Con quinto motivo ( con cui deduce vizio di motivazione su un punto decisivo della
controversia) la ricorrente assume che la CTr avrebbe disatteso le deduzioni svolte in
appello circa l’effettuato raffronto con unità di riferimento

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Sentenza

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accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento n. NA07060342006001.

Infondati sono il primo ed il quarto motivo. Questa Corte ha già affermato ( sentenza n. 9629/2012; n. 12656 del 2012; 11371/2012; 11370/2012) che l’Agenzia del
Territorio, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve specificare se tale mutato clas-

stione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti
del riclassamento da parte del contribuente. La motivazione del provvedimento di
riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve esplicitare se il
nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando,
in tal caso, l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 11. 311/04, nell’ambito
di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore
catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e
del relativo scostamento. Qualora infine il nuovo classamento sia stato adottato ai
sensi del comma 58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta
incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e il classamento
di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, il provvedimento dovrà recare
la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.
Quanto sopra comporta l’assorbimento del quinto motivo.
Sono altresì assorbiti il secondo ed il terzo motivo perché la problematica di cui al
sopraluogo ed al contraddittorio si pone solo in caso di accertamento giustificato da
variazioni specifiche dell’immobile, dovendosi ribadire che la revisione delle rendite
catastali urbane, (regolata dall’art. 3, comma 58 della legge n. 662 del 1996 e, ricor-

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samento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in que-

rendone i presupposti – ripartizione del territorio comunale in microzone, dall’art. 1,
comma 335, della legge n. 311 del 2004) in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio non essendo condizionata, ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale”; e il sopraluogo non si rende necessario

presentata dal contribuente (come si argomenta ex art. 11, 1° comma del D.L.
70/88, conv. nella Legge n. 154/88)
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio
Il Pre ente

Così deciso in Roma, 17/4/2013
dott.

icala

anche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale

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