Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13673 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. II, 22/06/2011, (ud. 13/05/2011, dep. 22/06/2011), n.13673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti CONTE Anna Laura e

Andrea Conte e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

M.B.; F.M. COSTRUZIONI s.n.c., in persona del legale

rappresentante pro tempore; M.A.; + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

per la cassazione della sentenza non definitiva della Corte di

appello di Lecce n 288/2009, depositata il 26 maggio 2009 (e non

notificata);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 2 marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“Con la sentenza n. 288 del 2009 (depositata il 26 maggio 2009), la Corte di appello di Lecce, non definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto da M.B., nonchè sull’appello incidentale condizionato formulato da F.M. Costruzioni s.n.c. e in ordine all’atto di intervento volontario spiegato da M.A. e dal Condominio “(OMISSIS)”, con riferimento alla sentenza n. 377 del 2004 del Tribunale di Lecce, dichiarava inammissibile l’intervento volontario proposto dal suddetto Condominio “(OMISSIS)” e provvedeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

Contro la menzionata sentenza di secondo grado n. 288/2009 (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione il Condominio “(OMISSIS)” (notificato il 6 giugno 2010 e depositato il successivo 16 giugno), formulando tre distinti motivi relativi a violazioni di legge e a vizi di motivazione, corredati dall’esposizione del requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Con il primo motivo risulta dedotta la violazione dell’art. 344 c.p.c., in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’intervento volontario spiegato dal predetto Condominio sull’erroneo presupposto che lo stesso non avesse “dichiarato di agire quale avente causa di una delle parti in causa, nè un suo autonomo diritto che sarebbe leso dall’esecuzione della sentenza in materia di rispetto delle distanze”. Con il secondo motivo è stata prospettata a violazione dell’art. 344 c.p.c. sotto il profilo che la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’intervento volontario spiegato dal medesimo Condominio sull’erroneo presupposto che lo stesso avesse introdotto “una richiesta di accertamento di servitù pubbliche del tutto estranea al presente contenzioso”.

Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che la Corte di appello salentina aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento volontario spiegato dal Condominio “(OMISSIS)” sulla scorta di un’eccezione non sollevata da nessuna delle parti in giudizio, con ciò incorrendo nell’errore di ultra/extrapetizione.

Non risulta costituito in questa fase nessuno degli intimati.

Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti per dichiarare manifestamente infondato il ricorso proposto con riferimento a tutti e tre i motivi formulati, che possono essere esaminati congiuntamente. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 12385 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 18560 del 2009), ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., l’intervento in appello-precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, a meno che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.) – è limitato a coloro che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di terzo, giacchè la norma citata, nell’apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle e nei cui confronti sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’art. 404 c.p.c.. Pertanto, può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio ovvero l’avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o di collusione delle parti stesse in suo danno; peraltro, l’ammissibilità dell’intervento deve essere esaminata verificando la sussistenza del pregiudizio con un giudizio “ex ante” in ordine al possibile esito della controversia e non con una valutazione compiuta in sede di decisione alla stregua delle statuizioni in concreto da adottare.

Orbene, nella fattispecie dedotta in giudizio, la Corte territoriale, con valutazione insindacabile in sede di legittimità siccome sorretta da adeguata e logica motivazione e nell’esercizio del legittimo potere di rilevazione d’ufficio di una causa di inammissibilità (che non necessita della proposizione dell’eccezione di parte, oltretutto sollevata, nel caso in questione, dall’appellante), ha accertato – conformandosi all’insegnamento di questa Corte – che il Condominio ricorrente si era costituito in appello, quale terzo volontariamente intervenuto, per far valere un generico interesse alla riforma della sentenza impugnata, introducendo una richiesta di accertamento di servitù pubbliche estranea al petitum” concretamente dedotto in giudizio inerente il rispetto delle distanze tra determinate costruzioni (con pronuncia i cui effetti sarebbero rimasti limitati alle parti in causa e che non avrebbero pregiudicato eventuali rivendicazioni di terzi relative al diritto di proprietà sull’area antistante il Condominio).

Deve, perciò, rilevarsi che il Condominio ricorrente non aveva inteso far valere, in concreto, una situazione giuridica incompatibile con il diritto dedotto in giudizio e controverso tra le parti principali, ragion per cui il suo intervento non poteva essere riconducibile alla prospettazione di un effettivo pregiudizio legittimante la proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria, che costituisce l’espresso ed imprescindibile requisito previsto dall’art. 344 c.p.c., il quale, appunto, si identifica solo in quello che deriva dalla titolarità di una situazione appunto incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata (cfr, ad es., Cass. n. 9647 del 2007).

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c. (nella versione ante L. n. 69 del 2009), ravvisandosi le condizioni per pervenire alla declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso in questione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono le condizioni di evidenza decisoria che, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., consentono la definizione del ricorso in camera di consiglio e che, pertanto, occorre rimettere la trattazione del ricorso medesimo alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile.

P.Q.M.

LA CORTE rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza presso la Sezione Seconda civile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA