Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13673 del 05/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6689/2011 proposto da:

O.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato

FRANCO CARLINI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIETRO CARLINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8558/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/03/2010 r.g.n. 9851/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/09/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato CARLINI FRANCO;

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetta del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 12.3.2010 la Corte d’appello di Roma, confermava la pronuncia del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da O.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, intesa a conseguire pronuncia di nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato ai sensi dell’art. 8 CCNL del 1994 dal 7.7.1999 al 30.9.1999 “per necessità di espletamento del servizio di recapito in concomitanza di assenze per ferie”.

Per quel che in questa sede rileva, ed in estrema sintesi, statuiva la Corte territoriale a fondamento del decisum, che nel caso di specie l’unico presupposto per l’operatività della clausola pattizia fosse costituito dall’assunzione del dipendente nel periodo dalla stessa determinato, non occorrendo anche l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’ O. affidandosi a due motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’intimata società.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo, sotto il profilo di violazione di plurime disposizioni di legge (L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 2, artt. 1362 e 2697 c.c., art. 8 c.c.n.l. 1994) nonchè vizio di motivazione, si lamenta che la Corte di merito abbia accertato la legittimità della assunzione a termine, benchè la parte datoriale non avesse assolto l’onere probatorio relativo all’esistenza delle condizioni oggettive che legittimano l’apposizione del termine, nè ottemperato all’obbligo di indicazione del lavoratore in ferie sostituito.

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi nonchè contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si stigmatizza l’improprio richiamo della corte distrettuale all’art. 25 c.c.n.l. 2001, assolutamente estraneo alla materia scrutinata.

3. Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente, siccome connesse, sono infondate nei sensi di seguito esposti.

Nei casi in cui il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i seguenti punti:

a) la previsione contrattuale collettiva autorizza l’apposizione del termine con riferimento alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” nel periodo giugno – settembre;

b) il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. 28 febbraio 1987 n. 56, art. 23. Tale disposizione, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

4. Da tali punti fermi questa Corte ha tratto una serie di conseguenze.

Oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 17-3-14 n. 6097, Cass. 2-3-2007 n. 4933), in base al principio della “delega in bianco” conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, ha anche più volte confermato (cfr. ad esempio Cass. 6-12-2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl I 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”. Sulla stessa linea, Cass. 4-8-2008, n. 21092, ha precisato che in tali casi “non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate dalla norma collettiva e neppure è necessario che siano allegate e provate circostanze ulteriori” (v. anche, Cass. 29-4-2011 n. 9577).

5. Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, sono coerenti con gli enunciati principi, pur recando un improprio riferimento ai dettami di cui all’art. 25 c.c.n.l. 11/1/2001 –

disposizione inapplicabile alla fattispecie ratione temporis – onde, la relativa motivazione è suscettibile di mera correzione nella presente sede ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, non incidendo sulla esattezza del dispositivo di sentenza.

In definitiva, il ricorso è respinto.

Infine, per il principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese inerenti al presente giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA