Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13673 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5248-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALTOMONTE ELENA MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2311/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata l’01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA

COSMO.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. M.S. proponeva due ricorsi avverso il silenzio rifiuto formatosi ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, su istanze di rimborso della somme versate dal parte del dante causa, il defunto marito Ma.Am., della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta in seguito alla rideterminazione del valore al 1.1.2008 per la rivalutazione dei terreni compiuta in vita dal marito della contribuente.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Parma riuniti i ricorsi li accoglieva.

3. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna rigettava l’appello affermando la legittimazione in capo alla M. di potere di rideterminazione del valore dei terreni nonostante proprietario degli stessi fosse il marito non ancora deceduto.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi. M.S. si è costituita depositando controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo reso la CTR sulla questione della nullità della rivalutazione al 1.1.2010 una motivazione apodittica.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 448/2004, art. 7 e degli artt. 456 e 459, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR erroneamente affermato l’irrilevanza del fatto che all’epoca della seconda rivalutazione dei terreni disposta dalla contribuente il proprietario e possessore degli stessi fosse il marito successivamente deceduto.

2. Il primo motivo è infondato

2.1 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

2.2 Nella specie, la motivazione, pur nella sua stringatezza è comunque presente nella sua forma minima, anche se come si vedrà erronea in diritto, sicchè non risulta meramente apparente.

2.3 La ratio decidendi dell’impugnata sentenza è fondata sull’asserito indebito versamento da parte della contribuente e sul riconoscimento in capo alla stessa, nella qualità di erede del proprietario dei terreni, della legittimazione agire per la rideterminazione del valore dei terreni.

3. Il secondo motivo è fondato.

3.1 I fatti della controversia sottoposta allo scrutinio idi questo Collegio sono pacifici e possono così riassumersi: Amilcare Manghi, sulla scorta della rivalutazione dei terreni di sua proprietà, divenuti area edificabile, effettuata con le formalità di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, nel 2008 ha proceduto al versamento dell’imposta sostitutiva del 4% per complessive Euro 50.554. Deceduto il Manghi nell’agosto del 2010, la coniuge erede, Sara M., a seguito di rideterminazione del valore al 01.1.2010 dell’area edificabile a lei pervenuta in seguito all’apertura della successione del marito e della conseguente imposta sostitutiva di Euro 31.480,00 ha chiesto il rimborso degli importi versati dal de cuius.

3.2 La L. n. 448 del 2001, art. 7 rubricato “Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola” stabilisce che Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui al T.U.I.R., D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. a) e b), e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, de i geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, capo 3, entro il 16 dicembre 2002. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002″.

3.3 La rivalutazione del 1.1.2020, effettuata da M.S., quando il proprietario del terreno era ancora M.A., deceduto nell’agosto del 2010, è stata, quindi, effettuata da un soggetto non legittimato in quanto non proprietario nè possessore dei beni.

3.4 In ogni caso va rilevato che come chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 24057/2014, Rv. 633551), “l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene (nel caso in esame partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio (per cosi dire), l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale”.Sempre questa Corte (Cass. nr 3410/2015) ha poi precisato che “assumono efficacia determinante, ai fini del perfezionamento della procedura in questione, da un lato, la redazione di una perizia giurata di stima, e, dall’altro, l’assoggettamento del detto valore ad imposta sostitutiva attraverso il versamento della stessa nel termine su precisato”, cosicchè ” la scelta del contribuente di optare (attraverso la perizia giurata di stima ed il versamento anche solo della prima rata dell’imposta sostitutiva) per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell’imposta sostitutiva) comporta di per sè quale suo effetto (per quanto detto sopra) la rideterminazione del valore della partecipazione, e, pertanto, in base ai principi generali di cui all’art. 1324 c.c. e art. 1334 c.c. e segg. non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente”. In mancanza di vizi della volontà del contribuente risulta indifferente ed irrilevante ogni vicenda successiva al pagamento dell’imposta e non meritevole di accoglimento l’istanza volta ad ottenere la restituzione di somme volontariamente pagate dal contribuente in base a calcoli o previsioni scevre da vizi ed errori (cfr. Cass. n. 6688/2015).

3.5 Nel caso di specie, invece, il versamento dell’imposta da parte del de cuius era dovuto e corretto sulla base della rivalutazione effettuata nel 2008zIa successiva rivalutazione, indipendentemente dalla nullità o meno della rideterminazione del valore per essere stata effettuato da soggetto non legittimato è privetdi efficacia e non comporta il i innorso delle somme gia versate.

4. In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.

5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre quelle dei giudizi di merito vanno interamente compensati tra le parti.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso proposto dalla contribuente

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 per compensi oltre spese a debito.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese relative ai gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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