Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13672 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7942 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Presidente del Consiglio in carica rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

D.C.L. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli n.

175/2016, pubblicata in data 19 gennaio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 aprile 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto;

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C.L., medico iscritto a corso di specializzazione in anno accademico anteriore al 1991/1992, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonchè del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca) per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli, che ha ritenuto prescritti i diritti dell’attore.

La Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta (condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare all’attore l’importo di Euro 20.141,81, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda). Ricorre la Presidenza del Consiglio, sulla base un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (Trattato di Roma) nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002) come modificati e ridenominati dal Trattato di Lisbona dal 1 dicembre 2009, dell’art. 117 Cost., comma 1, dell’art. 16 della Direttiva CEE 82/76, nonchè degli artt. 5 e 7 della Direttiva “riconoscimento” 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Il motivo è inammissibile.

L’amministrazione ricorrente deduce che il diploma di specializzazione in concreto conseguito dall’attore (oncologia) non rientrerebbe tra quelli previsti dalle direttive comunitarie (e precisamente non rientrerebbe negli elenchi di cui all’art. 5, n. 2, e all’art. 7, n. 2, della Direttiva n. 75/362/CEE).

E’ pacifico che si tratta di questione mai posta in sede di merito. Secondo la ricorrente si tratta però di questione di mero diritto, che come tale potrebbe essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità.

Al contrario, secondo l’indirizzo costante di questa Corte (che il ricorso non contiene elementi tali da indurre a rivedere), si tratta di una questione che implica accertamenti di fatto, per la necessità di valutare la corrispondenza tra i diplomi espressamente previsti dalle direttive comunitarie e quelli sostanzialmente equivalenti previsti nei singoli paesi membri (per la quale si veda Cass., Sez. 6-3, Sentenza n. 8939 del 4 maggio 2016, che richiama ed estende in proposito il principio già affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 29345 del 16/12/2008, Rv. 605944 e Sez. U, Sentenza n. 13909 del 24/06/2011, Rv. 617754, per cui “il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una Università, nell’elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 275, art. 1, comma 2, non è di ostacolo al riconoscimento in favore dello specializzando del diritto alla borsa di studio prevista nello stesso D.Lgs. n. 275, art. 6, quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri”).

La questione deve pertanto considerarsi “nuova”, e come tale non ammissibile in sede di legittimità, laddove parte ricorrente non comprovi come e quando sia stata posta nei precedenti gradi del giudizio (cfr., in tal senso, di recente e con ampiezza di argomentazioni: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15 novembre 2016; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16667 del 9 agosto 2016; Sez. L, Sentenza n. 190 del 11/01/2016; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 6471 del 31/03/2015).

Resta quindi preclusa la stessa possibilità di esaminare la censura avanzata solo nella presente sede di legittimità.

Per quanto esposto – trattandosi cioè di una questione di diritto che non può essere presa in esame nella presente sede, in quanto implicante accertamenti di fatto – non sussistono i presupposti per sollevare la questione pregiudiziale di interpretazione della normativa comunitaria davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 68 del Trattato istitutivo.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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