Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13672 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35612-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

TORINO;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1531/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente D.A. è cittadino della (OMISSIS). Ha raccontato di essere fuggito da quel paese dopo che una ragazza, messa lui incinta, era morta durante la gravidanza ed egli era finito nelle mire dei familiari che volevano vendicarsi.

Questa vicenda è ricostruibile attraverso l’esame dei motivi e la lettura della sentenza, anche se non espressamente esposta dal ricorrente.

Il Tribunale non ha creduto alla narrazione ed ha escluso protezione internazionale ed umanitaria, con decisione confermata dalla corte di appello che, oltre ad escludere la situazione di conflitto armato generalizzato, ha altresì ritenuto che il rimpatrio non crea situazioni di vulnerabilità atteso che il lavoro svolto in (OMISSIS) è persino migliore di quello che momentaneamente ha in Italia il ricorrente.

D.A. ricorre con due motivi. V’è costituzione tardiva del Ministero, che non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p..- Il primo motivo denuncia omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione e mancato esercizio del potere officioso.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe ritenuto inattendibili le dichiarazioni circa la sua vicenda personale senza considerare adeguatamente la situazione in (OMISSIS) e quella normativa in particolare; se lo avesse fatto avrebbe ammesso il pericolo che corre chi è accusato di “fornicazione”.

La corte aveva ritenuto che, anche a dare veridicità al racconto, il rischio di subire un processo ed eventualmente il carcere per omicidio colposo, in quanto il ricorrente sarebbe stato accusato di procurato aborto, non era ragione di protezione.

Il motivo dunque è inammissibile.

Non coglie la ratio della decisione, che è innanzitutto di inverosimiglianza del racconto: i giudici di merito non credono alla versione fornita dal ricorrente e su tale base rigettano la sua richiesta. Solo in subordine ritengono che l’ipotesi di un processo per un reato, sia pure colposo, non è motivo per impedire il rimpatrio.

Del resto, il ricorrente non dice in che modo la considerazione della legislazione nazionale ivoriana potesse influire nella valutazione della credibilità del racconto.

p..- Il secondo motivo denuncia sia violazione della L. n. 286 del 1998, che dell’art. 10 Cost., in entrambi i casi in considerazione della mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Solo alla fine di una lunga digressione il ricorrente fa presente che non è stata tenuta in considerazione la sua integrazione in Italia ed il rischio di perderla.

In sostanza, il motivo, per una prima parte, consiste nell’astratta descrizione dei vincoli internazionali che l’Italia si è data, anche per Costituzione quanto al rispetto dei diritti umani (pp. 4-9) senza alcun riferimento al caso concreto, mentre per una seconda parte si fa una descrizione della normativa e della giurisprudenza in tema di protezione umanitaria, anche questa volta senza alcun riferimento al caso concreto (pp. 9-12). Così che la censura difetta di correlazione con la ratio della a decisione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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