Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13672 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 06/05/2010, dep. 07/06/2010), n.13672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22502/2006 proposto da:

T.L., T.D., T.M.G., D.

R., quali eredi di T.P., già elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANI GIANFRANCO, rappresentati e difesi dagli

avvocati VALLESI ROBERTO, MALLOZZI ANNA, giusta mandato a margine del

ricorso e da ultimo domiciliati d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUFFINI 2/A, presso lo studio

dell’avvocato RACCUGLIA TOMMASO, rappresentato e difeso dall’avvocato

IANNELLO GIUSEPPE, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., B.F.F.,

BICOLGEN (anzi BILCOGEN) di BILOTTI FEDERICO FRANCESCO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 920/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/07/2005 R.G.N. 1749/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI per delega ROBERTO VALLESI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come si legge nell’impugnata sentenza, con ricorso in data 19-9-2003, la Bilcogen di Bilotti Federico Francesco e B.F. F. proponevano appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro de Tribunale di Vibo Valentia in data 10-6-2003, con la quale erano stati condannati, in solido con il Comune di Serra San Bruno, a pagare a T.L., T.D., T.M.G. e D.R., quali eredi di T.P., la somma di Euro 1,767,02, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di retribuzione per l’attività lavorativa prestata da quest’ultimo, nonchè i soli Bilcogen di Bilotti Federico Francesco e B.F.F. al risarcimento del danno biologico iure hereditatis nella misura di Euro 40.000,00, con obbligo della Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. di manlevare la Bilcogen da quest’ultimo danno.

Con l’atto di gravame gli appellanti deducevano la insussistenza del danno biologico iure hereditatis riconosciuto dal primo giudice, poichè il decesso di T.P., avvenuto in data (OMISSIS) mentre svolgeva la sua attività lavorativa alle dipendenze della ditta Bilcogen, appaltatrice dei lavori di costruzione della rete fognante del Comune di (OMISSIS), era stato quasi istantaneo, per come poteva desumersi dalle dichiarazioni dei testi assunti.

Contestavano altresì la eccessiva quantificazione dei danni nonchè la spettanza di emolumenti retributivi, mancando la prova dell’inizio della attività lavorativa del T.P., delle mansioni espletate e dell’orario di lavoro osservato, e concludevano per il rigetto della domanda di primo grado e, in subordino, per la riduzione della somma riconosciuta dal primo giudice.

Gli eredi di T.P. si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello.

Si costituiva altresì il Comune di Serra San Bruno chiedendo la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla dichiarata carenza di legittimazione passiva riguardo al danno biologico e la riforma della stessa relativamente alla condanna al pagamento di emolumenti per le prestazioni lavorative.

La Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. restava contumace.

La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 21-7- 2005, in riforma della pronuncia appellata, rigettava la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli eredi di T.L. nella qualità e rideterminava le spese del giudizio di primo grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che dalle risultanze della prova testimoniale era risultato che il tempo decorso tra il momento dell’infortunio e la constatazione del decesso era stato estremamente breve e tale da non potersi configurare l’insorgenza del diritto al danno biologico vantato dagli appellati iure hereditatis. La Corte inoltre respingeva l’appello relativamente agli emolumenti retributivi, rilevando che le circostanze dell’inizio dell’attività lavorativa, delle mansioni svolte e dell’orario di lavoro dovevano ritenersi come ammesse, non essendo stata avanzata alcuna contestazione (anteriormente alle note de 16-5-2003).

Per la cassazione di tale sentenza gli eredi di T.P. hanno proposto ricorso con un unico motivo, illustrato con memoria.

Il Comune di Serra San Bruno si e costituito con controricorso.

La Bilcogen di Bilotti Federico Francesco e B.F. F. nonchè la Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente osserva il Collegio che, nonostante l’errore materiale contenuto nel ricorso (con riguardo alla indicazione della ditta “Bicolgen” anzichè “Bilcogen”) dal contesto del ricorso e dalla lettura della sentenza impugnata (oltre che dell’appello e della memoria di costituzione degli appellati) non sorge alcuna incertezza circa la identificazione del soggetto intimato (cfr. fra le altre Cass. 11-11-202 n. 15793, Cass. 3-1-2005 n. 57). Peraltro la notifica a mezzo posta (seppure alla “Bicolgen di Bilotti Federico Francesco”) è stata regolarmente effettuata presso lo studio degli avv.ti Alfredo e Achille Consarino in Catanzaro alla via del Duomo n. 24.

Con l’unico motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell’art. 2043 c.c., e vizi di motivazione, in sintesi lamentano che la Corte territoriale ha considerato il danno solo sotto il profilo delle lesioni all’integrità fisica e non anche psichica, evidenziando che “qualora è dimostrato che la vittima era cosciente, lo choc catastrofico della imminenza della sua morte integra sicuramente quel danno psichico che, entrato nella sua sfera giuridica, è successibile agli credi”. In sostanza in tal caso “il diritto costituzionalmente garantito è leso e spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale sia esso concettualmente nominato quale psichico, catastrofico o biologico”.

In particolare i ricorrenti deducono che dalle risultanze di causa era emerso che il T.P., rimasto sotto il muro crollato aveva chiesto aiuto (v. testimonianza del G.) ed aggiungono che, comunque, tra l’infortunio e il decesso non potevano essere trascorsi soltanto alcuni minuti, in considerazione della dinamica dei soccorsi e delle testimonianze dei soccorritori.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda di risarcimento avanzata dagli odierni ricorrenti iure hereditatis in base alla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall’evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (v. Cass. 30-6-1998 n. 6404 e, fra le altre, Cass. 20-1-1999 n. 491, Cass. 14-2-2000 n. 1633, Cass. 3-1-2002 n. 24, Cass. 2-4-2001 n. 4783, Cass. 14-3-2002 n. 3728, Cass. 24-2-2003 n. 2575, Cass. 10-8-2004 n. 15408, Cass. 13-1-2006 n. 517, Cass. 22-3-2007 n. 6946). Sennonchè, nel quadro sistematico del “danno non patrimoniale” complessivo recentemente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. S.U. 11 – 11 – 2008 n. 26972), deve essere riconosciuto (ove, in sostanza, allegato e provato) il “danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine”.

Pertanto, come è stato ribadito, “il danno cosiddetto “tanatologico” o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita” (v. Cass. 13-1-2009 n. 458, v. anche Cass. 8-4-2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, “non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13” (v. Cass. 27-5-2009 n. 12326).

Peraltro questa Corte, anche in precedenza aveva affermato che la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere “iure hereditatis” (Cass. 31-5-2005 n. 11601, Cass. 6-8-2007 n. 17177, cfr. anche Cass. 14-2- 2007 n. 3260 sull’entità di tale danno).

Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide, deve, quindi, ritenersi che erroneamente (in diritto) la Corte di merito ha affermato che “il descritto ambito temporale, estremamente circoscritto”, “rende privo di rilievo pervenire ad un eventuale accertamento sulla esistenza in vita di T.P. al momento della estrazione dalle macerie nonchè sulla esclamazione di richiesta di aiuto (cui riferisce il solo teste G.) del T.”.

La rilevanza, infatti, di tali accertamenti scaturisce dalla riconoscibilità del citato danno “tanatologico” e del diritto al relativo risarcimento trasmissibile agli eredi.

11 ricorso va in tal senso accolto, restando assorbita la censura rivolta contro l’apprezzamento concreto della durata dei soccorsi e del tempo effettivamente trascorso tra la caduta del muro e il decesso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra richiamati, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

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