Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13672 del 05/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 05/07/2016), n.13672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6716-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.R., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

R.R. C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presse lo studio dell’avvocato CLAUDIO

RIZZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6770/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2010 r.q.n. 10786/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega verbale Avvocato

FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale, rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 4 marzo 2010, confermava parzialmente la sentenza di prime cure che ritenne inammissibile la domanda di R.R. inerente l’illegittimità del contratto a termine stipulato con la società P.I. per il periodo dal 1.6 al 29.9.01, non essendo stata la causale di assunzione meglio specificata, respingendo invece la domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del secondo contratto stipulato in data 2.1.03 ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 con la seguente causale: “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito e smistamento presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente con diritto alla conservazione del poston nel periodo 2.1.03-31.3.03. Riteneva la Corte corretta la statuizione impugnata inerente il primo contratto, mentre dichiarava illegittimo il secondo, dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando Poste al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora (16.2.05).

2. Per la cassazione di tale sentenza P.I. s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; resiste il R. con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

3. Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4. Ragioni di priorità logica impongono di esaminare dapprima il ricorso incidentale. Con esso il R. lamenta la conferma della sentenza di primo grado in ordine all’inammissibilità della domanda inerente l’illegittimità del primo contratto a termine, per non aver chiarito la causale di assunzione e la disciplina ad esso applicabile. Lamenta che era onere della società dimostrare la legittimità del contratto, la cui esistenza risultava dal libretto di lavoro.

5. Il ricorso incidentale è inammissibile. Deve infatti considerarsi che il R. non produce il libretto di lavoro in questione nè specifica, neppure in questa sede, la causale di assunzione e neanche documenta la dedotta avvenuta richiesta di esibizione del relativo contratto. Il richiamo alle varie discipline teoricamente applicabili, e segnatamente quella di cui al c.c.n.l. 1994, ovvero del 2001, non consente di valutare la legittimità o meno del contratto in questione, ove si consideri che le relative norme si aggiungono alla generale disciplina di cui alla L. n. 230 del 1962 (abrogata solo dal D.Lgs. n. 368 del 2001), e dunque non consentono di individuare la disciplina applicabile nè, tanto meno, la ragione posta a base dell’assunzione, e dunque in definitiva la validità o meno del contratto controverso.

6. Venendo all’esame del ricorso principale si osserva.

7. Il primo motivo si incentra, in parte, sulla disciplina applicabile in ordine al primo riferito contratto a termine, ed è dunque, sotto tale profilo, inammissibile per difetto di interesse, essendo la società risultata vittoriosa sul punto.

8. Per il resto, la Corte territoriale, premesso che, a norma del citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 le ragioni di carattere sostitutivo devono basarsi su esigenze intrinsecamente temporanee, considerate insufficientemente indicate nel contratto di assunzione, ha inoltre ritenuto che nella specie non fossero indicati i nominativi del personale da sostituire e che difettasse la prova del nesso causale tra l’assunzione del R. e le dedotte esigenze sostitutive e la prova che il lavoratore avesse effettivamente sostituito personale momentaneamente assente. Quanto alle conseguenze derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva applicabile anche in tale ipotesi la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.

9. La statuizione concernente l’illegittimità del secondo contratto a termine è stata censurata dalla società ricorrente per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 art. 1362 c.c. e segg., oltre ad insufficiente e contraddittoria motivazione, dolendosi inoltre dell’erronea statuizione in ordine alle conseguenze ripristinatorie e patrimoniali conseguenti la contestata illegittimità delle assunzioni.

La società deduce in particolare che avrebbe errato la Corte territoriale nell’affermare la genericità della causale di assunzione e che non era stato dimostrato il nesso causale tra l’assunzione della lavoratrice e le dedotte esigenze di lavoro temporaneo, senza peraltro valutare adeguatamente la documentazione al riguardo fornita dalla società.

1031 primo di tali motivi, salvo quanto osservato sub 7), è fondato.

11.Questa Corte di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 7 settembre 2012 n. 15002; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033) ha affermato il seguente principio di diritto che in questa sede deve essere pienamente ribadito: l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

(cfr. da ultimo Cass. n 20604 /12). In sostanza, sulla base di tale principio, la temporaneità va riferita alla necessità che dalla clausola giustificatrice dell’apposizione del termine risulti la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare.

12. E’ stato altresì precisato (cfr., in particolare, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) che, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il loro diritto alla conservazione del posto di lavoro) che consentano dl determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

13. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, essendosi basata su una erronea interpretazione della norma di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

Conseguentemente appare incongrua e priva di adeguata motivazione, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione fatta dalla Corte di merito circa l’assenza del requisito della specificità della causale di assunzione. In particolare la Corte territoriale ha richiamato un principio non coerente rispetto a quello individuato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale richiede, come si è in precedenza sottolineato, unicamente che dalla clausola risulti una specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la l’assunzione è finalizzata a risolvere. In particolare non risultano adeguatamente valutate dalla Corte territoriale – alla luce dei suddetti principi e, più in generale, di quelli enunciati in tema di specificità della clausola riferita all’ipotesi di assunzione a termine per ragioni sostitutive dell’indicazione (nel contratto in esame) del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, delle mansioni del personale da sostituire, del fatto che si trattava di sostituire personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro (da ultimo, Cass. n 20604/12).

14. Deve inoltre ricordarsi che questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052, Cass. 25 settembre 2014 n. 20227) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe a quella in esame (assunzione a termine di personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia) ritenendo la piena legittimità del contratto a termine.

15. Ritenuto, infine, per le ragioni fin qui esposte, che alla luce della corretta interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non sussiste un onere probatorio nei termini individuati dalla sentenza impugnata (relativamente al nominativo del dipendente sostituito e della specifica sua sostituzione da parte del sostituto), la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, affinchè accerti in concreto la sussistenza delle circostanze evidenziate dal riferito orientamento di legittimità, oltre, eventualmente, alle circostanze di cui alle censure inerenti le conseguenze patrimoniali derivanti dalla controversa legittimità del termine apposto al contratto de quo, da ritenersi qui assorbite. Lo stesso giudice provvederà anche in ordine alle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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