Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13671 del 30/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13671 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Motivazione.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
MICHELINI MASSIMO residente a Napoli,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.364/17/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 17, in data
29.10.2010, depositata il 26 novembre 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell’il aprile 2013,

dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 30/05/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pierfelice Pratis, che ha
chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione

depositata il 26 novembre 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 17, ha
respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva accolto il ricorso del signor
Massimo Michelini, avverso l’avviso di accertamento
con cui l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal
Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il
classamento di unità immobiliare di pertinenza del
contribuente.
Affida l’impugnazione a quattro mezzi.
2) Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
2

avverso la sentenza n.364/17/2010 in data 29.10.2010,

medesime caratteristiche;

in detto atto impositivo

veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13
aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente

sensi di quanto previsto dall’art.11, comma 1 0 , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa zona, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4) I giudici di merito hanno ritenuto che le
argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3

della Repubblica l ° dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai

Il ricorso deve essere rigettato.
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato
l’avviso di classamento per la ritenuta genericità e
insufficienza della motivazione dell’avviso impugnato.
Questa statuizione forma oggetto dei motivi di ricorso

gravata, sotto diversi profili, per violazione e falsa
applicazione di legge ed in particolare della
disciplina della motivazione degli atti catastali.
motivi vanno disattesi, perché l’assunto della
difesa erariale secondo cui, in relazione agli immobile
urbani a destinazione ordinaria, l’avviso di
classamento catastale sarebbe sufficientemente motivato
con la mera indicazione dei dati tecnici (categoria,
classe, consistenza e rendita) contrasta col principio
recentemente ribadito (Cass. n. 19956/2012) da questa
Corte, – nel solco di precedenti affermazioni (Cass.
n.9629/2012, n.11370/2012, n.11372/2012) – secondo cui
“La motivazione del provvedimento di riclassamento di
un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare

se il nuovo classamento sia

stato

adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo l l.
311/04,

in ragione di trasformazioni edilizie subite

dall’unità
l’analitica

immobiliare,

recando,

in

tal

caso,

indicazione di tali trasformazioni;
4

dell’Agenzia, con i quali si censura la sentenza

oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 l. 311/04,
nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del

tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali,
caso,

recando, in tal

la specifica menzione dei suddetti rapporti e

del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 l. 662/96 in ragione della constatata
manifesta incongruenza tra il precedente classamento
dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati,

del

loro

classamento

e

delle

caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di riclassamento.”
Ciò perché, come si chiarisce nella motivazione della
suddetta ordinanza, la revisione della classificazione
di un immobile – sia che essa sia stata avviata ai
sensi del comma 335 dell’articolo l della legge
311/2004, sia che essa sia stata avviata ai sensi del
comma 336 dello stesso articolo,
5

sia, pure, che sia

rapporto tra valore di mercato e valore catastale in

stata avviata

ai sensi del comma 58 dell’articolo 3

della legge 662/96 – deve in ogni caso essere motivata
in termini che esplicitino in maniera intellegibile le
specifiche

giustificazioni

della

riclassificazione

concretamente operata, nel rispetto del disposto

che negli atti dell’amministrazione finanziaria vengano
indicati “i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione”. Proprio la molteplicità delle
possibili causali che possono in concreto esser poste
alla base di un atto di riclassamento, infatti, impone
che la motivazione di un tale atto dia conto della
causale concreta per la quale quello specifico atto è
stato adottato, cosicché il contribuente sia messo in
grado di comprenderla e di valutare le sue opportunità
di difesa. La motivazione dell’atto di riclassamento,
in sostanza, non può risolversi in un generico elenco
di causali astratte, prive di riferimenti specifici
alla fattispecie concreta e non univocamente
collegate al parametro normativo richiamato nell’atto
stesso.
Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
doglianze, per mancanza di interesse della ricorrente
Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
6

dell’articolo 7 della legge 212/00, laddove prescrive

di

riclassamento,

correttamente

rilevato

dalla

Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione
autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di
annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
fondatezza delle censure, che investono le altre

potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005).
Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi
presupposti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma 1’11 aprile 2013
Il Consig

re Rel ore

Il Presidente

ragioni poste a base della decisione impugnata, non

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