Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13671 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L.A. (OMISSIS), C.M.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GEN. GONZAGA DEL VODICE 2,

presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIGUS DIAZ MICHELE,

giuste procure speciali a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIA, 1280, presso lo studio dell’avvocato PERILLO

ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati ZAPPIA RAIMONDO,

SCAPINI NEVIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 385/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

15/01/2010, depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato Pazzaglia Alessandro, difensore dei ricorrenti che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che

concorda con la relazione.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

Con sentenza del 29 marzo 2001 il Tribunale di Torino, in accoglimento delle domande proposte da M.G. nei confronti di M.L.A., C.M.A. e A.G., pronunciò la risoluzione, per inadempimento del primo dei convenuti, del contratto preliminare con il quale egli si era obbligato a vendere all’attore un immobile; lo condannò alla restituzione della caparra ricevuta; dichiarò la simulazione assoluta dei successivi negozi di alienazione di un proprio bene, da parte di M.L.A. a C.M.A. e a A.G.; respinse le riconvenzionali proposte dallo stesso M.L.A., inteso ad ottenere la dichiarazione del proprio diritto a recedere dal contratto preliminare o la risoluzione di esso per inadempimento di N.G..

Impugnata da M.L.A. e C.M.A., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 16 marzo 2010 ha rigettato il gravame, essenzialmente ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede):

M.L.A. non era proprietario dell’immobile oggetto del contratto preliminare e nella pendenza del termine fissato per la stipulazione del definitivo, in base a una procura rilasciatagli dagli effettivi proprietà – lo aveva alienato a sua moglie M. C.A.; ciò era avvenuto senza alcun valido motivo apparente e comportava l’inadempimento del promittente venditore, essendo irrilevante che C.M.A. fosse disposta a ritrasferire il bene a M.G. e che il giorno stabilito per la stipula si fosse presentata davanti al notaio; vari elementi indiziari gravi, precisi e concordanti deponevano nel senso che M.A., con le successive cessioni alla stessa sua moglie e a A.G., si era solo apparentemente spogliato del proprio patrimonio immobiliare, allo scopo di eludere le ragioni creditorie di M.G..

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M. L.A. e C.M.A., in base a tre motivi.

M.G. si è costituito con controricorso. G. A. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

Con il primo motivo di ricorso M.L.A. e C. M.A., denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 1478 e 1453 e segg. c.c., motivazione contraddittoria su fatti controversi e decisivi per il giudizio in ordine all’inadempimento del contratto preliminare del 4.4.1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5)”, lamentano che la Corte d’appello erroneamente e ingiustificatamente ha individuato nel promittente venditore la parte inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare in questione.

La censura appare manifestamente fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. s.u. 18 maggio 2006), secondo cui chi promette di vendere un bene che non gli appartiene , indipendentemente dalla circostanza che l’altruità sia nota all’altra parte, non può essere considerato inadempiente, se procura il trasferimento al promissario direttamente ad opera dell’effettivo proprietario, entro il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo. Ciò che sarebbe decisivo accertare, pertanto, è se realmente C.M.A. fosse stata disponibile a cedere a M.G. l’immobile che intanto aveva acquistato e si fosse a tale scopo presentata davanti al notaio il giorno destinato alla stipula, mentre risultano irrilevanti le circostanze valorizzate nella sentenza impugnata: il fatto che M.L. A. “non si è limitato a tacere il fatto di non essere proprietario del bene promesso in vendita ma di essere munito di procura speciale rilasciata dalla proprietà effettiva, ma ha ceduto ad un soggetto diverso dal promissario acquirente il bene promesso in vendita il 4.4.1997, prima della scadenza del termine ivi concordato per il contratto definitivo e dopo aver ricevuto un importo cospicuo a titolo di caparra confirmatoria (L. 290.000.000 a fronte di un prezzo concordato in circa L 372. 000. 000)”.

Restano assorbiti gli altri due motivi di ricorso, che attengono alla questione della simulazione, la cui soluzione è condizionata da quella relativa all’inadempimento del contratto preliminare.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, prima ipotesi;

– il resistente ha depositato una memoria; il difensore dei ricorrenti e il pubblico ministero sono comparsi in camera di consiglio e hanno concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie, osservando che non sono efficacemente contrastate dalle obiezioni formulate nella memoria del resistente, nella quale si deducono circostanze (avere M.L.A. preteso di stipulare il contratto – definitivo a condizioni diverse da quelle concordate) cui la Corte d’appello ha fatto soltanto un vago accenno e che comunque non costituiscono la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, che si basa unicamente sul rilievo della incomprensibilità della cessione dal promittente venditore a sua moglie e della obbiettiva difficoltà per il promissario acquirente di ritenere giustificato e superare sia il silenzio serbato sull’effettiva titolarità dell’immobile al momento della stipula del contratto preliminare, sia, soprattutto il silenzio sulla successiva compravendita a terzi e il senso della stessa: tutto ciò non esclude che M.L.A. avesse la facoltà di adempiere la propria obbligazione, procurando il trasferimento del bene direttamente da sua moglie a M.G.;

– in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Torino, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Torino, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA