Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13671 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35557-2019 proposto da: 12/2020 CC

H.M., elettivamente domiciliato in Piacenza, via Abbadia,

n. 8, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA GALIMBERTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1465/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente H.M. è cittadino (OMISSIS), della regione del (OMISSIS).

Secondo quanto si apprende dalla sentenza impugnata, sarebbe fuggito dal suo paese perchè accusato di collusione con i ribelli, ma ingiustamente, e dunque ricercato sia dalle milizie regolari che dai mujaiddin.

Non essendo riuscito a dimostrare la sua estraneità alle azioni dei ribelli e temendo quindi una persecuzione ingiusta, è fuggito dal (OMISSIS) ed è arrivato in Italia, dove ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

Nè la Commissione nè il Tribunale nè infine la corte di appello hanno creduto al suo racconto, per le genericità della narrazione e la contraddittorietà di certe affermazioni.

La corte d’appello ha, esaminata la domanda di protezione sussidiaria, comunque escluso una situazione di conflitto armato in (OMISSIS) ed ha ritenuto priva di allegazione la domanda di protezione umanitaria.

Ricorre Hussan con quattro motivi. V’è costituzione tardiva del Ministero, che non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p..- Il ricorso è privo dell’esposizione del fatto. Quale sia la vicenda narrata dal ricorrente, ossia quali i fatti posti a base della richiesta di protezione si ricava solo dalla sentenza, mentre in tutto il contenuto del ricorso non si fa cenno alcuno alla vicenda personale che ha originato l’espatrio del ricorrente.

Si consideri che il ricorso è lungo 35 pagine, molte delle quali destinate a descrivere persino la recente storia del (OMISSIS), con allegata cartina, mentre neanche un rigo è dedicato ad esporre la vicenda personale del ricorrente, che ovviamente è determinante per decidere della fondatezza delle pretese avanzate, le quali possono giudicarsi solo alla luce del fatto storico.

Manca del tutto anche l’esposizione del fatto processuale e dunque del devoluto in appello.

Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poichè il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

p..- A prescindere da ciò, i motivi sono inammissibili e comunque infondati a loro volta.

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3 e L. 25 del 2008, art. 8.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe ritenuto inverosimile il suo racconto ma in violazione dei criteri legali (previsti, per l’appunto, dal citato art. 3) che dovrebbero guidare la valutazione.

Il ricorrente non dice però in che termini sia avvenuta la violazione, ossia quali dei criteri previsti dalla legge è stato violato: gli unici riferimenti concreti sono costituiti dalla omessa audizione e dalla omessa considerazione della situazione del paese di origine (p. 7). Per il resto si tratta della descrizione astratta dell’istituto.

Il motivo è infondato.

Intanto, il Tribunale non ha obbligo di nuova audizione se questa si è regolarmente svolta davanti alla Commissione (Cass. 15318/ 2020).

Inoltre, vale in generale la regola che nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13 al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (Cass. 8931/ 2020).

Quanto alla valutazione della situazione del paese di origine fatta ai fini della verifica della credibilità del ricorrente, va ribadito che in tema di protezione internazionale, una volta che il richiedente abbia assolto l’onere di allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria – e, cioè, di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari – è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non si estende alle condizioni individuali del soggetto richiedente, essendo evidente che il giudice, mentre è tenuto a verificare, anche d’ufficio, se nel paese di provenienza sia obiettivamente sussistente una situazione talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente medesimo, non può, al contrario, essere chiamato a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale di costui, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. 19177/2020).

Con la conseguenza che la ritenuta inverosimiglianza intrinseca non obbliga il giudice di merito ad un giudizio di conferma della credibilità fatto attraverso la verifica delle condizioni oggettive del paese di origine.

p..-Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 7.

Secondo la corte di merito il ricorrente non avrebbe neanche fatto precisa indicazione degli atti di persecuzione subita, ossia in quali atti sarebbe consistita la persecuzione che lo ha indotto a chiedere la protezione internazionale. Egli ritiene invece apodittica questa affermazione della corte (p. 10).

Ma il motivo è del tutto inammissibile.

Lo stesso ricorrente non è in grado di indicare (comunque di fatto non lo fa) quali siano, per l’appunto, gli atti di persecuzione da lui allegati e trascurati dalla corte di merito.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente ritiene errata la valutazione che la corte ha fatto della situazione del paese di origine ai fini di quella norma.

Svolge dunque una ricognizione della situazione del (OMISSIS), compresa la sua storia recente, per dimostrare il clima di violazione dei diritti umani in quella regione oltre che di scontri armati passati ed attuali.

Il motivo è infondato.

Va ricordato che, nel caso in cui il giudice di merito non crede al racconto del ricorrente, ai fini della protezione sussidiaria deve soltanto valutare se sussista una situazione di conflitto armato generalizzato, pericoloso per i civili in quanto tale (citato art. 14, lett. c). E questa valutazione è stata compiuta (p. 6-7) in relazione a fonti aggiornate ed attendibili (EASO 2017, in particolare).

p..- Il quarto motivo attiene alla protezione umanitaria e denuncia violazione dell’art. 5 TU.

Secondo il ricorrente la corte non avrebbe tenuto in alcuna considerazione nè lo stato di integrazione raggiunto in Italia (p. 33) nè la situazione del paese di origine onde verificare elementi ostativi al rimpatrio e dunque ritenere il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il motivo è infondato.

Intanto, la ratio della decisione è nell’assenza di allegazione di situazione di vulnerabilità, a fronte della quale lo stesso ricorrente non richiama alcunchè, non indica ossia quali sono i dati da cui ricavare un suo inserimento in Italia, pur denunciando una omessa valutazione di tali dati da parte della corte. In secondo luogo, risulta chiaramente (p. 8) che la corte di pone il problema della situazione del paese di origine e lo risolve negativamente. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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