Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13671 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 07/06/2010), n.13671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIDEN FRAC S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 311/2005 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

MARANO DI NAPOLI, depositata il 02/11/2005 R.G.N. 338/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Direzione provinciale del lavoro di Napoli chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli che ha accolto l’opposizione della Fiden Frac sas contro l’ordinanza ingiunzione del 28 luglio 1999, con la quale era stato ingiunto alla sas il pagamento della somma di L. 17.624.200 per aver violato la L. n. 264 del 1949, art. 11, 13 e 18, avendo assunto non per il tramite dell’ufficio di collocamento 16 dipendenti.

Il ricorso consta di un unico motivo: violazione e falsa applicazione della L. 689 del 1981, artt. 14 e 17 e dell’art. 156 c.p.c. e vizio di motivazione.

La società non ha svolto attività difensiva.

Il vizio di motivazione è prospettato in modo generico, non è ancorato ad un punto controverso della decisione, nè è spiegato di che tipo di vizio si tratta, quale motivazione sarebbe stata omessa, perchè sarebbe stata eventualmente insufficiente e in cosa sarebbe stata eventualmente contraddittoria.

Quanto al vizio di violazione di legge, si censura la sentenza per aver ritenuto estinta la sanzione in quanto la Direzione non avrebbe provveduto alla notifica entro i novanta giorni previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, mentre, secondo la Direzione provinciale tale notifica vi sarebbe stata e sarebbe stata regolare.

Il motivo è privo di fondamento perchè le molteplici irregolarità riscontrate dal Tribunale non trovano smentita nel ricorso della Direzione e non permettono di ritenere provato che la raccomandata spedita alla sas concerna l’accertamento posto a fondamento della ordinanza ingiunzione.

Il ricorso pertanto deve essere respinto. Nulla sulle spese poichè l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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