Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13671 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/07/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 05/07/2016), n.13671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14820-2011 proposto da:

P.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/E, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C.;

avverso la sentenza n. 739/2010 della Corte D’appello di FIRENZE,

depositata il 03/06/2010 R.G.N. 1540/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega Avvocato PESSI

ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rinvio in attesa decisione delle SS.UU.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra P.i. s.p.a. e B.C. nel periodo dal 13.2.2002 al 30.4.2002 e, per l’effetto, aveva dichiarato che tra le parti intercorreva sin dall’inizio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in atto e condannato la società al risarcimento dei danni mediante il pagamento delle retribuzioni omesse a far data dalla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il termine era stato apposto per far fronte a “esigenze tecniche organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivò. La Corte riteneva che la genericità della clausola si ponesse in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e che, con riferimento alla causale relativa alle ferie, Poste neppure avesse allegato le effettive necessità di espletamento del servizio con specifico riguardo alla situazione dello specifico ufficio postale ove si era reso necessario il ricorso alle assunzioni a termine. Poste si era poi limitata a chiedere di provare che anche l’ufficio cui era stata addetta la lavoratrice era stato interessato dal progetto di ristrutturazione, con richiesta istruttoria del tutto generica.

Per la cassazione della sentenza P.i. s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. B.C. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1. 1. Con il primo, Poste lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 ed agli accordi collettivi tra P.i. e organizzazioni sindacali del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002,13 e 17 aprile 2002, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla presunta irrilevanza degli accordi nazionali stipulati dalle parti successivamente alla scadenza del C.C.N.L. 2001 e il regime di “vacatio contrattuale”.

Sostiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 25 continuerebbe a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, atteso che la disciplina transitoria desumibile dall’art. 11 suddetto D.Lgs. risponde alla finalità di garantire una transazione “morbida” tra il vecchio e il nuovo sistema e che il contratto collettivo del 2001 era ancora produttivo di effetti al momento della sottoscrizione del contratto a termine, sicchè la clausola appositiva del termine doveva ritenersi legittimamente opposta ai sensi dell’art. 25 dello stesso contratto collettivo.

1.2. Come secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 in relazione alla direttiva comunitaria 99/79/CE ed all’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES e sostiene che il concetto di specificità delle ragioni richiesto dalla disposizione richiamata dev’essere interpretato nel senso che andrebbe collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, che devono essere riferite alla realtà in cui il contratto a termine viene calato, non essendo necessari i requisiti di eccezionalità, straordinarietà ed imprevedibilità propri delle precedenti ragioni giustificatrici.

1.3. Come terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Igs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli accordi collettivi tra P. i. organizzazioni sindacali del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002,13 e 17 aprile 2002 e lamenta che la Corte d’appello, dichiarando l’illegittimità del contratto a termine, abbia ritenuto la causale priva del requisito di specificità, senza considerare che gli accordi sulla mobilità interaziendale richiamati in contratto valevano ad esplicitare quali fossero le oggettive circostanze di carattere produttivo esistenti nella specie, temporanee ancorchè di lenta soluzione.

1.4. Come quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 degli artt. 11 e 15 preleggi e art. 136 Cost., in relazione alla sentenza della Corte costituzionale numero 214 del 2009, nonchè contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che la causale utilizzata e relativa alle ferie sia viziata da genericità in quanto la società avrebbe dovuto allegare e provare le modalità di utilizzazione del lavoratore, indicando in particolare il nominativo del dipendente da sostituire e le mansioni da svolgere all’ufficio di destinazione. Sostiene che la motivazione a sostegno delle assunzioni sarebbe di carattere oggettivo e derivante da necessità contingenti facilmente verificabili dell’espletamento del servizio, che erano oltretutto state esplicitate dalla società con il deposito della relativa documentazione.

1.5. Come quinto motivo, Poste denuncia vizio di motivazione nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, art. 1419 c.c., D.Lgs. 368 del 2001, art. 1 e art. 115 c.p.c., e deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha disposto la conversione del rapporto a tempo indeterminato, atteso che nel D.Lgs. n. 368 del 2001 manca una norma analoga alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 1, che sancisce detta conversione. Aggiunge che l’art. 1419 c.c., che è diretto a regolare gli effetti della nullità parziale di qualsiasi contratto e quindi anche del contratto a termine, “esprime un principio per cui – di riflesso – qualsiasi norma che disciplini diversamente gli effetti della nullità parziale di un particolare contratto ha natura eccezionale, e come tale non è applicabile per analogia”.

1.6. Come sesto motivo, deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., e lamenta che la Corte non abbia ammesso i mezzi istruttori proposti per determinare gli eventuali corrispettivi percepiti dal lavoratore.

2. Il primo motivo non è fondato.

Il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11, accanto alla continuazione degli effetti, fino alla scadenza, dei contratti individuali conclusi in attuazione della normativa previgente, ha infatti previsto anche, “in via transitoria e salve diverse intese”, il mantenimento dell’efficacia delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi della citata L. n. 56 del 1987, art. 23 e vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fino alla loro data di scadenza. Questa Corte ha chiarito, con orientamento cui occorre dare continuità, che in materia di assunzioni a termine del personale postale, l’art. 74, comma 1 c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di P. i. s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 –

che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti (Cass. n. 16424 del 13/07/2010, n. 20441 del 12/10/2015). Tali principi sono stati correttamente applicati dalla Corte territoriale, con riguardo al contratto in esame che è stato stipulato dopo il 31.12.2001.

3. Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono invece fondati.

La fondatezza emerge alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte che ha ancora di recente ribadito (v. da ultimo Cass. n. 24943 del 2015) che il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 1999/70 CE, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES, costituisce la nuova fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della L. 18 aprile 1962, n. 230 e della successiva legislazione integrativa, che all’art. 1 nel testo originario, vigente all’epoca dei contratto ora in questione, prevede che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (comma 1) e che “l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1” (comma 2). Contestualmente al recepimento dell’accordo-quadro, il D.Lgs. n. 368 ha disposto dalla data della propria entrata in vigore (24.10.01) l’abrogazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, della L. 25 marzo 1983, n. 79, art. 8 bis, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, e di tutte le disposizioni di legge incompatibili (art. 11, comma 1). Il quadro normativo che emerge è, dunque, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti, peraltro già ripensato dalla successiva normazione delle L. n. 79 del 1983, e della L. n. 56 del 1987, art. 23, – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte “di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione costituito dai già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di “specificare” in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate.

L’onere di “specificazione” nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta all’imprenditore dì far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha lo scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto.

D’altro canto, il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà in cui il contratto viene ad essere calato (v. Cass. 1.2.2010 n. 2279). Non è sufficiente, dunque, a qualificare le ragioni per le quali è stata disposta l’assunzione a termine la mera indicazione di esigenze produttive ed organizzative, essendo necessaria che di tali esigenze si “specifichi” congruamente la natura. La già richiamata giurisprudenza (sentenza n. 2279 del 2010 ed altre che l’hanno seguita), privilegiando la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine, ha concesso tuttavia un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative. E’ quanto nella sostanza la ricorrente sottolinea essere avvenuto nel caso di specie, in cui l’atto scritto di assunzione, dopo alcuni generici riferimenti ai processi di riorganizzazione aziendale, concretizza le “esigenze tecniche, –

organizzative e produttive” nella “attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre…”.

Da tali accordi, che costituiscono un momento di esame comune delle parti sindacali delle esigenze organizzative e di cui sono riportati ampi stralci nel ricorso, secondo la ricorrente si desumerebbe l’esistenza di processi di mobilità interaziendale che legittimerebbero il ricorso alle assunzioni a termine, quale momento di riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane. Il giudice di merito, pur dando atto dell’intervento del D.Lgs. n. 368 del 2001, si limita ad un superficiale giudizio di genericità delle motivazioni addotte a giustificazione del contratto, senza procedere alla valutazione del grado di specificità delle ragioni indicate secondo la metodologia sopra indicata. La giurisprudenza di questa Corte ha, invece, ritenuto necessario che – di fronte ad una complessa enunciazione delle ragioni adottate a legittimazione dell’apposizione del termine – l’esame del giudice di merito si estenda a tutti gli elementi di specificazione emergenti dal contratto allo scopo di acclararne l’effettiva sussistenza, ivi ricomprendendo l’analisi degli accordi collettivi sopra indicati (v.

la citata sentenza 2279 del 2010, cui adde Cass. n. 8296/2012).

Essendosi la Corte d’ appello sottratta a questo compito, la censura è fondata e comporta l’accoglimento dei motivi di ricorso anzidetti.

4. Il quarto motivo non è pertinente rispetto alle argomentazioni della Corte di merito con riferimento alla causale sostitutiva relativa alle ferie.

La Corte di merito non ha infatti ritenuto la genericità della clausola relativa alle ferie per mancata indicazione del lavoratore sostituito, ma il difetto di prova dell’esigenza prospettata nella causale, con riferimento all’ufficio di destinazione della lavoratrice, considerato che questa aveva dedotto essere stata già colmata l’esigenza sostitutiva per ferie con altre assunzioni, e quindi contestato l’effettività dell’esigenza come prospettata.

5. La motivazione della Corte territoriale che sanziona di nullità la causale relativa alle ferie, non utilmente contestata, non esonera tuttavia dall’esame della legittimità della causale sotto il profilo evidenziato nel precedente punto 3).

Occorre infatti ribadire che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17/6/2008 n.16396). Questa Corte ha, poi, affermato in relazione a fattispecie in cui in contratto venivano richiamate “…esigenze eccezionali…” o “esigenze tecniche organizzative…” congiuntamente alla necessità di far fronte alle assenze per ferie, che la ricorrenza anche di una sola delle esigenze indicate rende legittima l’apposizione del termine (tra le varie cfr: Cass. n. 3617 del 14 febbraio 2011, Cass. n. 5942 del 24 marzo 2016, ord.).

Ne consegue che la valutazione della specificità della prima causale e della ricorrenza in concreto delle ragioni ad essa sottese sarebbe dì per sè sufficiente a ritenere la legittimità del termine.

5. Restano assorbiti il quinto e sesto motivo, riferiti alle conseguenze economiche dell’eventuale illegittimità del termine.

6. Segue a tutte le considerazioni che precedono la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà rivalutare la fattispecie alla luce dei principi sopra indicati e regolare anche il regime delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il quarto, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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