Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13670 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7479 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

B.F. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Andrea Rianna (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di

CENTRO PRO IUVENTUTE MINERVA S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza Corte di appello di Napoli n.

639/2015 pubblicata in data 6 febbraio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 aprile 2017 dal consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F. ha agito in giudizio nei confronti del Centro Pro Iuventute Minerva S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel cadere – inciampando in un dislivello del terreno – all’interno del parcheggio della struttura.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Napoli.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la B., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile ovvero rigettato.

La ricorrente B. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 6 febbraio 2015.

La ricorrente non ne deduce la avvenuta notificazione, onde essa deve ritenersi impugnata nel cd. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., (che nella specie è pari ad un anno, risultando l’originaria domanda proposta anteriormente al 2009).

Il termine per l’impugnazione scadeva dunque in data 9 marzo 2016, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dal 2015, ha luogo dal 1 al 31 agosto (e quindi per un totale di 31 giorni, e non più di 46 giorni).

Il ricorso risulta notificato in data 18 marzo 2016 a mezzo P.E.C. (data di invio richiesta e consegna dell’atto).

Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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