Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13670 del 30/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13670 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Bonavita Simona, elett.te dom.ta in Roma alla via Ludovisi 35, presso lo studio dell’avv.
Massimo Lauro, rapp.ta e difesa dall’avv. Gaetano Allodi Varriale

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
124/41/10

depositata il 22/6/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/4/2013 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sorrentino;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Bonavita Simona contro l’Agenzia del Territorio è
stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto

dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli n. 235/27/2008 che ave-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 22604/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 30/05/2013

4.

va accolto il ricorso avverso l’avviso di classamento n.0699418 2006001 . Il ricorso proposto si articola in quattro motivi.. Resiste con controricorso la contribuente
.11 relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso. Il
presidente ha fissato l’udienza del

104/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di

Consiglio. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia. Il P.G. ha concluso per l’estinzione.

A seguito della sopravvenuta dichiarazione di rinunzia al proprio ricorso, espressa
dall’Agenzia ricorrente, deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
Le pregresse divergenti interpretazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione
delle spese tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio compensando le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, 10/4/20l3

Depositata in Cancelleria

Motivi della decisione

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