Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13670 del 22/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/06/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 22/06/2011), n.13670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M. (OMISSIS), nella qualità di proprietaria

degli immobili siti in (OMISSIS) (Condominio

(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la

CORTE di CASSAZIONE,’ rappresentata e difesa dall’avvocato NOCERA

SALVATORE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E. (OMISSIS), R.V.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

C.M. (OMISSIS), C.S.

(OMISSIS), C.L. (OMISSIS), nella

qualità di eredi del Sig. C.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio

dell’avvocato GALELLA PIERLUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato

VASTOLA COSIMO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1068/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

22/09/2009, depositata il 07/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla

osserva.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;

la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

Con sentenza del 21 aprile 2004 il Tribunale di Nocera Inferiore respinse l’opposizione proposta dal condominio (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo n. 4/2000, avente per oggetto il pagamente della somma di l. 52.873.498 all’ing. C.N., quale compenso di prestazioni professionali.

Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 7 dicembre 2009, pronunciata nel contradditorio tra il condominio e R.V., C.G., C.E., C.S., C.L. e C.M.G., eredi di N. C..

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. M. “nella qualità di proprietaria degli immobili siti in (OMISSIS) condominio (OMISSIS).

R.V., C.G., C.E., S. C., C.L. e C.M.G. si sono costituiti con controricorso.

I resistenti hanno pregiudizialmente contestato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che “non è dato conoscere – sul punto parte ricorrente non offre alcun elemento di riscontro – in forza di quale titolo T.M. abbia impugnato la sentenza della Corte territoriale”.

L’eccezione risulta infondata, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. 21 gennaio 2010 n. 1011), secondo cui “configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva 1 singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l’amministratore”. Il ricorso si deve quindi ritenere validamente proposto da M. T., la cui qualità ai componente del condominio non è stata negata dai resistenti.

Il ricorso stesso appare tuttavia inammissibile per un’altra ragione:

è privo del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 il quale impone di indicare, nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, gli elementi essenziali della vicenda che ha dato luogo alla controversia, del suo oggetto, dello svolgimento del processo, delle posizioni che le parti vi hanno assunto, delle ragioni poste a fondamento della decisione, in modo che questa Corte sia in grado, senza bisogno di attingere ad altre fonti, di intendere il significato, la portata e la pertinenza delle censure rivolte alla sentenza impugnata (v., per tutte, Cass. 12 giugno 2008 n. 15808).

Nella specie i dati sud detti vengono senz’altro presupposti, nè possono desumersi, con la necessaria precisione e completezza, dalla enunciazione dei motivi di impugnazione: manca ogni accenno sia ai fatti che hanno determinato l’insorgere della lite, sia agli atti in cui il processo si è articolato, sicchè ne risulta un quadro estremamente nebuloso e lacunoso, che non consente una visione sufficientemente chiara ed esauriente.

Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1;

– le parti e il pubblico ministero non si sono avvalsi delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011

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