Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1367 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1367 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 8602-2008 proposto da:
DI CARLO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato
MASSATANI MAURIZIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2247

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, avv. GIORGIO MARIA
LOSCO,

elettivamente

VESPASIANO 17-A,

domiciliata

in

ROMA,

VIA

presso lo studio dell’avvocato

1

Data pubblicazione: 23/01/2014

INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

TAURO RAFFAELE, VENERITO ANGELO;

avverso la sentenza n. 194/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 05/02/2007 R.G.N. 2558/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per: primo motivo del ricorso fondato pertanto
accoglimento.

2

– intimati –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di Carlo Giuseppe propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha
rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del
Tribunale di Torino, che aveva accolto solo in parte la domanda
risarcitoria proposta nei confronti di Raffaele Tauro, Angelo Venerito e
la S.p.A. Reale Mutua di Assicurazione per i danni riportati il 9/9/99 in

proprietà del Venerito, assicurato con la Reale Mutua, e condotta dal
Tauro.
La Reale Mutua di Assicurazioni resiste con controricorso.
Il Venerito e il Tauro non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, il
ricorrente contesta la sentenza nella parte in cui rigetta il motivo di
appello relativo alla liquidazione del danno patrimoniale, disattendendo
anche la richiesta di CTU.
1.1.- Il mezzo è inammissibile, non solo per la formulazione
perplessa del quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ.,
applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso avverso sentenza
pubblicata il 14/2/07, ma anche per il difetto di trascrizione testuale
delle conclusioni assunte in primo grado, considerato che il primo
giudice assume che la difesa dell’attore avesse chiesto di utilizzare
esclusivamente il criterio del triplo della pensione sociale. È evidente,
infatti, che se ciò fosse vero, il Di Carlo non potrebbe lamentarsi di un
errore nella liquidazione del danno secondo il reddito effettivo, se non
lamentando anche (il che nella specie non è) la violazione del criter . o
del triplo della pensione sociale.
2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e
del vizio di motivazione, il ricorrente assume che sarebbe stata
rigettata senza motivazione la sua eccezione circa il fatto che il criterio
di calcolo adottato dal Tribunale era totalmente errato.
2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, quanto al vizio di
motivazione per la mancanza della chiara indicazione del fatto
controverso e, quanto alla violazione di legge, perché la questione
attiene al fatto.
3

occasione di un sinistro nel quale egli era trasportato su autovettura di

3.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente alle spese in favore della Reale Mutua,
liquidate in C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre accessori di
legge.

PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente
alle spese, liquidate in C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 28 novembre 2013.

accessori di legge.

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