Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1367 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 22/01/2021), n.1367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25532-2019 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. Mariella SALIS ed elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Crescenzio, n. 43, presso lo studio legale dell’avv.

Mauro CATI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/01/2018 della Commissione tributaria

regionale della SARDEGNA, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento e del prodromico avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali che era stato emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di S.A. a seguito del disconoscimento delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, per avere il contribuente omesso di trasferire la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato, e che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che dalla documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria emergeva la regolarità della notifica dell’atto impositivo e la mancata impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri;

avverso tale statuizione il S. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– che con il primo motivo di ricorso il ricorrente pone la questione del modo in cui vada giudizialmente provata la regolarità del procedimento notificatorio compiuto a mezzo posta nell’ipotesi della c.d. irreperibilità relativa del destinatario, situazione nella quale la L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, fa obbligo all’operatore postale di dare notizia al destinatario del compimento delle relative formalità e del deposito del piego presso l’ufficio postale “mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento”, ovvero se si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, oppure se sia necessaria la dimostrazione della ricezione della C.A.D. ad opera del destinatario, attraverso la produzione del secondo avviso di ricevimento, quello concernente la raccomandata informativa;

– che il motivo involge questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte (ordinanza interlocutoria n. 21714 del 2020);

– che, pertanto, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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