Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13669 del 30/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/05/2017), n. 13669
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7017 del ruolo generale dell’anno
2016, proposto da:
D.T.P.D. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa
dall’avvocato Cristina Arianna (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO (C.F.: non indicato), in
persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:
(OMISSIS));
– controricorrente –
nonchè
EQUITALIA ESATRI S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.
3589/2015, pubblicata in data 18 settembre 2015;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in
data 11 aprile 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto;
Fatto
FATTI DI CAUSA
D.T.P.D. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso una cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione Equitalia Esatri S.p.A., sulla base di ordinanze ingiunzioni emesse nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre la D.T., sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata Equitalia Esatri S.p.A..
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.
Prima dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al giudizio datata 4 aprile 2017.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al giudizio datata 4 aprile 2017, allegando alla stessa la copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016) indirizzata a mezzo P.E.C. all’agente della riscossione in data 16 marzo 2017.
La dichiarazione di rinuncia non risulta notificata alla controri-corrente Direzione Provinciale del Lavoro di Milano nè comunicata all’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e dunque non è idonea a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 – 01).
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione, la Corte ritiene sussistere motivi sufficienti a giustificarne l’integrale compensazione (in base alla formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, vigente ratione temporis), anche in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito riguardante le ordinanze ingiunzioni poste a base dell’intimazione di pagamento e dell’avvenuta definizione stragiudiziale del merito della relativa controversia.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse esclude che si debba far luogo all’attestazione di sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3542 del 10/02/2017, Rv. 642858 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3711 del 25/02/2016; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 13636 del 02/07/2015, Rv. 635682 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19464 del 15 settembre 2014; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2226 del 31 gennaio 2014).
PQM
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017