Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13669 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. III, 19/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 19/05/2021), n.13669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35166-2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini,

presso l’avv. ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 182/2019 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Il ricorrente M.S. è cittadino (OMISSIS).

Ha raccontato di essere laureato in Scienze Politiche e di avere aderito ad un partito di minoranza, caratterizzato anche da un punto di vista religioso, ma in un momento di forte scontro politico nel Paese. Ha altresì riferito di avere un cugino dirigente del partito opposto, ed al governo all’epoca dei fatti, la cui figlia era rimasta uccisa durante una esplosione, verificatasi a seguito di scontri tra manifestanti di fazioni opposte, in una piazza nelle cui adiacenze il ricorrente aveva il suo ufficio.

M. è stato dunque accusato dal cugino della morte della figlia ed i membri della fazione opposta hanno attuato rappresaglie verso la sua famiglia, sfociate nella uccisione della sorella.

L’accusa mossa nei suoi confronti di omicidio (della figlia del cugino) lo ha indotto a fuggire, non potendo peraltro fare affidamento sulla imparzialità del sistema giudiziario, notoriamente filogovernativo.

Il Tribunale, adito dopo il rigetto della Commissione territoriale, non ha creduto al racconto ed ha rigettato la domanda, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Campobasso la quale, oltre a ribadire l’inverosimiglianza della narrazione dello straniero, ha ritenuto altresì tardiva, in quanto proposta per la prima volta, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; ha escluso un conflitto armato ed i presupposti per la protezione umanitaria.

Ricorre M. con due motivi. Il Ministero, costituitosi tardivamente, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p..- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b.

Il ricorrente ritiene che la corte non ha adeguatamente considerato il rischio della pena di morte per un’accusa, come quella cui è soggetto, di omicidio, ed ha osservato come la tesi della corte di appello secondo cui l’innocenza del ricorrente, in ipotesi, potrebbe sempre essere dimostrata evitando cosi un esito infausto del processo, non tiene conto della eventualità assai concreta di un processo ingiusto per un reato legato a condizioni politiche.

Il motivo è infondato.

Infatti, la corte territoriale, la quale ha dato atto che il tribunale aveva rilevato “che l’intera vicenda narrata dal richiedente appariva vaga, non circostanziata e sovrapponibile a quella resa da altri connazionali” (pag. 4, punto 6, della sentenza), ha omesso di pronunciare sul motivo di appello che attingeva tale ratio decidendi del primo giudice. Tale motivo di appello era stato proposto, per quanto dice lo stesso ricorrente in sede di esposizione del fatto a pag. 4, allorchè, dopo aver riferito, nel settimo-ottavo rigo della pagina, che il primo giudice aveva ritenuto la “estrema genericità del racconto del richiedente dei motivi dell’allontanamento”, nell’indicare i motivi di appello espone di aver lamentato la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 “evidenziando (di avere) compiuto ogni sforzo per circostanziare la domanda, producendo i documenti in suo possesso, fornendo dichiarazioni coerenti e plausibili e non contraddittorie con le informazioni disponibili”, di seguito aggiungendo che “sin dall’ingresso in Italia, quindi dalla formalizzazione della sua richiesta di asilo, dichiarava la propria adesione al gruppo politico”, e infine assumendo che non era dato comprendere perchè l’adesione ad un gruppo politico era stata ritenuta delineata in modo insufficiente.

Essendovi stata omessa pronuncia e non essendosene lamentato il ricorrente, la ratio della decisione di primo grado riguardo alla non credibilità risulta passata in giudicato.

Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’omissione di pronuncia prima che quella che ha impugnato. Lo scrutinio di quest’ultimo risulta precluso dal giudicato interno sulla non credibilità, che è presupposto impeditivo della concedibilità della sussidiaria di cui alla lett. b.

Il primo motivo è, dunque, inammissibile per tale ragione.

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35.

La corte di appello ha ritenuto tardiva, ex art. 345 c.p.c., la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto proposta per la prima volta in appello. Il ricorrente contesta questa decisione sostenendo che l’impugnazione della decisione amministrativa davanti al giudice ordinario devolutiva, e che in ragione dell’importanza dei diritti coinvolti, il giudice di merito ha una cognizione piena, caratterizzata altresì da poteri officiosi.

Il motivo è infondato.

La censura non svolge critiche pertinenti con la motivazione, la quale ha detto che la domanda di protezione internazionale per il riconoscimento dello status di rifugiato era stata proposta solo in appello, essendo state in primo grado chieste la sussidiaria e l’umanitaria. La sentenza, dunque, ha rilevato una novità ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Il motivo, invece, svolge generiche argomentazioni sul modo in cui la domanda può essere svolta contro la decisione negativa della commissione e lo fa astenendosi dall’indicare come e perchè, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza, la domanda al Tribunale non fosse stata limitata alle dette due forme di protezione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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