Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13669 del 07/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/06/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 07/06/2010), n.13669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALLANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via Plinio n. 21, presso

lo studio dell’Avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, via Baronio n.

54/a, presso l’Avvocato BARBERIO ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAGRI’ GIUSEPPE per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione distaccata DI TARANTO depositata il 28/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21.04.2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha per la dichiarazione della

inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Taranto, S.A. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo 20.10.98-31.1.99.

Rigettata la domanda, proponeva appello il ricorrente.

La Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 28.09.05 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società convenuta a riammettere in servizio la dipendente ed a risarcire il danno.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agli atti e depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 20.3.09, dal quale risulta che S.A. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2010

 

 

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