Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13668 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6944 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

G.A. (C.F.: (OMISSIS)) C.E. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi, dagli avvocati Paola Marino (C.F.:

(OMISSIS)) e Antonio Marino (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), già INA ASSITALIA S.p.A.,

quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico

del F.G.V.S. nella regione Calabria, in persona del procuratore

speciale D.G. rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio

Campise (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro

n. 697/2015, pubblicata in data 25 maggio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 aprile 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

INA Assitalia S.p.A., quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Calabria (oggi Generali Italia S.p.A.), ha proposto, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., opposizione all’esecuzione forzata intrapresa nei suoi confronti da C.E. e G.A. (titolari della Ditta Autotrasporti C. e G.).

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Catanzaro. La Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello della società opponente, compensando le spese del grado.

Ricorrono il G. e il C., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Generali Italia S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Sia il ricorrente G. che la società controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 91 c.p.c., e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 24 Cost., censurabili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – ingiustizia manifesta”.

Il motivo è manifestamente infondato.

L’opposizione oggetto dl presente giudizio è stata instaurata con ricorso depositato in data 13 marzo 2006, come emerge dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso (per il rilievo del deposito del ricorso introduttivo dalla fase sommaria ai fini dell’individuazione della data di pendenza delle opposizioni esecutive caratterizzate dal cd. introduttivo regime bifasico, cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635234 – 01).

Dunque, ai fini della disciplina delle spese processuali si applica effettivamente (come dedotto da parte ricorrente) il regime di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 (art. 2, comma 1), ed applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006 (art. 2, comma 4, della legge citata), in base al quale la compensazione delle spese di lite è possibile, oltre che in caso di reciproca soccombenza, anche laddove “concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

E nel caso di specie, tali giusti motivi sono stati esplicitamente indicati dalla corte di appello, che ha fatto riferimento alla novità del regime normativo introdotto nella materia oltre che alla stessa natura di mero rito della decisione.

La decisione pertanto, da una parte, risulta conforme alle prescrizioni dettate dalla disposizione richiamata dai ricorrenti (art. 92 c.p.c., comma 2) e, dall’altra parte, è dotata di adeguato sostegno argomentativo rispetto all’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito dalla medesima disposizione, potere che non può di conseguenza ritenersi ulteriormente sindacabile in sede di legittimità, in base ai limiti attualmente vigenti per il controllo sugli eventuali vizi di motivazione, secondo la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (sui quali cfr. Cass., Sez. U, Sentenze n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01, e n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01).

Non è ravvisabile dunque la denunziata violazione delle norme richiamate da parte ricorrente.

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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