Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13668 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3231-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANICIA 6,

presso lo studio dell’avvocato BASTONI ENRICA, rappresentata e

difesa dall’avvocato TEMPESTINI GABRIELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1330/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONAI,E della TOSCANA, depositata il

05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.C. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Prato avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 12.2.2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate rideterminava il classamento e la rendita catastale dell’immobile di proprietà della ricorrente posto in (OMISSIS) attribuendogli la categoria A/1 classe 3 in luogo della pregressa categoria A/2 classe 4 con innalzamento della rendita da 1.363,45 ad Euro 1.816,64.

2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Toscana accoglieva l’appello recependo le conclusioni della CTU.

5. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. Il contribuente ha resistito depositando controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione l’amministrazione ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. Si sostiene che la CTR ha reso una motivazione incomprensibile in quanto, pur recependo le risultanze delle CTU, che ha concluso per un classamento diverso rispetto a quanto prospettato da entrambe le parti, ha incoerentemente accolto integralmente l’appello.

1.2 Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 essendo la motivazione della sentenza del tutto apparente non avendo la CTR al di là di espressioni generiche, spiegato il percorso e l’iter logico-giuridico seguito al fine di raggiungere 2 un proprio convincimento.

1.3 Con il terzo motivo viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo e controverso costituito dai rilievi e dalle specifiche osservazioni del consulente di parte.

2. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono fondati con assorbimento del terzo.

2.1 E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83l, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola “anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico,nella ‘motivazione apparentè, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilì e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibilè, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione”.

2.2 I giudici di seconde cure così argomentano la propria decisione di accoglimento dell’appello “emerge dalla CTU disposta da questa Commissione che l’immobile in questione è correttamente inquadrabile nella categoria A/2 (come a suo tempo aveva stabilito l’Ufficio tecnico-erariale in fase di primo censimento dello stesso) ma in classe 6 e non in classe 4, consistenza vani 10,5, con rendita catastale di Euro 1.652,94. Tali conclusioni sono congruamente e esaurientemente motivate e alle stesse si riporta in toto questa commissione motivate e alle stesse si riporta in toto questa commissione, dovendosi considerare recessive quelle della CTP dell’Ufficio. Conclusivamente deve essere accolto l’appello ed in tal senso deve intendersi riformata in toto la prima sentenza ”

2.3 Si tratta all’evidenza di una motivazione che sia pur graficamente esistente si rivela del tutto apparente, apodittica ed incomprensibile. Vengono utilizzate espressioni del tutto generiche (conclusioni del CTU motivate” congruamente” “esaurientemente” rilievi del CTP ” recessivi”) senza che venisse data contezza neanche in modo sintetico delle argomentazioni delle indagini e gli accertamenti espletati dal CTU, delle osservazioni del CTP di parte e senza che venissero spiegate le ragioni della condivisioni delle conclusioni peritali. Ciò rende impossibile apprezzare l’iter logico posto a fondamento della decisione di appello e verificare le ragioni che hanno indotto la CTR a fare proprie le conclusioni del CTU.

2.4 Oltretutto la motivazione della sentenza desta non poche perplessità laddove la CTR pur recependo le conclusioni del CTU che, come emerge dalla stessa sentenza, propone il censimento in categoria A/2, classe 6, rendita Euro 1.653,94, difforme sia dalla rendita proposta dal contribuente (Euro 1.363,45) che da quella determinata dall’Ufficio (Euro 1.816,64), ha integralmente accolto l’appello.

2.4 Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 23940/2017), come correttamente denunciato dal ricorrente.

2.5 La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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