Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13667 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6839 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

C.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato

Giovanni Di Mario (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

GENERALI ITALIA S.p.A. (C.F.: non indicato) SITA S.p.A. (C.F.: non

indicato) LUCREZIO Anthony (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13193/2015,

pubblicata in data 17 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 aprile 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.R. ricorre – sulla base di un unico motivo – avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il suo appello avverso una sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva dichiarato l’estinzione di un giudizio da lui promosso nei confronti di Generali Italia S.p.A., SITA S.p.A. ed Anthony Lucrezio, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente C. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 327 c.p.c.”. Il ricorrente deduce che il tribunale ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il suo appello, pur avendo dato atto che la sentenza impugnata era stata depositata in data 7 ottobre 2011 e che l’impugnazione era stata proposta in data 29 marzo 2012, così falsamente applicando l’art. 327 c.p.c., dal momento che – diversamente da quanto affermato dal giudice di secondo grado – tra le due date non era affatto decorso oltre un anno e 45 giorni, ma addirittura meno di sei mesi.

Il ricorso è manifestante fondato.

E’ evidente l’errore che ha commesso dal tribunale nell’affermare che tra la data del deposito della sentenza di primo grado e quella della proposizione dell’appello (date ripetutamente indicate dallo stesso tribunale nel 7 ottobre 2011 e nel 29 marzo 2012) fosse intercorso “ben oltre un anno (pure considerato il periodo di sospensione feriale di 45 giorni)”, in quanto il suddetto periodo è di poco più di cinque mesi, e certamente inferiore a quello previsto dall’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile alla fattispecie.

Diversamente da quanto ritenuto dal relatore in sede di proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., poi, ad avviso del collegio si tratta di errore denunciabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non potendosi esso ricondurre ad una falsa percezione denunciabile solo con istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto la questione costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi espressamente.

Il ricorso è quindi ammissibile e manifestamente fondato.

2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte: accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, iL 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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