Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13667 del 05/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 05/07/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 05/07/2016), n.13667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22742-2011 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in Roma, Via Giuseppe De Camillis 23, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO TONZANI, che lo rappresenta e difende, come

da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 493/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Tonzani, che si riporta agli atti e alle

conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Fuzio Riccardo, che conclude

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con scrittura privata del 19.3.1992, M.G. prometteva di acquistare, per sè o per persona da nominare, una villa in (OMISSIS), dai sigg. G. E. e R.M. al prezzo di Lire 800.000.000, che veniva versato interamente entro il 14 dicembre 1992. Il M. veniva immesso nel possesso e realizzava una serie di opere da lui volute con un esborso di Lire 431.623.000 L’atto pubblico veniva concordemente più volte rinviato.

2. Con scrittura privata del 22 marzo 1995, il M. prometteva di vendere tale villa a N.V. al prezzo di Lire 2.200.0000.000, da pagarsi per Lire 1.500.000.000 con la cessione del N. di una unità immobiliare situata nel centro direzionale (OMISSIS), e per Lire 700.000.000 in contanti al momento del rogito.

3. Il 1 luglio 1996 il G. e R.M. sottoscrivevano l’atto pubblico di trasferimento della villa in favore della signora P.T., indicata verbalmente come persona da nominare dal sig. N.V. per il prezzo dichiarato di Lire 400.000.000, interamente pagato.

4. Il M. citava in giudizio il G., chiedendo la risoluzione del preliminare del 19.3.1992 e il risarcimento dei danni, per avere quest’ultimo venduto a terzi l’immobile. Il tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, dichiarava risolto il preliminare per inadempimento del G., ma rigettava la domanda di risarcimento del danno, ponendo le spese di lite a carico dell’attore.

5. La Corte di appello di Firenze accoglieva l’impugnazione, avanzata dal solo M., per il solo capo delle spese, rigettando la domanda di risarcimento del danno.

5.1 – Osservava la Corte locale che era passata in giudicato la pronuncia in punto risoluzione, non avendo il G. proposto appello sul punto e rilevando che non poteva essere accolta l’impugnazione del M., non avendo quest’ultimo provato il danno subito, quanto all’importo di Lire 750.000.000 e all’esborso di complessive Lire 431.623.428, versate le prime per l’acquisto della villa e le seconde per i lavori effettuati.

5.2 – Rilevava poi la Corte locale che i testi escussi, N. V. e P.T., avevano confermato la loro convivenza e l’avvenuta stipula del preliminare col M., che li aveva informati di essere prominente acquirente dal G., nonchè di aver corrisposto al M. l’importo pattuito di Lire 2.200.000.000.

5.3 – Riteneva la Corte tardivamente proposta l’eccezione circa ?ammissione della prova testimoniale sull’avvenuto pagamento, a norma dell’art. 2721 c.c., comma 2 richiamato dall’art. 2726 c.c.”.

5.4 – La Corte locale, infine, valutate tutte le specifiche circostanze che avevano portato alla stipula del rogito, riteneva che “quanto affermato dai testi P.T. e N.V. contenga elementi di credibilità, deponendo in tal senso l’intera vicenda, come sopra delineata, anche se i testi non hanno indicato le specifiche modalità dell’avvenuto pagamento”.

6. Impugna tale decisione il M. che formula quattro motivi.

Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A. I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce la violazione dell’art. 102 c.p.c., per non aver i giudici di merito integrato il contraddittorio nei confronti di cinque soggetti litisconsorti necessari ( N., che si era impegnato a comprare da M. con riserva di nomina di un terzo; P. che aveva poi acquistato dal proprietario formale del cespite ed il notaio rogante l’ultimo atto, che aveva accettato una designazione meramente verbale del terzo).

2. Col secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2721 e 2722 c.c., per aver il primo giudice ammesso la deposizione di due testimoni (che avevano dichiarato che il prezzo della compravendita era stato, in realtà, versato anticipatamente all’attore), nonostante fossero direttamente interessati alla controversia e fosse stata violata (attraverso l’ipotetico versamento della somma di Lire 2.200.000.000) la L. n. 197 del 1991.

3. Col terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 183 c.p.c., per aver il primo giudice consentito la formulazione ai due testi di una domanda concernente il pagamento del prezzo, nonostante la circostanza non fosse stata ammessa in sede di ammissione delle prove.

4. Col quarto motivo si deduce l’omessa motivazione per non essersi la Corte di merito pronunciata nel dispositivo sulla sua domanda risarcitoria.

B. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1 – Prima di esaminare i motivi del ricorso, appare opportuno riportare la motivazione della sentenza impugnata quanto ai punti pertinenti.

1.1 – Quanto alla tardività della eccezione circa “l’ammissione della prova testimoniale sull’avvenuto pagamento, a norma dell’art. 2721 c.c., comma 2:, richiamato dall’art. 2726 c.c.”, la Corte osserva che “dal verbale di udienza non risulta che il difensore di M.G. si sia opposto a tale domanda quella relativa al pagamento del prezzo, nè che abbia eccepito l’inammissibilità della prova al termine dell”udienza o in quella successiva del 17.2.2004, e neppure all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 11.5.2004″, aggiungendo che “come affermato dallo stesso appellante, l’eccezione venne sollevata esclusivamente con la comparsa conclusionale”. Osserva, al riguardo, la Corte che ai sensi dell’art. 253 c.p.c. “qualunque domanda rivolta ai testi, diversa da quelle specifiche oggetto dei capitoli di prova già ammessi, deve essere preventivamente ammessa dal giudice, con la conseguenza che se la risposta è stata riportata nel verbale di udienza deve ritenersi che il punto giudice aveva implicitamente ritenuto ammissibile la domanda sull’avvenuto pagamento e l’aveva posta al teste”. Aggiunge che l’inammissibilità della prova per testi di cui all’art. 2721 c.c., applicabile anche al pagamento, a noria del successivo art. 2726 c.c., deve essere eccepita dalla parte interessata entro il temine previsto dall’art. 157 c.p.c., comma 2: nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi”, e rileva che “le limitazioni poste dall’art. 2721 c.c. e segg. all’ammissibilità della prova testimoniale non attengono a ragioni di ordine pubblico, ma sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica (…) e pertanto la loro violazione non solo non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma neppure è rilevabile dalle parti, qualora non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa”.

1.2 – Quanto poi all’inattendibilità dei testi N. e P. osserva la Corte che “a tal fine è necessario valutare la complessiva vicenda, come si è delineata alla stregua delle prove documentali offerte dalle parti, nonchè del comportamento processuale dell’attore, dovendo il convincimento del giudice e il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione degli elementi acquisiti al processo nel quadro unitario dell’indagine probatoria”. Osserva quindi la Corte che “deve evidenziarsi che M.G. aveva promesso in vendita a N.V. lo stesso immobile di cui al contratto preliminare del 19.3.1992 ad un prezzo ben superiore (Lire 2.200.000.000) rispetto a quello che si era impegnato a pagare a G.E. (Lire 800.000.000); che inoltre tale immobile è stato acquistato l’11.7.1996 da P.T., convivente del N., e quindi non da un soggetto estraneo agli interessi di quest’ultimo; che M.G. ha atteso quasi sei anni prima di iniziare il presente giudizio nei confronti di G. E., pur avendo subito, fecondo la prospettazione offerta dall’attore medesimo, un grave pregiudizio economico”. Aggiunge la Corte locale che “la peculiare situazione di fatto venutasi a creare a seguito della stipula dei due contratti preliminari e dell’acquisto dell’immobile da parte della convivente di N.V. – alla quale G.E. rilasciò l’ampia quietanza di pagamento del prezzo pattuito, indicato nella somma di Lire 410.000.000, somma che il venditore dichiarò di aver ricevuto prima del rogito – induce la Corte a ritenere che M.G. non sia rimasto estraneo alla vicenda intercorsa tra il venditore G. e l’acquirente P., per il tramite di N. che, da parte sua, si era impegnato a pagare al M. per l’acquisto dell’immobile in questione, per sè o per persona da nominare al momento del rogito, il suddetto importo di Lire 2.200.000.000, mediante il versamento della somma di Lire 700.000.000 al momento del contratto definitivo e, per il residuo, mediante cessione di un bene immobile di proprietà dello stesso N., posta in (OMISSIS) (…)”. Di conseguenza, secondo la Corte locale “le circostanze sopra indicate possono essere utilmente considerate come dati significativi, che inducono la Corte a ritenere che quanto affermato dai testi P.T. e N.V. contenga elementi di credibilità, deponendo in tal senso l’intera vicenda, come sopra delineata, anche se i testi non hanno indicato le specifiche modalità dell’avvenuto pagamento”. Ritiene, quindi, la Corte che ” M.G. abbia tratto un vantaggio economico dalla stipula del contratto preliminare con N.V. e dalla successiva circostanza di fatto che tale immobile sia stato venduto alla convivente dello stesso N. (dalla quale il medesimo aveva avuto due figli, come emerge dal documento prodotto dal convenuto in primo grado); che dunque sia stato soddisfatto l’interesse concreto perseguito dal N. e che da tale assetto della situazione M.G. non abbia subito il danno economico lamentato”. Così concludendo “va infatti considerato che, diversamente, M.G. avrebbe agito in giudizio nei confronti del G. non nel 2002, ma subito dopo la stipula del rogito (11.7.1996), data nella quale P.T. era stata immessa nel possesso del bene, circostanza, questa, che lo stesso M. non poteva ignorare, se non altro perchè aveva la disponibilità dell’immobile in questione per l’esecuzione delle opere di ristrutturazione indicate nell’atto di citazione. Ha poi osservato, quanto alle suddette spese, che G.E. ha sempre contestato l’ammontare degli importi indicati da M. G., il quale, produrre in giudizio l’attore, non confermate da testi”.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

1. Il primo motivo deduce una violazione dell’art. 102 c.p.c., quanto alla mancata integrazione del litisconsorzio che si assume necessario, ma, che non è in realtà sussistente nel caso in questione nel quale si trattava di domanda di risoluzione del contratto preliminare e di risarcimento del danno avanzata nei soli confronti della parte promittente venditrice. Nessun’altra domanda è stata proposta nei confronti di altri e diversi soggetti, nè sono state dedotte circostanze tali da poter far ritenere un’inscindibilità del rapporto, trattandosi all’evidenza di separati e diversi rapporti intercorsi tra le parti, ciascuno dei quali da valutarsi separatamente.

2. Il secondo motivo deduce violazioni di legge (artt. 2721 e 2722 c.c.), che non sussistono, avendo la Corte correttamente chiarito in dettaglio le vicende processuali relative all’ammissione ed all’espletamento delle prove testimoniali, caratterizzate dall’assenza di qualsiasi eccezione da parte dell’odierno ricorrente, prima, durante e dopo la loro ammissione e il loro espletamento. La Corte ha chiarito che nemmeno in sede di precisazione delle conclusioni nulla fu rilevato. La Corte locale ha poi condivisibilmente richiamato i principi affermati da questo Corte in ordine ai limiti, non di ordine pubblico, alla prova testimoniale, risultando quindi decisivo al riguardo il comportamento processuale del ricorrente. Quanto poi all’attendibilità dei testi, essa è stata valutata adeguatamente dalla Corte territoriale alla luce della vicenda sostanziale ed ai relativi interessi in gioco per come essa pure risulta esposta dal ricorrente con una motivazione che appare esente da vizi o carenze deducibili in questa sede.

3. Il terzo motivo è infondato alla luce di quanto già osservato per il secondo motivo.

4. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse in relazione alla mancata indicazione nel dispositivo del rigetto della domanda di risarcimento del danno, stante l’evidente decisione sul punto per effetto del contesto motivazionale esposto.

C. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2016

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