Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13667 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/07/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 03/07/2020), n.13667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2886-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALFIERI 10,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROSSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato DARIO USANTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 066363391001, TERRITORIO in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10022/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

i120/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. M.R., proprietaria dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS), foglio 64, particella 2301 sub 60 impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso di accertamento catastale con il quale veniva innalzata la precedente classe da 3 a 4 con conseguente aumento della rendita catastale da Euro 1.022,58 a Euro 1.193,02.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo immotivato l’avviso di accertamento.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello rilevando che l’avviso era sufficientemente motivato in quanto dava conto dello scostamento fra valore catastale e valore di mercato L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, delle trasformazioni edilizie e della incongruità dei valori rispetto agli immobili similari.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la parte privata affidandosi ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con motivo di impugnazione viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 355 e 336, per non avere l’impugnata sentenza riconosciuto l’illegittimità dell’l’atto amministrativo che non conteneva alcun riferimento al rapporto tra valore di mercato e microzona di riferimento alle trasformazioni edilizie e all’indicazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendevano simili all’unità oggetto di classamento.

2.Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dall’Agenzia delle Entrate nel controricorso, di improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6.

2.1 La ricorrente, sia pur non citando nella rubrica della censura le norme specifiche, ha chiaramente spiegato che la doglianza riguarda il mancato rilievo da parte dei giudici di seconde cure della carenza di motivazione dell’avviso di accertamento versando in atti, in ossequio al principio di autosufficienza, il provvedimento dell’Agenzia del Territorio di rideterminazione del classamento specifico riferimento all’unità immobiliari oggetto della revisione catastale

3. Il motivo di ricorso è fondato.

3.1 La L. n. 212 del 2000, art. 7, stabilisce che “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, della concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determina la decisione dell’amministrazione”

3.2 Dalla lettura dell’intestazione dell’avviso di accertamento” nuova determinazione di classamento e rendita catastale, rettifica per raffronto con unità similari “- si desume che l’Ufficio abbia utilizzato la modalità di riclassificazione di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, che prevede una ulteriore possibilità di riclassificazione allorquando il classamento risulti palesemente incongruo rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche.

3.3 II nucleo motivazionale dell’atto di rettifica è del seguente tenore: “l’Unità immobiliare a lei intestata risulta censita in una categoria per cui tale classamento non appare più congruo nè con le caratteristiche intrinseche della stessa unità immobiliare, nè in relazione al classamento di altre unità prese a raffronto. In effetti, le unità immobiliari facenti parte di fabbricati limitrofi similari per caratteristiche tipologiche e schema distributivo, risultano censite in una diversa categoria catastale coerente con le caratteristiche intrinseche delle stesse unità immobiliari. In particolare, dalla documentazione presente agli atti del catasto e dalla rappresentazione grafica risulta che le caratteristiche dell’Unità immobiliare a lei intestata sono assimilabili a quelle delle unità immobiliari censite nel medesimo fabbricato in categoria, ovvero nei fabbricati limitrofi”

3.4 Si tratta all’evidenza di un provvedimento del tutto inidoneo a mettere in contribuente in condizioni di comprendere i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche della decisione e di poter adeguatamente esercitare il diritto di difesa in quanto non contiene alcun riferimento ai caratteri tipologici e costruttivi dell’immobile del ricorrente e delle unità immobiliari similari prese in comparazione, nè vengono minimamente indicati fattori o elementi di rivalutazione urbanistica che riguardano della microzona all’interno della quale si trova l’immobile.

3.5 Anche a voler ritenere che l’Amministrazione abbia proceduto d’ufficio al mutamento di classamento, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, va rilevato che secondo il recente orientamento di questa Corte (cfr. Cass. 19810/2019), seguita da altre pronunce dello stesso contenuto: “In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.”.

3.6 E stato inoltre precisato che “se l’Amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, deve seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi.Nella prima fase, ha l’onere di accertare i presupposti di fatto che legittimano la c.d. riclassificazione di massa Nella seconda fase l’Amministrazione ha l’onere di individuare ed applicare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri di riclassificazione della singola unità immobiliare” (cfr. Cass. 33031/2019).

3.7 L’impugnata sentenza, nel ritenere legittimo il provvedimento di revisione catastale non ha fatto buon governo della normativa sulla motivazione dell’avviso di accertamento.

4. In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, con l’accoglimento dell’originario ricorso introduttivo.

5 Va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio e dei gradi di merito avuto riguardo alla circostanza che le questioni giuridiche, sottese ad una complessa legislazione, hanno trovato solo in tempi recenti una stabile soluzione giurisprudenziale.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla contribuente

Dispone la compensazione tra le parti delle spese relative all’intero giudizio

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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