Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13666 del 30/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.30/05/2017),  n. 13666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6341 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

P.V. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dagli

avvocati Barilà Francesco (C.F.: BRL FNC 32M01 L840G) e Barilà

Mario (C.F.: BRL MRA 63513 L840K);

– ricorrente –

nei confronti di:

B.L.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Carla Rizzo (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di Vicenza n.

827/2015, pubblicata in data 26 ottobre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 11 aprile 2017 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.V. ha proposto opposizione nel corso di un procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi promosso nei suoi confronti da B.L.R..

L’opposizione è stata rigettata nel merito dal Giudice di Pace di Vicenza.

Ricorre la P., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il B..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente P. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso sentenza del Giudice di Pace di Vicenza, sul presupposto che si tratterebbe di giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Il giudice di pace che ha pronunziato la sentenza impugnata ha in realtà qualificato l’opposizione proposta come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..

L’espressa indicazione in tal senso, contenuta nell’epigrafe della sentenza, non può ritenersi affermazione meramente generica, ma costituisce certamente espressione di una intenzione qualificatoria, come è inequivocabilmente confermato dall’ulteriore affermazione che si legge nello “Svolgimento del processo”, laddove il giudice (nei primi cinque righi) afferma che la P. aveva proposto l’opposizione al fine di “sentir dichiarare insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della predetta in conseguenza del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 2402 del 2012 reg. ing.”. Alla luce di tali chiarissime affermazioni, poi, va valutata nel medesimo senso anche la successiva espressione (che avrebbe potuto altrimenti ingenerare dei dubbi) per cui la debitrice esecutata aveva presentato “opposizione all’esecuzione dei relativi atti esecutivi”.

Per quanto non si tratti di elemento di per sè decisivo, va anche considerato – sempre nel medesimo senso – che la stessa P. ha riassunto la fase di merito del giudizio di opposizione davanti al giudice di pace, che ha competenza esclusivamente per il giudizio di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – essendo invece il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., riservato alla competenza esclusiva per materia del tribunale – e che nel corso del giudizio non è stata sollevata alcuna questione di competenza, pur essendo la stessa rilevabile anche di ufficio dal giudice adito.

In una siffatta situazione, va fatta applicazione del cd. principio dell’apparenza, per il quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice “a quo”, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante: ex plurimis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21520 del 22/10/2015, Rv. 637395 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3712 del 15/02/2011, Rv. 616508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9923 del 26/04/2010, Rv. 612491 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2434 del 01/02/2008, Rv. 601595 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 30201 del 23/12/2008, Rv. 606106 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26294 del 14/12/2007, Rv. 601090 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8103 del 02/04/2007, Rv. 597623 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01).

La sentenza oggetto del presente giudizio andava quindi senz’altro impugnata con l’appello, e di conseguenza il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, il che esime la Corte dal prendere in esame i singoli motivi di esso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione del concreto svolgimento delle vicende che hanno dato luogo al giudizio e delle oggettive difficoltà di esatta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2017

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