Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13666 del 30/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13666 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 2646-2008 proposto da:
BROGGI

EGIDIO

BRGGDE43E25B639V,

BROGGI

ADELE

BFGDLA35C67B639P, BROGGI GIUSEPPINA BRGGPP31R51B639N,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARNESINA 355,
presso lo studio dell’avvocato AMORESANO ALESSANDRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINO RINALDO
2013

giusta delega in atti;
– ricorrenti

830

contro

PITTA MARIA, CONDOMINIO DI VIA BALILLA 6 MILANO,
VACCARO PIERO GIOVANNI;

1

Data pubblicazione: 30/05/2013

- intimati avverso la sentenza n. 2869/2006 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 01/12/2006, R.G.N.
3587/C/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

2

udienza del 10/04/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3 dicembre 1999 e il 5
giugno 2000 Maria Pitta e Pietro Giovanni Vaccaro
proprietari di un appartamento al terzo piano dello stabile

Milano domanda di condanna di Egidio, Adele e Giuseppina
Broggi al risarcimento dei danni derivati ad essi attori da
infiltrazioni di acqua piovana proveniente dal terrazzo
soprastante, di proprietà dei convenuti: infiltrazioni
protrattesi dal 1993 al 2000.
I Broggi hanno resistito alla domanda e – costituendo il , p

\
terrazzo anche il lastrico di copertura del fabbricato hanno chiesto ed ottenuto di chiamare in causa il Condominio,
nei confronti del quale avevano in precedenza iniziato
procedura di accertamento tecnico preventivo, conclusasi il
30 luglio 1998 con atto di transazione, contenente l’impegno
del

Condominio di manlevare i Broggi da ogni pretesa

risarcitoria conseguente alle infiltrazioni d’acqua.
Il Condominio ha resistito alla domanda, eccependo la nullità
della transazione, perché sottoscritta dall’amministratore
del Condominio senza mandato da parte dell’assemblea e senza
successiva ratifica, e chiedendo il rigetto di ogni domanda.
Esperita l’istruttoria il Tribunale, con sentenza 7 – 29
maggio 2004, ha condannato i Broggi ed il Condominio, in via
solidale, a risarcire i danni agli attori, danni quantificati

3

in Milano, via Balilla 6 – hanno proposto al Tribunale di

\

in C 3.704,37 oltre IVA, per riparazioni, ed in C 9.000,00 a
compenso del diminuito godimento della loro proprietà.
Proposto appello dai Broggi, a cui hanno resistito il
Condominio e i danneggiati, con sentenza 5 luglio – l °

parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato
inammissibili perché tardive le domande proposte dai
danneggiati contro il Condominio ed ha condannato i soli
Broggi al risarcimento dei danni, nella misura liquidata in
primo grado.
I Broggi propongono cinque motivi di ricorso per cassazione.
Gli intimati non hanno depositato difese.
Motivi della decisione

1.- La sentenza impugnata ha accolto l’appello incidentale,
quanto all’eccezione di inammissibilità della domanda di
condanna proposta direttamente nei confronti del Condominio,
sul rilievo che i danneggiati hanno tardivamente proposto la
domanda stessa, per la prima volta in sede di precisazione
delle conclusioni in primo grado; e che essi non potevano
avvalersi dell’estensione automatica nei loro confronti della
domanda proposta dai Broggi contro il terzo chiamato, poiché
quest’ultima non è stata fondata sullo stesso titolo azionato
dagli attori in primo grado, cioè sulla responsabilità
extracontrattuale del Condominio ai sensi dell’art. 2051 cod.
civ., ma esclusivamente su di un titolo negoziale, cioè sugli

4

dicembre 2006 n. 2869 la Corte di appello di Milano, in

obblighi assunti dal Condominio nei loro confronti con il
contratto di transazione.
2.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione
degli art. 100, 112 e 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ.,

assumendo che fin dalla comparsa di risposta in primo grado
essi hanno declinato ogni responsabilità, deducendo la colpa
esclusiva del Condominio e proponendo nei confronti dello
stesso sia la domanda di garanzia, fondata sulla
transazione, sia la più ampia domanda di condanna quale unico
responsabile, costituendo il terrazzo da cui si sono
verificate le infiltrazioni anche lastrico solare adibito
alla copertura dell’edificio.
2.1.- Il motivo è inammissibile sotto più di un aspetto.
In primo luogo ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., per
l’inidoneità e l’inadeguatezza del quesito di diritto, che
non è congruente né con la

ratio decidendi

della sentenza

impugnata, né con la natura degli addebiti di violazione di
legge di cui alle norme richiamate.
Il motivo non prospetta le ragioni per cui la Corte di
appello sarebbe incorsa in errore, ma si limita a chiedere
apoditticamente che si accerti che i ricorrenti hanno
proposto domanda di condanna incondizionata e non solo
domanda di garanzia, senza peraltro specificare da quali dati
di fatto ciò risulterebbe.

5

insufficiente, erronea o contraddittoria motivazione,

ricorrenti

hanno

posto

così

una

questione

di

interpretazione della domanda giudiziale, cioè un problema la
cui soluzione è demandata alla discrezionalità del giudice
del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo sotto

tante, Cass. civ. Sez. Lav. 2 novembre 2005 n. 21208;

Idem,

24 luglio 2012 n. 12944).
ricorrenti

hanno

dedotto

e

dimostrato,

nell’illustrazione del motivo, da quali vizi di
insufficienza, illogicità o contraddittorietà sarebbe affetta
la decisione impugnata; né hanno sintetizzato nel quesito il
fatto controverso in relazione al quale la motivazione
sarebbe da ritenere viziata, ovvero le ragioni per cui essa è
inidonea a giustificare la soluzione adottata, come
prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. con riguardo ai
vizi di motivazione (cfr. sul tema, Cass. civ. Sez. Un. 1 0
ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ.
Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7
aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le
tante).
Le conclusioni di cui all’atto di chiamata in causa del
Condominio, riportate nel ricorso, fanno inequivocabilmente
riferimento alla sola domanda di garanzia fondata sulla
transazione.

6

il profilo degli eventuali vizi di motivazione (cfr., fra le

Le conclusioni di cui alla comparsa di risposta dei Broggi in
primo grado, pure riportate nel ricorso, menzionano la
domanda di

manleva

da tutte le domande attrici;

ma i

ricorrenti non specificano quali fossero le ragioni

dimostrare di avere fatto valere – con la suddetta comparsa la responsabilità del Condominio e l’azione di garanzia anche
per un titolo diverso da quello negoziale.
Va soggiunto che debbono essere formulati distinti quesiti
per le violazioni di legge e per i vizi di motivazione (Cass.
civ. 29 febbraio 2008 n. 5471), e che a ciò non si uniforma
il primo motivo.
3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art.
1122, 1123, 1126, 1226, 1227, 2051 e 2055 cod. civ., vizio
logico ed insufficiente, erronea o contraddittoria
motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nel
capo in cui li ha ritenuti responsabili delle infiltrazioni
d’acqua.
Lamentano la violazione dei principi più volte enunciati
dalla giurisprudenza, secondo cui il Condominio risponde dei
danni provocati dai vizi del lastrico solare, anche quando
esso sia di proprietà di un singolo condomino. Assumono che,
pur se gli attori hanno erroneamente proposto la loro domanda
solo nei confronti di essi Broggi, la Corte di appello
avrebbe dovuto rilevare che unico responsabile era il

7

giuridiche addotte a sostegno della domanda stessa, sì da

Condominio, considerato fra l’altro che dagli atti di causa
risulta che essi avevano più volte sollecitato il Condominio
stesso a porre rimedio alle infiltrazioni d’acqua; tanto che
fin dal 15 dicembre 1994 l’assemblea condominiale aveva

copertura; lavori che erano stati male eseguiti dall’impresa
scelta dal Condominio e che sono stati rifatti a cura e spese
di essi Broggi.
3.1.- Il motivo è inammissibile poiché le censure, ed ancor
più il quesito riassuntivo, non sono congruenti con la
motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di appello ha rilevato che la sentenza di primo
grado ha accolto le domande dei danneggiati con la
motivazione che i Broggi, quali proprietari del terrazzo,
sono tenuti a rispondere dei danni ai sensi dell’art. 2051
cod. civ.; che tale qualificazione è da ritenere vincolante e
non può essere modificata in appello, poiché sul punto non vi
è stata impugnazione e pertanto si è formato il giudicato
interno; che in ogni caso essi avevano l’obbligo di vigilare
che le condizioni del terrazzo non arrecassero danni a terzi;
che tale responsabilità non è sminuita dalla funzione di
copertura dell’edificio condominiale a cui la terrazza
adempie, poiché ciò può comportare una limitazione del
godimento al fine di garantire la predetta funzione, ma non
fa venir meno i doveri che gravano sui proprietari e custodi

8

deliberato di procedere ai lavori di rifacimento del manto di

del bene; che nella specie le infiltrazioni d’acqua si sono
verificate dal 1993 al 2000 senza che i proprietari – che ne
erano ben consapevoli – assumessero alcuna diretta iniziativa
per eliminarle, come sarebbe stato loro obbligo (cfr.

3.2.- A fronte di tale motivazione i ricorrenti sintetizzano
le loro censure nel seguente quesito: “Se non debba ritenersi
e dichiararsi che l’azione risarcitoria del danni _da
lastrico solare…. debba porsi unicamente nei confronti del
Condominio_ e non anche nei confronti del proprietario
essclusivo del lastrico solare_; se non debba ritenersi che
quest’ultimo, se chiamato in giudizio, debba essere assolto
dalle domande risarcitorie per insussistenza di proprie
responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia esclusiva che
concorrente, per esserne stato liberato da fatto del terzo
ossia dal condominio che, pur diffidato a provvedere, sia
rimasto colpevolmente inerte_”.
Il quesito non investe il capo in cui la Corte di appello ha
ritenuto che sulla responsabilità dei Broggi si sia formato
il giudicato (cfr. sentenza impugnata, § 11, p. 18, e § 13,
p. 20), che è di per sé sufficiente a giustificare la
decisione; non è congruente con la decisione, che non ha
disatteso i principi giurisprudenziali circa la
responsabilità del Condominio per i danni provocati dal
terrazzo di copertura dell’edificio, anche quando esso sia di

9

sentenza di appello, §§ 12-13, pag. 18 ss.).

proprietà esclusiva di un condomino.

Ma ha ritenuto – con

ampia, logica ed ineccepibile motivazione – che la domanda di
condanna del Condominio non sia stata proposta e che non
possa comunque escludersi una colpa del proprietario, perché

4.- Con il terzo motivo, denunciando violazione degli art.
1123,

1126,

1227,

2051 e 2055 cod.

civ.

e vizi di

motivazione, i ricorrenti affermano, in subordine, che, anche
ammessa una loro corresponsabilità con il Condominio, essi
sarebbero tenuti a rispondere dei danni entro i limiti di un
terzo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1126 cod. civ.
4.1.-

Anche

questo

motivo

deve

essere

dichiarato

inammissibile poiché, sia nelle argomentazioni, sia e
soprattutto nella formulazione del quesito, non prende in
esame l’effettiva motivazione della sentenza impugnata e non
vale a confutarla.
La Corte di appello ha così motivato il rigetto della
domanda:
a)

la disposizione dell’art.

1126 si riferisce alle

riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a
difetti

originari di progettazione o di

dell’opera,

indebitamente tollerati

esecuzione

(richiama Cass. n.

6060/1998);
b)

la responsabilità per la mancata eliminazione delle
cause del danno fa carico esclusivamente al proprietario del

10

anch’egli custode del bene che ha provocato il danno.

terrazzo perché devono essere applicate – per l’autorità del
giudicato che si è formato sul punto – le regole generali di
cui all’art. 2051 cod. civ.
la disciplina dell’art. 1126 riguarda i rapporti interni
fra i singoli condomini e non può essere opposta a colui che
è danneggiato il quale, pur se condomino, assume la posizione
di terzo.
A questi rilievi, che costituiscono la ratio decidendi della
sentenza, i ricorrenti non hanno risposto.
Nulla hanno precisato sulla natura dei vizi che hanno
provocato le infiltrazioni d’acqua, al fine di dimostrare che
rientrano nella nozione di vetustà, richiamata dalla Corte di
appello, e che non si tratta di vizi costruttivi.
Nulla hanno replicato al rilievo del giudicato formatosi
sulla loro responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.,
né al principio per cui l’art. 1126 si applica solo nei
rapporti interni fra il Condominio ed il proprietario del
terrazzo di copertura, restando inopponibile al danneggiato.
Il quesito formulato a conclusione del motivo è astratto e
generico

(“Se non debba dichiararsi che sono tenuti alla

riparazione del lastrico solare tutti i condomini, in
concorso con il proprietario esclusivo, e che alla
sopportazione delle spese di riparazione e del risarcimento
dei danni _.concorrano tutti i condomini secondo le
proporzioni di cui all’art. 1126 c.c_.”)

11

ed attiene a

c)

questioni estranee al capo della decisione che viene
impugnato.
La Corte di appello, si ripete, non ha escluso che il
Condominio sia tenuto a concorrere nella spesa, nella

concorso non è opponibile al danneggiato, ed i ricorrenti non
hanno formulato alcuna censura sul punto.
5.- Il quarto motivo denuncia ancora violazione degli art.
1123, 1126, 1227, 2051 e 2055 cod. civ. e vizi di
motivazione, riproponendo nella sostanza le medesime censure
di cui al secondo ed al terzo motivo, circa la responsabilità
del Condominio, concludendosi con il seguente quesito:
“Se…. siano tenuti alla riparazione del terrazzo-lastrico
solare tutti i condomini in concorso con il proprietario
esclusivo, e che alla sopportazione delle relative spese e
del risarcimento dei danni concorrano tutti nelle
proporzioni indicate dall’art. 1126 cod. civ.”.
Il motivo è infondato, se non anche inammissibile, quanto al
problema della responsabilità, per le ragioni sopra esposte
(§§ 3 e 4).
Le

censure

attinenti

all’erronea

ripartizione

della

responsabilità solidale fra i Borggi e il Comune sono invece
assorbite dal fatto che il Condominio è stato assolto da ogni
domanda.

12

proporzione indicata dall’art. 1126. Solo ha rilevato che il

Per la parte che si riferisce ai vizi di motivazione il
motivo è inammissibile per l’omessa formulazione del c.d.
quesito di fatto

(supora, §

2.1).

6.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione

1135, 1292, 1294, 1298, 2051 e 2055 cod. civ. , nonché vizio
logico ed insufficiente od erronea motivazione, per avere la
Corte di appello respinto anche la domanda di rivalsa e di
manleva da essi proposta contro il Condominio sulla base
del contratto di transazione del 30.7.1998.
Assumono che la motivazione della Corte di appello, secondo
cui la clausola di garanzia è nulla perché l’amministratore
del Condominio non aveva il potere di assumere l’impegno, in
mancanza di specifica delibera dell’assemblea, omette di
valutare che l’assemblea condominiale del 18 giugno 1998
aveva deliberato l’esecuzione dei lavori di rifacimento del
manto di copertura del terrazzo e l’abbandono della causa in
corso con i Broggi, disponendo che i lavori sarebbero stati
iniziati subito dopo l’accettazione della transazione ad
opera della controparte; che la successiva esecuzione dei
lavori dimostra che l’accettazione era effettivamente
sopravvenuta.
Soggiungono che in ogni caso l’obbligo del Condominio di
rispondere dei danni provocati dal terrazzo di copertura è

13

r\

degli art. 106 cod. proc. civ., 1122, 1123, 1126, 1130, 1131,

stabilito dalla legge e che la clausola contrattuale nulla
aggiungeva di diverso.
6.1.- Il motivo non è fondato,
La Corte di appello ha motivato il rigetto della domanda con

a)

gli appellanti avevano solo genericamente contestato
l’asserito errore di giudizio del Tribunale, donde
l’inammissibilità del motivo di impugnazione sul punto, per
difetto di specificità;

b)

l’autorizzazione dell’assemblea all’amministratore a
transigere la controversia non comprendeva l’assunzione
dell’impegno a manlevare i Broggi dalle domande contro di
loro proposte dai coniugi Vaccaro-Pitta;
precedenza

per di più in

l’assemblea 21.5.1997 aveva deliberato di non

accettare altra proposta transattiva il cui testo prevedeva
l’obbligo di manleva del condominio; ciò dimostra l’intento
di escludere obblighi in tal senso; tanto è vero che la
transazione non è stata ratificata dall’assemblea;
c)

l’amministratore non ha capacità dispositiva dei diritti
dei condomini e non può assumere obbligazioni che non siano
pertinenti con le mansioni di ordinaria gestione;

d)

il diritto alla garanzia non può essere desunto dal
principio per cui il Condominio sarebbe l’unico responsabile
dei danni provocati dal lastrico solare, poiché anche il
proprietario esclusivo del lastrico è responsabile per

14

le seguenti argomentazioni:

custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (cfr. secondo
motivo di ricorso). L’eventuale disparità delle rispettive
colpe rileva solo nei rapporti interni fra i responsabili,
dovendosi applicare nei confronti dei danneggiati l’art. 2055

Il quesito formulato a conclusione del motivo non risponde ad
alcuna delle argomentazioni di cui sopra

(“Se, nel negato

caso di mancata esclusione di ogni responsabilità dei F.11i
Broggi ex art. 2051 c.c. per essere stati liberati dal fatto
del terzo, non sia stata ritualmente proposta nel confronti
del Condominio domanda di manleva da ogni pretesa del coniugi
Vaccaro anche in forza della transazione_, a nulla valendo le
argomentazioni della Corte di appello sulla solidarietà
passiva _.sia in relazione alla domanda di garanzia impropria
fondata sulla transazione, sia in relazione alla domanda di
garanzia propria fondata sullo stesso titolo dedotto dagli
attori nella causa principale_”.
Non risponde, in particolare, al rilievo dell’inefficacia
dell’impegno

assunto

dall’amministratore

con

la

sottoscrizione della transazione, per mancanza di
autorizzazione da parte dell’assemblea: questione che fra
l’altro attiene all’interpretazione dell’atto e della volontà
negoziale delle parti, la cui soluzione avrebbe dovuto essere
contestata sotto il profilo di concreti e specifici vizi

15

c.c.

della motivazione, che nella specie non sono stati dedotti e
non sussistono.
Né in relazione ad essi è stato formulato specifico quesito.
7.- Il ricorso non può che essere rigettato.

pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013

8.- Non essendosi costituiti gli intimati, non vi è luogo a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA