Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13666 del 19/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 19/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 19/05/2021), n.13666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1472-2020 proposto da:

A.F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TEOFILO FOLENGO, 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA

FACILLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, SEZIONE DI

VICENZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2080/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/05/2019 R.G.N. 2778/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 21 maggio 2019, ha respinto l’appello proposto da A.F.O., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. di rigetto della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria;

1.1. dal provvedimento impugnato si evince che l’ A. aveva addotto quale ragione dell’allontanamento dal Paese di origine il timore di essere arrestato perchè ingiustamente accusato della morte del proprio datore di lavoro;

1.3. la Corte di merito ha confermato la valutazione di non credibilità del narrato alla luce delle molteplici incongruenze emerse nel corso del procedimento – già evidenziate dalla Commissione Territoriale e dal giudice di prime cure -, incongruenze aventi ad oggetto in particolare la mancanza di spiegazione concreta circa i motivi per i quali il ricorrente non aveva nemmeno tentato di rivolgersi alle autorità locali, ed evidenziato che questi non aveva assolto all’onere di cooperazione istruttoria su di esso gravante; con riferimento alla protezione umanitaria, l’unica oggetto di richiesta in seconde cure, ha escluso la esistenza di situazioni di vulnerabilità del richiedente alla luce della complessiva non credibilità del racconto ed ulteriormente evidenziato che al fine della protezione umanitaria non era sufficiente un certo grado di integrazione in Italia- nel caso di specie nemmeno allegato – atteso che tale integrazione non era desumibile dalla partecipazione a un corso di lingua italiana o dall’esecuzione occasionale di prestazioni lavorative o di volontariato;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.F.O. sulla base di tre motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce “mancata assunzione dell’onere probatorio”; assume che in relazione ai presupposti per la dichiarazione di rifugiato l’onere probatorio incombente sul richiedente doveva considerarsi attenuato come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, a causa della oggettiva difficoltà di reperimento delle prove in caso di fuga da una situazione di pericolo;

2. con il secondo motivo di ricorso (per mera svista da ritenersi indicato come terzo) deduce “sussistenza del diritto di asilo”; censura la sentenza impugnata per violazione del diritto di asilo contemplato dall’art. 10 Cost. in favore dello straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l’effettivo esercizio delle libertà democratiche e religiose garantite dalla Costituzione italiana; nel caso in esame sussistevano i presupposti per la concessione della richiesta di asilo posto che nello Stato della (OMISSIS) si verificavano numerose violazioni dei diritti umani;

3. con il terzo motivo di ricorso (per mera svista da ritenersi indicato come quarto) censura il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria; deduce che la violenza diffusa e indiscriminata presente in (OMISSIS) integrava i presupposti a tal fine prescritti;

4. i motivi in esame presentano plurimi profili di inammissibilità;

4.1. un primo profilo concerne la modalità di articolazione dei motivi che non è coerente con le caratteristiche del giudizio di legittimità quale giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; da tanto deriva che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (Cass. 11603/2018, 19959/2014, Cass. 21165/2013);

4.2. parte ricorrente, in violazione del precetto richiamato, omette la formale identificazione in rubrica dello specifico vizio denunziato, vizio che non è dato ricostruire neppure sulla base delle argomentazioni destinate ad illustrarlo le quali si risolvono nella enunciazione di una serie di principi tratti dalle fonti interne o internazionali, enunciazione intrinsecamente inidonea ad identificare lo specifico errore ascritto al provvedimento impugnato ed a ricondurlo ad una delle categorie dell’art. 360 c.p.c., comma 1.

4.3. un secondo profilo di inammissibilità (per difetto di interesse ad impugnare) concerne le censure aventi ad oggetto il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria le quali non si confrontano in alcun modo con l’affermazione della Corte di merito secondo la quale al giudice del gravame era stata devoluta la sola questione relativa alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria (v. sentenza, pag. 2, penultimo capoverso), affermazione ulteriormente ribadita in prosieguo (v. sentenza, pag. 5), implicante definitività della statuizione di rigetto della domanda di accertamento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

4.4. infine quanto alla protezione umanitaria, richiamate le osservazioni formulate ai paragrafi 4.1.e 4.2., le doglianze relative alla situazione di violenza e pericolo nel territorio (OMISSIS) si risolvono in un mero dissenso valutativo rispetto alle diverse conclusioni della Corte di merito, e comportano, quindi, la prospettazione di una mera quaestio facti estranea al sindacato di legittimità;

5. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite stante la tardiva costituzione del Ministero dell’Interno;

6. non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2021

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